Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26945 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26945 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
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avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi, riportandosi alla memoria depositata.
E presente l’avvocato NOME COGNOME, del foro di ROMA, in difesa di COGNOME COGNOME. Il difensorè illustra i motivi di ricorsò e ne chiede raccoglimento. E’ presente altresì l’avvocato COGNOME NOME, del foro di PAOLA, in difesa di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME. Il difensore si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per il loro accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciando sull impugnazioni proposte da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, chiamati rispondere del reato di cui agli articoli 81 CP e 73 d.P.R. n. 309/1990 parzialmente riformato quella emessa, all’esito di rito abbreviato, dal Gup del Tribunale stessa città, e conseguentemente, per COGNOME NOME, ha accolto il concordato sulla pena, p COGNOME NOME NOME riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, per NOME ha disposto la restituzione RAGIONE_SOCIALE somme alla stessa precedentemente sequestrate; nel resto, ha confermato le statuizioni contenute nella decisione di primo grado.
I giudici di merito, con decisioni conformi, hanno ritenuto raggiunta la prova in ordi capi L) per COGNOME NOME, NOME) per COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME NOME) per COGNOME NOMENOME aven accertato, sulla base di intercettazioni e servizi di osservazione, che COGNOME NOME, con il supporto della madre COGNOME NOME NOME fratello COGNOME NOME NOME della compagna COGNOME NOME, aveva avviato una significativa attività di spaccio di stupefacenti, spesso utili come base logistica la propria abitazione. Alla stessa conclusione, sono pervenuti in ordine capo B) per COGNOME NOME, sorpreso dai militari in possesso di 3 dosi di cocaina, a seguito d captazione di un messaggio con cui lo stesso aveva appena ricevuto indicazioni da altro soggetto per la consegna della droga a terzi.
Le condotte sono state ricondotte dal giudicante alla fattispecie prevista dal V comm dell’articolo 73 DPR 309/1990.
2.Propone ricorso per cassazione COGNOME NOME, il quale, con un solo motivo, lamenta erronea applicazione della legge penale e, pur evidenziando di aver chiesto ed ottenuto concordato sulla pena, ritiene che questa possa essere ulteriormente ridotta, in considerazion dell’ammissione dell’addebito e RAGIONE_SOCIALE condizioni di vita disagiate che, in passato, lo ave portato ad abusare di sostanze stupefacenti.
3.COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME propongono ricorso a mezzo del medesimo difensore di fiducia.
3.1Con un primo motivo, comune alla COGNOME ed alla COGNOME, si censura la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla omessa qualifica della condotta – nella ipotesi di connivenza non punibile, non avendo la corte di merito forn idonea motivazione, ma ripetuto per entrambe argomentazioni del tutto speculari e sovrapponibili, senza far cenno ad elementi di prova idonei a dimostrare la loro partecipazio concreta alla vendita di sostanze stupefacenti.
Sono richiamate in proposito una serie di pronunce giurisprudenziali che descrivono connotati della connivenza non punibile, alla quale si dovrebbe ricondurre il comportamento del
COGNOME e della COGNOME, per non aver mai fornito un contributo all’attività illecit essere da COGNOME NOME.
3.2 Il secondo motivo attiene alla mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità d motivazione in ordine alla omessa concessione dell’attenuante di cui all’articolo 62 n. 4 CP proposito, si contesta che la corte di merito non abbia fornito idonea motivazione in ordin diniego dell’attenuante, esclusa senza effettuare una specifica ed isolata motivazione p ciascuno degli appellanti, ricorrendo a formule di stile.
Quanto alla posizione di COGNOME NOME, nel ricorso non risulta esplicitato alcun moti ordine al giudizio di colpevolezza, ma solo sul diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 censurato sulla base degli stessi argomenti prospettati per le concorrenti nel reato.
NOME propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia e con il primo motiv avanzato ai sensi dell’art. 606 co.1 lett.e CPP in riferimento agli artt.192 e 546 co.1 lett e deduce che la Corte d’appello non avrebbe affrontato le deduzioni difensive tendenti a dimostrar che NOME non aveva svolto il ruolo di vedetta attribuitogli, perché altrimenti tale sarebbe risultata sistematica e non limitata ad una sola giornata, nella quale peraltro non er stati accertati episodi di cessione di stupefacenti; il contenuto RAGIONE_SOCIALE telefonate inter rimandava piuttosto al tentativo di consentire alla sorella NOME ed alla madre COGNOME NOME di evitare il controllo dalle forze dell’ordine, non emergendo alcuna frase correlabile all di cessione dello stupefacente; né sarebbero stati indicati ulteriori elementi utili a far che la sua condotta abbia potuto integrare un significativo apporto causale a qualsivoglia att illecita.
Al più, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato possibile ritenere che – come pure av confermato nel suo interrogatorio di garanzia – egli stesso fosse a conoscenza dell’attività il svolta dalla sorella NOMENOME ma tale conoscenza appariva assai generica, risultando perc immotivata la ritenuta partecipazione diretta alla stessa attività.
Sarebbe stata omessa dalla corte di merito ogni valutazione in ordine alla sussistenza di un mera condotta di connivenza da parte del COGNOME che, pur consapevole dell’attività illecita sorella, non ha avuto in tale ambito alcun ruolo attivo o rilevante. La Corte avrebbe al omesso di rispondere alla sollecitata derubricazione dell’ipotesi accusatoria nel reat favoreggiamento.
4.1 II secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, co.1 lett e) CPP, attien mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenua generiche.
In proposito, anche a ritenere provato che il COGNOME abbia svolto l’asserita attività di solo nella giornata del 27 marzo 2019, l’evidente occasionalità della condotta, l’esig temporale in cui si sarebbe perpetuata, come evincibili dalle intercettazioni, non avre consentito di attribuire il crisma della gravità alla stessa.
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D’altro canto, nel lasso di tempo intercorso tra il fatto ed il giudizio, pari a circa qua e mezzo, il COGNOME non ha commesso ulteriori reati, non potendosi perciò ritenere -come invece è sostenuto in sede di merito – l’assenza di alcun elemento favorevole, idoneo a giustificare più mite trattamento sanzioNOMErio. Ulteriore elemento, valutabile a favore, ma non considerat sarebbe individuabile nella presentazione di un’istanza di concordato che prevedeva l’applicazione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, tuttavia non condivisa dall’ufficio di Procura.
4.2 Il terzo motivo attiene alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’articol del codice penale che, ad avviso del ricorrente, risulterebbe ravvisabile nel caso di specie s base RAGIONE_SOCIALE considerazioni già svolte nei punti precedenti.
Il Procuratore Generale conclude per l’inammissibilità dei ricorsi, riportandosi memoria già depositata.
I difensori illustrano i motivi di ricorso e ne chiedono l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da COGNOME NOME, personalmente, è inammissibile, perché presentat e sottoscritto esclusivamente dalla parte personalmente in violazione dell’art 613 c.p.p.-
Al riguardo, nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso che “Il ricorso per RAGIONE_SOCIALEzio non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all’art 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pena inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, e irrilevante, per la natura personale dell’atto impugNOMErio, sia l’autenticazione, ad opera legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazion mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difenso titolarità dell’atto stesso” ( Sez. 3 n. 11126 del 25/01/2021 Ud. (dep. 23/03/2021 ) Rv. 281 – 01).
Il ricorso risulterebbe comunque inammissibile, per quanto in esso dedotto.
E’ stato precisato da questa Corte che, a seguito del concordato in appello sul trattamen sanzioNOMErio, non è ammissibile il ricorso per cassazione tendente a censurare tale punto dell decisione per motivi diversi dall’illegalità della pena, giacchè l’ambito della cognizione del di appello in tema di trattamento sanzioNOMErio non è definito in negativo dalla mancata rinun al relativo motivo di censura quanto, piuttosto, in positivo dai termini dell’accordo raggiu la difesa e la pubblica accusa, secondo quanto con chiarezza stabilito dall’art.599 bis, comma cod. proc. pen., il quale prevede che la Corte di appello possa accogliere la richiesta allo degli atti o rigettarla, senza alcuna possibilità di incidere sulla misura della pena concordata 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep.2020, Furino, Rv. 278114).
Resta salva l’ammissibilità del ricorso per cassazione solo per vizi attinenti determinazione della pena che si siano trasfusi nella illegalità, originaria o sopravvenuta, sanzione inflitta, poiché in tal caso l’accordo si basa sulla «falsa rappresentazione del qu sanzioNOMErio», (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 266080; Sez. 6, n. 41254 de 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196; Sez. 4, n. 21901 del 10/07/2020, COGNOME, Rv. 279765).
Al riguardo occorre precisare che non rientrano nella nozione di pena illegale le sanzioni siano complessivamente legittime, ancorchè determinate secondo un percorso argomentativo viziato o che siano state erroneamente calcolate, qualora il risultato finale non si sia trad una pena illegale (Sez. 5, n. 1205 del 20/11/2020, dep. 2021, Magini, Rv. 280434; Sez. 5, n 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 255915).
Nel caso in esame, la pena concordata (mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 2000 di multa) rientra nei limiti edittali del reato di cui all’art. 73 V comma DPR 309/90, ascritto NOME, ed è stata pure correttamente determinata (pena base anni 2 di reclusione ed euro 4500 di multa; ridotta per le concesse circostanze attenuanti generiche anni 1 e mesi 4 reclusione ed euro 3000 di multa, ridotta per il rito a mesi 10 e giorni 20 di reclusione e 2000 di multa).
Pertanto, in applicazione dei richiamati principi, il ricorso proposto deve essere dichi inammissibile.
I motivi proposti nell’interesse di COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME articolat base degli stessi argomenti, possono essere trattati unitariamente.
2.1 Il primo motivo, tendente ad accreditare l’ipotesi alternativa della connivenza punibile, è costituito da censure non consentite con il ricorso per cassazione e per inammissibili.
Al di là della formale denuncia della violazione di legge e del vizio della motivazione ricorso si contesta la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove operata dal giudice d’appello, senza riuscir indicare la frattura logica del percorso argomentativo o la sua contraddittorietà rispett elementi acquisiti.
Il motivo – con cui si contesta la ritenuta consapevolezza RAGIONE_SOCIALE ricorrenti di fornire, propria condotta, un contributo all’attività di spaccio svolta da COGNOME NOME– è formul maniera assolutamente generica, non specificando le ragioni in fatto e diritto che renderebber viziata sul punto la sentenza impugnata.
Per contro, le motivazioni offerte al riguardo dai giudici territoriali sono prive d logiche, avendo costoro puntualmente rappresentato gli elementi di prova a carico, costitui oltre che dalle intercettazioni telefoniche, dalle risultanze di servizi di osservazione
In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato che dai materiali di prova è emerso, la COGNOME, il ruolo di custode della sostanza stupefacente detenuta nella abitazione dov stessa conviveva con COGNOME NOME.
E’ utile premettere in proposito che, dalle sentenze di merito, risulta accertata, sopra sulla base RAGIONE_SOCIALE intercettazioni richiamate alle pagine da 43 a 55 della decisione di primo gr una fiorente attività di spaccio posta in essere da COGNOME NOME.
Il dato della collaborazione alla stessa attività illecita da parte di entrambe le ric come si legge alle pagine 5 e 6 della sentenza d’appello – è ricavato dalle intercetta effettuate in data 29 maggio 2019, allorquando COGNOME NOMENOME accortasi del pedinamento da part RAGIONE_SOCIALE forze dell’ordine ed allarmata per la presenza dei militari nei pressi dell’abit contattava telefonicamente la convivente COGNOME COGNOMECOGNOME con linguaggio criptico, le chiedev disfarsi della sostanza stupefacente detenuta in casa. La richiesta veniva presto esaudita, com è stato ricavato dalla conversazione intercorsa in pari data tra la COGNOME COGNOME la madre NOME, in cui quest’ultima rassicurava la figlia – esprimendosi sempre in linguaggio cript sulla compiuta esecuzione del mandato (la COGNOME consigliava di “buttare giù dalla finestr ragazzino” e la COGNOME rispondeva “da mò che non c’è più”).
I giudici di merito, leggendo le captazioni nel contesto dell’attività illecita svolta NOME, hanno correttamente decifrato il significato RAGIONE_SOCIALE espressioni richiamate, esclude interpretazioni alternative prive di alcun senso.
Per COGNOME NOME, a pagina 9 della sentenza d’appello, è stato evidenziato, oltre predetto contributo nella fase di occultamento della droga, il ruolo di vedetta, incaric accertare la presenza di forze dell’ordine nella zona dello spaccio ed eventualmente darne avvis alla figlia, riscontrato nella richiamata intercettazione del 27 marzo 2019.
Al riguardo, generica ed aspecifica appare la deduzione contenuta in ricorso secondo cui le intercettazioni avrebbero “ben altro significato”, atteso che non viene neppure proposta u diversa lettura.
Si rammenta che una diversa lettura RAGIONE_SOCIALE evidenze dimostrative acquisite non può ritenersi consentita in sede di legittimità, avendo questa Corte più volte ribadito che, in tema di gi di cassazione, a fronte di un apparato argonnentativo privo di profili di irrazionalità, sono pr al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della d impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione de fatti, ( in tal caso neppure) indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
La proposta ricostruzione alternativa nella cornice della connivenza non punibile, oltre inammissibile per i motivi sopra esposti, è in ogni caso manifestamente infondata.
Va premesso che, in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, infatti, integ la connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell’assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell’illecito, di cui pur si co la sussistenza, mentre – com’è accaduto nel caso in esame -ricorre il concorso nel reato nel ca in cui si offra un consapevole apporto – morale o materiale – all’altrui condotta criminosa, a
in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente ( Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015 – Rv. 265167 – 01)
Nel caso concreto, come si ricava dalla sentenza impugnata, la condotta della convivente e della madre di COGNOME NOMENOME consistita nel disfarsi della droga, in vista di una probabil perquisizione RAGIONE_SOCIALE forze dell’ordine, ha determiNOME la responsabilità concorsuale di tali sog atteso che nei reati permanenti, qual è la detenzione a fini di spaccio la cui consumazione protrae sino a quando è in essere la disponibilità della sostanza, ogni consapevole contrib agevolativo, fino alla cessazione della permanenza, assume rilevanza causale, come lo è certamente l’esecuzione dell’incarico di occultare la droga in vista di una probabile perquisiz
2.2 Manifestamente infondato è il motivo inerente al vizio di motivazione in ordine al dini della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cp, proposto congiuntamente dall ricorrenti.
Va ricordato che, in base all’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, cui si riti di aderire, la circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità di cui all n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall’art. 73, c d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo. F’.v. 279499), purché l speciale tenuità riguardi congiuntamente l’entità del lucro (conseguendo o conseguito) dell’evento dannoso o pericoloso.
La Corte di merito ha evidenziato, con motivazione logica ed immune da censure, plurimi fattori sintomatici dell’impossibilità di riconoscere la circostanza: a) la continuativa a spaccio ed il riferimento a significativi proventi illeciti emersi dalle richiamate intercett COGNOME NOMENOME b) la custodia della droga per la COGNOME; c) l’intervento della COGNOME COGNOME, su richiesta della COGNOME NOME finalizzato all’occultamento della droga per elude temuta perquisizione; d) le conversazioni in linguaggio criptico, immediatamente percepito d conversati nella esatta portata, univocamente sintomatiche della consueta partecipazione all’attività illecita svolta sistematicamente dalla COGNOMECOGNOME
Non fondato è il rilievo difensivo concernente il fatto che tali argomenti non sarebbero s riportati nel paragrafo della sentenza in cui sono sintetizzati i motivi del diniego, i svincolato dal resto della motivazione, potrebbe apparire improntato a formule di stile.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamen considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500, relativa a fattispec in cui il giudice di appello, pur non avendo esplicitamente motivato sulla mancata applicazio dell’attenuante della provocazione – espressamente richiesta coi motivi di appello – aveva fa esplicito riferimento, in motivazione, alla reciprocità di perduranti condotte illecite e di contrasti tra le parti, rigettando così implicitamente l’invocata attenuante; Sez. 1, n. 278 22/05/2013, COGNOME, Rv. 256340, inerente ad un caso in cui la Corte ha escluso il vizio motivazione perché il giudice di appello, pur non avendo espressamente motivato in ordine alla
mancata applicazione dell’attenuante dell’art. 114 cod. pen., esplicitamente richiesta con i mo di appello – aveva in motivazione dimostrato la partecipazione attiva dell’imputato al delitt
Nel caso in esame, dalla lettura complessiva della sentenza impugnata emergono all’evidenza gli argomenti implicitamente richiamati nel paragrafo dedicato all’esa dell’attenuante invocata, ma correttamente non riconosciuta dai giudici di merito; il riferi è come si è alla attività di custodia e di occultamento della droga per eludere la te perquisizione; alla consueta partecipazione all’attività illecita, ricavate dalla im comprensione del linguaggio criptico e dal rapporto diretto con gli acquirenti ricevuti in cas la COGNOME COGNOME alla ulteriore attività di vedetta svolta dalla COGNOME; circostanze tutt collimano con la speciale tenuità.
3. Ricorso di COGNOME.
3.1 II primo motivo risulta inammissibile.
A fronte dell’evocazione operata dal ricorrente del vizio di cui all’art. 606 c.p.p., le relazione alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., è opportuno rimarcare come la prospet dalla quale, in sede di giudizio di legittimità, può guardarsi all’art. 192 cod. proc. pen. del vizio motivazionale. Ciò significa che va eseguito il controllo sul rispetto, da parte del di merito, dei criteri dettati in materia di valutazione RAGIONE_SOCIALE prove dall’art. 192 cod. pr controllo eseguito con il ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e logicità del discorso motivazionale (Sez. 6, Sentenza n. 20474 del 15/11/2002, COGNOME, Rv 225245).
Ove si tratti, poi, di processi indiziari, alla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione spetta soltanto il s sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi nonché la verifica s correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e RAGIONE_SOCIALE argomentazioni sostenute pe qualificare l’elemento indiziario, ma non un nuovo accertamento, nel senso della ripetizio dell’esperienza conoscitiva del giudice del merito. Ne discende che l’esame della gravit precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità è ancora una v controllo della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale.
La Corte di merito si è allineata ai suddetti criteri, avendo logicamente evidenziato cornice complessiva della motivazione, plurimi fattori sintomatici del consapevole concorso n reato da parte di COGNOME: a) gli avvertimenti comunicati telefonicamente alla sorella NOME in data 27 marzo 2019- per tre volte in un breve arco di tempo – sulla riscontr presenza RAGIONE_SOCIALE forze dell’ordine nei pressi dell’abitazione della stessa e nella zona dello spa (“borghetto”); b) il controllo della presenza RAGIONE_SOCIALE forze dell’ordine in specifica coincide luoghi dove veniva esercitato lo spaccio da COGNOME NOMENOME c) il fatto che i suddetti luog periodo in cui ricade la condotta del COGNOME NOME, fossero utilizzati come luogo di detenzi della droga e basi di spaccio.
Incidentalmente si evidenzia che, lo stesso ricorrente ha dedotto di essere a conoscenza dei traffici illeciti della sorella e di averlo riconosciuto in sede di interrogatorio di garanzi
Si deve perciò ritenere che il quadro indiziario, così come rappresentato all’unisono n sentenze di merito, appare correttamente interpretato nel senso del consapevole contributo ad agevolare la detenzione a fini di spaccio e la conseguente attività di cessione, permettendo a COGNOME di eludere i controlli RAGIONE_SOCIALE forze dell’ordine.
3.2 Manifestamente infondato è il motivo attinente al diniego della attenuante del partecipazione di minima importanza.
Il giudice del merito, con argomentazione che è in linea con la giurisprudenza di ques Corte (cfr.Sez. 5 – , Sentenza n. 21469 del 25/02/2021 -Rv. 281312 – 02), ha rilevato che funzione di vedetta svolta da COGNOME non può essere considerata di minima importanza poichè ha facilitato l’attività criminosa, rafforzandone l’efficienza. La deduzione difensiva se cui tale ipotetico contributo risulterebbe accertato in una sola data non ne attenua l’entit evidentemente, deve essere confrontata con la singola condotta illecita in cui si inserisce e con l’intera attività di spaccio posta in essere nel lungo periodo dalla COGNOME NOME.
3.3 Manifestamente infondato è il motivo concernete il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanz attenuanti generiche.
In proposito, va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito espri un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’ cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (cfr. Sez. 43952 del 13/04/20:17, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, il richiamo in se numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche non è necessario che giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenut comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limit prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prev e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinen alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di ess risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549-01; S 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163-01).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha negato la concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuant generiche ritenendo decisivi il dimostrato inserimento della condotta di COGNOME in una b organizzata attività di spaccio, con fattivo supporto a coadiuvare e comunque aiutare le atti illecite della sorella; la motivazione, alla luce dei consolidati principi della giurispr legittimità sopra esposti, appare sufficiente e non manifestamente illogica.
4.All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che ciascun ricorrente no versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto carico dei medesimi, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di eu 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processu e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 28 maggio 2024
Il consigliere estensore
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Il Presidente