Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30646 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30646 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria scritta nella quale ha chiesto l’inammissibil del ricorso.
L’avvocato COGNOME chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con l quale è stata condannata per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, per a detenuto, presso la abitazione di cui la ricorrente è titolare, unitamente alla NOME NOME COGNOME, grammi 220 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e 33 grammi del tipo hashish, che la NOME NOME aveva occultato sulla sua persona e che, alla vista dei militari, a lanciato dal terrazzo, unitamente ad un bilancino di precisione.
2.La ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ord all’affermazione della responsabilità, eccependo la carenza dei presupposti di imputazione de reato a titolo di concorso. Rappresenta che la NOME NOME NOME NOME NOME presso la abitazione solo da qualche giorno, che la NOME occultava la sostanza stupefacente sulla propr persona senza che la ricorrente ne fosse al corrente, che non è stato rinvenuto nell’abitazi nessun materiale atto al confezionamento dello stupefacente da cui desumere che la detenzione e la finalità di cessione debba essere attribuita anche alla titolare dell’abitazione.
Erroneamente ed illogicamente il giudice ha affermato la responsabilità a titolo di concor per la detenzione dello stupefacente sulla base dei seguenti elementi: NOME aveva lanciat dal terrazzo, non solo lo stupefacente che la donna nascondeva sulla propria persona, ma anche il bilancino, oggetto che si trovava invece nella disponibilità di entrambe le imputate, in della casa accessibile; la reazione nervosa di entrambe le donne; l’assenza di reddito; la me coabitazione.
Trattasi di elementi fattuali di natura congetturale che non consentono di individuare estremi di Punibilità ai sensi dell’art. 110 cod. pen., non avendo la ricorrente fornit contributo di natura causale, né materiale né morale, alla realizzazione del reato. Si confi quindi un’ipotesi di connivenza non punibile.
Il Procuratore generale COGNOME presso questa Corte, in udienza, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Le censure formulate in ordine alla violazione di legge e al vizio di motivazione d sentenza impugnata, nella parte in cui afferma la sussistenza del contestato concorso, sono fondate.
Risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che la NOME della ricorrente, NOME COGNOME, lanciò, al momento dell’intervento degli operanti di polizia giudiziaria, lo stupefa che la stessa NOME nascondeva sulla propria persona, unitamente ad un bilancino di
precisione. Nulla invece, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, fece la ricorrente, la si limitò ad inveire nei confronti degli operanti.
A fronte di tale incontroversa ricostruzione fattuale, la sentenza impugnata ha afferma il concorso dell’imputata nella condotta di detenzione, nell’appartamento della stessa, de stupefacente da parte della NOME NOMENOME NOME vi abitava solo da qualche giorno, a nu rilevando che nello stesso immobile non sia stata rinvenuta altra droga, sulla base de assunzione logica secondo cui il bilancino di precisione non sarebbe stato gettato dalla terraz dalla NOMENOME NOME alla sostanza stupefacente, se fosse stato occultato in un luogo b nascosto ed a lei solo accessibile. Il lancio dalla finestra, NOME alla droga, anche del bil di precisione, sarebbe, dunque, sintomatico del fatto che tale strumento fosse in un luo accessibile ad entrambe le imputate, e quindi anche alla ricorrente, non essendo logic immaginare che la sola NOME NOME con sé, nascosto sulla propria persona, unitamente allo stupefacente di cui ha tentato di liberarsi, anche un bilancino di precisione. Perta giudice a quo ha ritenuto che, non solo il bilancino, ma anche la sostanza stupefacente non potessero essere detenuti all’interno dell’abitazione del tutto all’insaputa della ricorrente, era la titolare. La conoscenza della detenzione del bilancino di precisione e dello stupeface avrebbe quindi radicato gli estremi del concorso di persone nel reato.
Va però ricordato che questa Corte ha più volte affermato che colui che coabiti con soggetto autore di attività di “spaccio” di sostanze stupefacenti ne risponde a titolo di con ove abbia quanto meno agevolato la detenzione della sostanza, consentendone l’occultamento, mentre non ne risponde se si sia limitato a conoscere di tale attività (Sez. 3, n. 9842 10/12/2008, Gentiluomini, RV. 242996). Ne segué che il mero elemento soggettivo, costituito dalla conoscenza della detenzione di droga in casa da parte di altri, non possa superare la sogl di punibilità minima richiesta ai fini della fattispecie concorsuale, essendo necessar realizzazione di un contributo causale in termini, sia pur minimi, quanto meno di facilitaz della condotta delittuosa. Dunque, la semplice conoscenza o anche l’adesione morale, l’assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concors (Sez. 4, n. 3924 del 05/02/1998, Brescia, Rv. 210638; cfr. anche Sez. 6, n.11383 del 20/10/1994, COGNOME, Rv. 199634). Deve quindi, in altri termini, essere escluso il concorso convivente ex art. 110 cod. pen. in ipotesi di semplice comportamento negativo di quest’ultimo che si limiti ad assistere passivamente alla perpetrazione del reato e non ne impedisca od ostaco in vario modo la esecuzione, dato che, non sussistendo alcun obbligo giuridico di impedire l’evento ex art. 40, comma 2, cod. pen., il solo comportamento naturalistico di mera omissione non costituisce segno univoco di partecipazione morale.
Di contro, per la configurazione del concorso, è sufficiente la partecipazione all’altrui a criminosa con la volontà di adesione, che può manifestarsi in forme agevolative della detenzione, consistente nella consapevolezza di apportare un contributo causale alla condotta altrui già atto, assicurando all’agente una certa sicurezza ovvero garantendo, anche implicitamente, una collaborazione in caso di bisogno, in modo da consolidare la consapevolezza nell’altro di pot
contare su una propria attiva collaborazione (cfr., con riferimento al concorso del coniuge, S 6, n. 9986 del 20/05/1998, COGNOME, Rv. 211587).
Si è quindi stabilito, in materia di armi, che la mera coabitazione con l’illegittimo det dell’arma non è sufficiente a configurare un concorso nella detenzione abusiva. (Fattispecie cui la Corte ha escluso la responsabilità della moglie per il reato di detenzione abusiva di da parte del marito reputando non desumibile la condotta di codetenzione dalla semplice conoscenza della presenza dell’arma nell’abitazione, Sez. 1, n. 7101 del 1988, Rv. 178626-01; Sez.1, n.31171 del 02/04/2021, Rv. 281645 – 01).
In materia di stupefacenti, si è affermato che integra la connivenza non punibile u condotta meramente passiva, consistente nell’assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell’illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto – morale o mater – all’altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito crimi del concorrente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse sufficiente per configura concorso nella detenzione di sostanza stupefacente l’accertamento di un rapporto di coabitazione nell’appartamento in cui la droga era custodita, non ravvisando a carico d convivente alcun obbligo giuridico di impedire l’evento ex art. 40 cod. pen., Sez.3, n. 41055, 22/09/2015 Ud. (dep. 13/10/2015 ) Rv. 265167 – 01).
Si è affermato, con specifico riferimento al caso di droga custodita in luoghi accessibili casa familiare, che la responsabilità a titolo concorsuale del familiare convivente non desumersi dalla suddetta circostanza, dal momento che la mera convivenza non può essere assunta quale prdva del concorso morale. (Fattispecié in cùi la Corte ha ritenutb indizio univoco la presenza della moglie dello spacciatore nella abitazione ove la droga era sta rinvenuta, precisando che l’ipotesi del concorso della convivente avrebbe potuto trovar conferma solo ove fosse risultato che nell’abitazione si svolgeva una attività colletti detenzione e spaccio, Sez. 6, n..52116 del 15/11/2019 Cc. (dep. 30/12/2019 ) Rv. 278064).
1.1.Ciò posto, nella specie, a fronte del fatto incontroverso che il possesso d stupefacente di cui la donna ha tentato di liberarsi era in capo alla sola NOMENOME NOME ricorrente e che sempre la NOME dimorava solo da alcuni giorni nell’immobile della ricorre come constatato dagli stessi operanti che avevano rilevato i suoi pochi indumenti di ricambi presenti in casa, come detto, i giudici hanno, da un lato, individuato come elemento di concors il getto dall’abitazione oltre che della sostanza stupefacente anche del bilancino, posto afferma la Corte ,”il bilancino non sarebbe stato gettato NOME alla droga se non fosse st nell’abitazione della NOME NOME” e, dall’altro, il comportamento della ricorrente momento della perquisizione, dava in escandescenze. E tuttavia, quanto al primo elemento, lo stesso comproverebbe unicamente appunto la presenza dello stupefacente nell’abitazione, il che di per sé resta ancora un dato neutro rispetto alla distinzione tra concorso e connivenza, e quan al secondo, non è spiegato perché un tale comportamento dovrebbe essere indice del concorso, ben potendo in realtà spiegarsi, sul piano logico, esattamente in senso contrario.
3 COGNOME
03,
Non è poi chiaramente spiegato dal giudice di merito perché il fatto che, secondo l sentenza impugnata, la NOME della ricorrente non potesse portare con sé nascosto sulla propri persona il bilancino gettato dall’abitazione, dovrebbe essere indice di concorso della ricorr nello stupefacente dalla stessa gettato dal balcone.
Infine, se anche si ritenesse, come sarebbe logicamente indicato dal quantitativo dell stupefacente, che la ricorrente non potesse esserne a conoscenza, si resterebbe pur sempre all’interno di una fattispecie di connivenza e non ancora di concorso.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d appello di Roma.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2024
Il Consigliere stensore
Il Prdidenté