Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49357 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49357 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE D’ASSISE L’AQUILA nei confronti di:
TRIBUNALE AVEZZANO
con l’ordinanza del 05/04/2023 della CORTE ASSISE di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di assise di L’Aquila, e quelle del difensore di NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Avezzano.
RITENUTO :IEN FATTO
Il Tribunale di Avezzano, con sentenza del 7 ottobre 2021, ha dichiarato la propria incompetenza per materia nel procedimento promosso nei confronti di NOME e NOME COGNOME, imputati, in concorso tra loro, del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di NOME COGNOME, nonché, in concorso anche con NOME COGNOME, di quello di estorsione consumata e tentata in pregiudizio della stessa persona offesa, reati che ha ritenuto di competenza della Corte di assise di L’Aquila ed ha, quindi, disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo a bruzzese.
A seguito dell’esercizio dell’azione penale e dell’emissione del decreto che dispone il giudizio, la Corte di assise, con ordinanza del 5 aprile 2023, ha, a sua volta, declinato la propria competenza, limitatamente al delitto di estorsione consumata e tentata ed alla posizione di NOME COGNOME, e sollevato il relativo conflitto negativo.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 24 luglio 2023, dichiararsi la competenza della Corte di assise di L’Aquila, mentre il difensore di NOME COGNOME ha concluso, con note del 29 agosto 2023, sollecil:ando l’attribuzione della competenza al Tribunale di Avezzano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti della stessa persona, dando così luogo alla situazione prevista dall’art. 28 cod. proc. pen..
La competenza per materia spetta alla Corte di assise di L’Aquila.
NOME e NOME COGNOME rispondono, infatti, sia, al capo B), del sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di NOME COGNOME che, al capo A), dell’estorsione tentata e consumata in pregiudizio della stessa persona offesa.
Dalla lettura dei capi di imputazione si evince che, a differenza di quanto sostenuto da NOME COGNOME ancora con le note del 29 agosto 2023, la condotta qualificata ai sensi dell’art. 630 cod. pen. – che si assume essere stata posta in
essere, 1’8 aprile 2011, costringendo la vittima a sedersi, legandole le mani dietro la schiena ed i piedi con nastro isolante di colore nero, così inibendole i movimenti, sottraendole il telefono cellulare e le chiavi dell’autovettura, per poi lasciarla andare dopo che COGNOME aveva sottoscritto la distinta di una richiesta di emissione di assegno circolare – rientra nella più ampia sequela di atti estorsivi, realizzati, in parte anche con il concorso di NOME COGNOME, tra 11 ed il 14 aprile 2011 nei confronti di COGNOME al fine di indurlo, con parziale successo, ad una dazione di denaro.
L’espressa ed analitica indicazione, al capo A) della rubrica (cfr., in particolare, le pagg. 2 e 3 della sentenza del Tribunale di Avezzano del 7 ottobre 2011), della condotta integrante sequestro di persona a scopo di estorsione quale comportamento finalizzato al conseguimento dell’obiettivo criminoso, che ha spinto i COGNOME e la COGNOME a rendersi autori, prima e dopo, di distinte ed ulteriori pressioni illecite, rende palese – come, del resto, riconosciuto anche dalla Corte di assise nell’ordinanza con la quale ha sollevato il conflitto – la connessione teleologica tra i delitti che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 12, lett. c), e 16 cod. proc. pen., giustifica l’attribuzione della competenza, per entrambi i reati, alla Corte di assise.
Le regole sul simultaneus processus e sulla connessione precludono, d’altro canto, la separazione, sollecitata dalla Corte di assise, della posizione della sola NOME COGNOME, per la quale lo spostamento della competenza è imposto, ai sensi dell’art., lett a), cod. proc. pen., dalla connessione derivante dall’avere ella concorso, stando all’ipotesi di accusa, con i COGNOME nel reato di estorsione connesso a quello, più grave, di sequestro di persona ex art. 630 cod. pen., che determina lo spostamento della competenza in favore della Corte di assise.
Per quanto esposto, il conflitto negativo di cdnnpetenza deve essere risolto a favore della Corte di assise di L’Aquila.
Seguono le comunicazioni di cui all’art. 32, comma 2, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza L’Aquila, cui dispone trasmettersi gli atti. della Corte di assise di
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Così deciso il 21/09/2023.