Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22308 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22308 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME nato in Romania il 23/08/1991, avverso l’ordinanza in data 03/10/2024 del Tribunale di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; rilevato che il difensore, avv. NOME COGNOME pur avendo chiesto la trattazione orale, non si è presentata
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 3 ottobre 2024 il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l’istanza di riesame presentata da NOME COGNOME avverso l’ordinanza in data 12 settembre 2024 del G.i.p. del Tribunale di Bari che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere per il trasporto in auto in concorso di sei chili di canapa indiana occultati in un doppio fondo al di sotto del sedile posteriore.
Il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza perché il Tribunale del riesame non aveva
spiegato per quale ragione egli, che era solo il passeggero, fosse consapevole del carico di stupefacente. Deposita memoria in cui insiste nelle sue ragioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Il procedimento ha tratto origine dal controllo eseguito dalla Polizia di Stato, su segnalazione della Guardia di Finanza, all’altezza di Bisceglie di una vettura Smart che viaggiava sull’A14 in direzione Bari. Gli operanti avevano riportato che l’autista e il passeggero si erano agitati e che la perquisizione del veicolo con l’unità cinofila aveva dato esito positivo per la presenza di sei chili di canapa indiana nel doppiofondo ricavato sotto il sedile posteriore. Entrambi arrestati, il conducente si era avvalso della facoltà di non rispondere, mentre il passeggero, odierno ricorrente, aveva dichiarato che si era limitato ad accompagnare l’amico da Roma a Lecce e che sarebbero rientrati in nottata perché la mattina dopo avrebbe preso servizio come autista. Il G.i.p. aveva convalidato gli arresti e applicato la misura degli arresti domiciliari. Il Tribunale del riesame ha confermato tale misura perché ha ritenuto sospetto l’accompagnamento, anche considerato che conosceva con esattezza le ragioni del viaggio, al momento del controllo era in stato di forte agitazione, l’amico si era dichiarato dispiaciuto dell’accaduto, l’arresto era stato possibile grazie alla segnalazione della Guardia di finanza che evidentemente aveva indagini in corso. Per questi motivi ha escluso la connivenza non punibile.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la differenza tra il concorso nel delitto di illecita detenzione e la connivenza non punibile risiede nel fatto che nell’uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all’altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell’altra è mantenuto, da parte dell’agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto (tra le più recenti, Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287403 – 01).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la motivazione del Tribunale del riesame appare congetturale perché sono stati valorizzati una serie di elementi che, considerati singolarmente e nel complesso, non sono indicativi del concorso del Mocanu al trasporto dello stupefacente. Né le ragioni del viaggio, che comunque il ricorrente ha tentato di spiegare con riferimento all’esigenza dell’amico di acquistare dei pezzi di ricambio, né il nervosismo dimostrato al momento del controllo né l’espressione di dispiacere dell’amico, entrambi elementi di ambigua lettura, fondano l’agevolazione consapevole. Avrebbe invece una qualche rilevanza l’affermazione del riscontro della segnalazione investigativa della
Guardia di Finanza, ma il Tribunale del riesame non ha spiegato in cosa sia consistita per cui non è possibile apprezzarne la portata.
L’ordinanza va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari
Così deciso, l’il febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente