Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30647 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30647 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria scritta nella quale ha chiesto il rigett ricorso.
L’avvocato COGNOME NOME si riporta ai motivi di ricorso chiedendone I ‘accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con quale è stato condanNOME per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R., unitamente coimputata NOME COGNOME, compagna del ricorrente e titolare dell’abitazione ove è stat rinvenuta la sostanza stupefacente, in parte detenuta all’interno di uno zaino e in p all’interno di un mobile della credenza, di cui la donna, alla vista dei militari, aveva ce liberarsi, lanciando lo zaino dalle scale.
2.1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione in o all’affermazione della responsabilità e violazione d[ legge per erronea applicazione della discip del concorso di persone nel reato. Rappresenta che dalle risultanze processuali in atti non configura alcun elemento da cui affermare che il ricorrente abbia fornito un contributo at causalmente orientato alla consumazione del reato. Rappresenta che l’abitazione ove è stato rinvenuto lo stupefacente, all’interno dei mobili della cucina, era in uso alla COGNOME, pos egli non è titolare dell’appartamento e vi soggiornava solo da un mese e che gli accertamen effettuati sul ricorrente, fermo sul marciapiede mentre parlava con la COGNOME affacciata finestra di casa, avevano avuto esito negativo. Al contrario, la COGNOME, alla vista dei m aveva tentato di liberarsi, lanciandolo fuori dall’abitazione, di uno zaino contenente sost stupefacente. I militari, all’esito della perquisizione dell’abitazione della COGNOME, a rinvenuto ulteriore sostanza stupefacente del tipo cocaina, unitamente a materiali necessari p la pesatura e il confezionamento. Evidenzia che la mera disponibilità dell’abitazione, ove soggiornava solb da un breve Periodo, all’interno del quale la coimputata è sfata trovata possesso della sostanza stupefacente, non fornisce elementi da cui è possibile trarre convincimento che egli abbia fornito alcun contributo morale o materiale rilevante ai se dell’articolo 110 cod. pen. Il ricorrente ha tenuto una condotta meramente passiva, d qualificarsi come assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Peraltro, la COGNOME NOME ha affermato che il compagno COGNOME non era a conoscenza della detenzione dello stupefacente. Al riguardo, il ricorrente evidenzia che neppur la mera consapevolezza della detenzione dello stupefacente da parte della coimputata costituisce elemento per affermare il concorso nella detenzione della sostanza.
Il ricorrente contesta GLYPH altresì che l’abitazione della COGNOME fosse un luogo di confezionamento e pesatura della cocaina.
3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, in udienza, ha chiesto il rigetto del ricors
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Le censure formulate in ordine alla violazione di legge e al vizio di motivazione d sentenza impugnata, nella parte in cui afferma la sussistenza del contestato concorso, sono fondate. Il giudice a quo ha affermato il concorso dell’imputato nella condotta di detenzione dello stupefacente da parte della compagna NOME COGNOME, ove egli si era trasferito da un mese circa, sulla base della assunzione logica secondo cui la disponibilità dell’appartamento ov era stato rinvenuto lo stupefacente, in parte all’interno di uno zaino, in parte occultata in esclude un comportamento meramente passivo e inidoneo del ricorrente, al contrario, radicando gli estremi del concorso di reato. In particolare, il giudice ha ritenuto che il ricorre disponeva delle chiavi dell’abitazione della compagna, avesse la piena disponibilità del stupefacente, ritenendo del tutto irrilevante la circostanza che all’interno della busta cala balcone dalla COGNOME al ricorrente, che si trovava sul ciglio della strada, e poi recuperata donna alla vista dei militari, non fosse contenuta sostanza stupefacente, ma solo gener alimentari e medicinali.
Va però ricordato che questa Corte ha più volte affermato che colui che coabiti con soggetto autore di attività di “spaccio” di sostanze stupefacenti ne risponde a titolo di con ove abbia quanto meno agevolato la detenzione della sostanza, consentendone l’occultamento, mentre non ne risponde se si sia limitato a conoscere di tale attività (Sez. 3, n. 9842 10/12/2008, Gentiluomini, Rv. 242996). Ne segue che il mero elemento soggettivo, costituito dalla conoscenza della detenzione di droga in casa da parte di altri, non possa superare la sogl di punibilità minima richiesta ai fini della fattispecie concorsuale, essendo necessar realizzazione di un contributo causale in termini, sia pur minimi, quanto meno di facilitaz della condotta delittuosa. Dunque, la semplice conoscenza o anche l’adesione morale, l’assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concors (Sez. 4, n. 3924 del 05/02/1998, Brescia, Rv. 210638; cfr. anche Sez. 6, n.11383 del 20/10/1994, COGNOME, Rv. 199634). Deve quindi, in altri termini, essere escluso il concorso convivente ex art. 110 cod. pen. in ipotesi di semplice comportamento negativo di quest’ultimo che si limiti ad assistere passivamente alla perpetrazione del reato e non ne impedisca od ostacol in vario modo la esecuzione, dato che, non sussistendo alcun obbligo giuridico di impedire l’evento ex art. 40, comma 2, cod. pen., il solo comportamento naturalistico di mera omissione non costituisce segno univoco di partecipazione morale.
Di contro, per la configurazione del concorso, è sufficiente la partecipazione all’altrui a criminosa con la volontà di adesione, che può manifestarsi in forme agevolative della detenzione, consistente nella consapevolezza di apportare un contributo causale alla condotta altrui già atto, assicurando all’agente una certa sicurezza ovvero garantendo, anche implicitamente, una collaborazione in caso di bisogno, in modo da consolidare la consapevolezza nell’altro di pote contare su una propria attiva collaborazione (cfr., con riferimento al concorso del coniuge, S 6, n. 9986 del 20/05/1998, COGNOME, Rv. 211587).
Si è quindi stabilito, in materia di armi, che la mera coabitazione con l’illegittimo dete dell’arma non è sufficiente a configurare un concorso nella detenzione abusiva. (Fattispecie i
cui la Corte ha escluso la responsabilità della moglie per il reato di detenzione abusiva di da parte del marito reputando non desumibile la condotta di codetenzione dalla semplice conoscenza della presenza dell’arma nell’abitazione, Sez. 1, n. 7101 del 1988, Rv. 178626-01; Sez.1, n.31171 del 02/04/2021, Rv. 281645 – 01).
In materia di stupefacenti, si è poi affermato che integra la connivenza non punibile u condotta meramente passiva, consistente nell’assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell’illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto – morale o mater – all’altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito crimi del concorrente (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse sufficiente per configurar concorso nella detenzione di sostanza stupefacente l’accertamento di un rapporto di coabitazione nell’appartamento in cui la droga era custodita, non ravvisando a carico d convivente alcun obbligo giuridico di impedire l’evento ex art. 40 cod. pen., Sez.3, n. 41055, 22/09/2015 Ud. (dep. 13/10/2015 ) Rv. 265167 – 01).
Si è affermato, con specifico riferimento proprio al caso, analogo a quello in oggetto droga custodita in luoghi accessibili della casa familiare, che la responsabilità a titolo concor del familiare convivente non può desumersi dalla sola suddetta circostanza, dal momento che la mera convivenza non può essere assunta quale prova del concorso morale (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto indizio non univoco la presenza della moglie dello spacciatore nella abitazio ove la droga era stata rinvenuta, precisando che l’ipotesi del concorso della convivente avrebb potuto trovare conferma solo ove fosse risultato che nell’abitazione si svolgeva una attiv c011ettiva di detenzione . e spaccio, Sez. 6, n’. 52116 del 15/11/19 Cc. (dep. 30/12 . /2019 ) Rv. 278064).
1.1. Ciò posto, nella specie, come appena detto, la Corte appare essersi limitata a desumere in capo all’uomo la configurazione del concorso materiale nella detenzione dello stupefacente, d cui la compagna tentò di disfarsi gettandolo dalle scale, dalla mera coabitazio nell’appartamento, senza tuttavia indicare ulteriori elementi dai quali desumere che detenzione dello stesso fosse stata in qualche modo agevolata dall’uomo. Ciò tanto più, a front di comportamenti, attribuibili alla sola donna ed osservati dai carabinieri (il lancio dell dalle scale), cui il ricorrente non risulta avere preso parte e della assunzione di escl responsabilità del fatto da parte della donna.
Da tutto ciò, dunque, deriva la inidoneità della motivazione della sentenza impugnata ne senso di una condotta di concorso di persone nel reato e non, piuttosto, di una mera connivenza, di per sé penalmente lecita, alla stregua dei principi sopra richiamati.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio da altra sezione della Corte d appello di Roma.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2024
Il Consigliere estensore