Connivenza Non Punibile: Quando la Consapevolezza Diventa Complicità
Nel diritto penale, la linea di demarcazione tra la semplice conoscenza di un’attività illecita e la partecipazione attiva alla stessa è fondamentale. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, torna a fare luce sul concetto di connivenza non punibile, distinguendola nettamente dal concorso di persone nel reato, specialmente in materia di stupefacenti. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere quando un comportamento, apparentemente passivo, si trasforma in un contributo penalmente rilevante.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria riguarda due coniugi, condannati in primo e secondo grado dalla Corte d’Appello di Palermo per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La condanna si basava sul ritrovamento, durante una perquisizione, di un ingente quantitativo di droga, già confezionata in dosi, e di materiale per il taglio e il confezionamento. L’uomo, peraltro, si trovava agli arresti domiciliari.
I Motivi del Ricorso e la Tesi della Connivenza non Punibile
Contro la sentenza d’appello, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, articolando diverse censure. Il punto focale, soprattutto per la posizione della moglie, era il presunto errore nel non aver riconosciuto la sua connivenza non punibile. La difesa sosteneva che la donna fosse una mera spettatrice, consapevole ma inerte, dell’attività illecita del marito, senza fornire alcun contributo attivo.
Altri motivi di ricorso includevano:
* La richiesta di qualificare il reato come fatto di lieve entità.
* La mancata concessione delle attenuanti generiche.
* La contestazione della recidiva per il marito.
* Una critica alla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendoli una mera riproposizione di argomenti già correttamente valutati e respinti nei gradi di merito. L’ordinanza analizza punto per punto le censure, offrendo chiarimenti importanti.
La Complicità Attiva della Coniuge
Riguardo alla connivenza non punibile, la Corte ha sottolineato come la condotta della moglie non fosse affatto passiva. Gli elementi raccolti, come la disponibilità della droga all’interno della cucina comune, il suo comportamento durante la perquisizione e il suo ruolo di supporto al marito (sottoposto a custodia domiciliare), dimostravano un contributo attivo. La sua non era semplice conoscenza, ma una vera e propria cooperazione nella custodia, gestione, preparazione e movimentazione dello stupefacente.
L’Ingente Quantitativo e l’Organizzazione dello Spaccio
La richiesta di derubricare il reato a fatto di lieve entità è stata respinta sulla base di prove oggettive: l’ingente quantitativo di sostanza, il ritrovamento di dosi già confezionate, la presenza di sostanze da taglio e la stima di migliaia di dosi ricavabili. Questi elementi delineavano un’attività di spaccio organizzata e non un episodio occasionale.
Il Diniego delle Attenuanti e la Valutazione della Recidiva
Infine, la Corte ha confermato la correttezza del diniego delle attenuanti generiche, motivato dalla gravità del reato e dai precedenti penali specifici del marito. Anche la valutazione sulla recidiva è stata considerata adeguata, poiché i precedenti dimostravano una chiara inclinazione a delinquere, giustificando un giudizio di maggiore pericolosità sociale.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella dichiarazione di inammissibilità. La Corte ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Esso serve a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. I ricorsi presentati si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza criticare specificamente il ragionamento giuridico seguito da quest’ultima. Un ricorso così formulato, definito di carattere ‘dilatorio’, non può che essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante principio giuridico: la connivenza non punibile si configura solo in caso di totale passività e assenza di qualsiasi contributo, anche minimo, alla realizzazione del reato. Qualsiasi azione che agevoli, anche indirettamente, l’attività criminale altrui, trasforma la conoscenza in concorso penalmente rilevante. Inoltre, la decisione rammenta agli operatori del diritto la necessità di strutturare i ricorsi per Cassazione non come una sterile ripetizione di doglianze, ma come una critica puntuale e argomentata delle eventuali illogicità o violazioni di legge presenti nella sentenza impugnata.
Quando la semplice conoscenza di un reato si trasforma in complicità punibile?
La conoscenza si trasforma in complicità punibile quando la persona non si limita a essere uno spettatore passivo, ma fornisce un contributo attivo, anche minimo, alla realizzazione del reato. Nel caso di specie, la moglie non era una mera spettatrice ma coadiuvava attivamente il marito nella custodia, gestione e preparazione della sostanza stupefacente.
Perché il reato non è stato considerato di ‘lieve entità’?
La richiesta è stata respinta a causa di elementi oggettivi che indicavano una notevole gravità del fatto: l’ingente quantitativo di droga, il confezionamento in dosi singole, la presenza di sostanze da taglio e strumenti per lo spaccio, e il numero elevato di dosi ricavabili (migliaia), che delineavano un’attività organizzata e non occasionale.
Per quale motivo i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Questo tipo di ricorso, meramente ripetitivo, non soddisfa i requisiti di legge per un esame nel merito da parte della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44557 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44557 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a PARTINICO il DATA_NASCITA
NOME NOME a PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 1° dicembre 2022 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione emessa in data 6 aprile 2022 dal Tribunale di Palermo nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, riconosciuti colpevoli del reato di cui all’art.73 comma 1 dpr 309/1990 e condannati alla pena di giustizia.
Considerato che il primo motivo, relativo alla asserita connivenza non punibile di COGNOME NOME, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, tenuto conto che la co territoriale ha dato atto della concreta disponibilità della sostanza stupefacente parte dell’odierna imputata, del comportamento da essa tenuto in sede di perquisizione veicolare e del rinvenimento dello stesso tipo di sostanza stupefacente all’interno del cucina dei coniugi, laddove il motivo di ricorso si limita alla reiterazione di censure adeguatamente vagliate e disattese dal giudice distrettuale a fronte di panorama indiziario che non si limita a fotografare la ricorrente quale consapevole ma inert spettatrice della illecita attività del marito, ma quale correa che coadiuvava il mar nella custodia, nella gestione, nella preparazione della sostanza stupefacente e nel successiva movimentazione dello stesso, in quanto l’uomo era sottoposto a custodia domiciliare.
Ritenuto che il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui al comma V, è anche esso riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, considerato la Corte territoriale aveva dato atto del quantitativo ingente di sostanza stupefacen trovato nel possesso del COGNOME e della COGNOME nonché del ritrovamento della stessa già confezionata in dosi singole insieme ad altre strumentazioni tipiche di un’attività spaccio organizzato, come risulta poi dimostrato dalla presenza di sostanza di taglio dall’ingente numero di dosi ricavabili (in migliaia).
Atteso che il terzo motivo, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ad entrambi i ricorrenti non si confronta con la trama argomentativa della sentenza impugnata che appare adeguata e priva di illogicità, considerato che, in ragione della gravità del reato e della offensività della condott ciascuno in concreto ascritta, dei precedenti penali del COGNOME e del comportamento evidentemente ostruzionistico e diversivo della COGNOME all’atto della perquisizione, non emergono profili di meritevolezza da valorizzare in favore dei prevenuti.
Posto che il quarto motivo, relativo alla mancata esclusione della recidiva del COGNOME, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi c corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, considerato che il COGNOME era gravato d numerosi precedenti, anche specifici, che secondo la corretta valutazione della Corte territoriale, dimostravano come la condotta tenuta fosse manifestazione di una non occasionale ricaduta nel crimine da parte dell’appellante, che giustificava un giudizio d pericolosità aggravata nei suoi confronti;
Ritenuto che il quinto motivo, inerente alla dosimetria della pena, il ragionamento operato dal giudice distrettuale è sorretto da idonea e non illogica motivazione considerate le concrete modalità della condotta e del livello di organizzazione dell’attività di spaccio, tale da giustificare un discostamento della pena base dai mini editali;
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare equo stabilire nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05-10-23.