Connessione Teleologica: Quando un Reato è Commesso per Garantirsi l’Impunità
L’ordinamento penale prevede delle circostanze, dette aggravanti, che aumentano la gravità di un reato. Tra queste, la connessione teleologica assume un ruolo cruciale quando due o più reati sono legati da un fine specifico. Recentemente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ribadito i contorni applicativi di questa aggravante, in un caso che vedeva collegati i delitti di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i principi affermati.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo condannato nei gradi di merito. L’imputato contestava, in particolare, il riconoscimento dell’aggravante della connessione teleologica tra il reato di lesioni e quello, successivo, di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la tesi difensiva, mancava il nesso finalistico richiesto dalla norma: la resistenza non sarebbe stata posta in essere al fine di garantire l’impunità per le lesioni precedentemente inflitte.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto questa argomentazione, sottolineando come la stretta successione temporale tra i due eventi delittuosi fosse un elemento decisivo. Le lesioni, avvenute pochi istanti prima della resistenza, costituivano il chiaro movente della condotta successiva, finalizzata proprio a sottrarsi alle conseguenze legali del primo reato.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Connessione Teleologica
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la valutazione operata dai giudici d’appello. I magistrati di legittimità hanno osservato che il motivo di ricorso non introduceva nuovi elementi di diritto, ma si limitava a riproporre la stessa censura già adeguatamente confutata nel precedente grado di giudizio. Questo approccio rende il ricorso non meritevole di accoglimento in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del suo ruolo istituzionale. La Corte non è un ‘terzo giudice’ del fatto, ma un giudice di ‘legittimità’. Il suo compito non è rivalutare le prove e ricostruire la dinamica degli eventi, bensì verificare che la decisione impugnata sia giuridicamente corretta e sorretta da una motivazione logica, coerente e priva di vizi palesi.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione completa e logica: la sequenza ‘lesioni-resistenza’ avvenuta in un lasso di tempo brevissimo deponeva in modo inequivocabile per l’esistenza di un’unica strategia delittuosa. La resistenza era lo strumento per assicurarsi l’impunità per le lesioni. Di fronte a una simile motivazione, immune da vizi logici, la Cassazione non può che prenderne atto, dichiarando inammissibile un ricorso che sollecita, di fatto, una nuova e non consentita valutazione del merito della vicenda.
Conclusioni
L’ordinanza in commento offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce che la connessione teleologica può essere desunta da elementi fattuali, come la stretta contiguità temporale tra due reati, quando questa rivela un chiaro nesso finalistico. In secondo luogo, essa rappresenta un monito sulla corretta redazione dei ricorsi per cassazione: è infruttuoso riproporre le medesime argomentazioni già respinte con motivazione adeguata, poiché la Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma si limita a un controllo sulla corretta applicazione della legge. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a sottolineare la manifesta infondatezza del gravame.
Quando si configura la connessione teleologica tra due reati?
Sulla base della decisione, la connessione teleologica si configura quando un reato (nel caso specifico, la resistenza a pubblico ufficiale) è commesso con il fine specifico di assicurarsi l’impunità per un altro reato (le lesioni) compiuto in un momento immediatamente precedente. La stretta vicinanza temporale è un forte indizio di tale finalità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non presentava nuove questioni di diritto, ma si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte di Appello con una motivazione ritenuta logica, completa e non contraddittoria.
Cosa significa che una motivazione non è sindacabile in sede di legittimità?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare e modificare la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici dei gradi precedenti, a meno che la loro motivazione non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto mancante. Se la motivazione è logica e coerente, come in questo caso, la Corte non può intervenire.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5020 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5020 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta aggravante della connessione teleologica in ordine al delitto di lesioni è riproduttivo di identica censura adeguata confutata dalla Corte di appello che ha rilevato che, proprio le lesioni avvenute attimi pr deponevano per la unitarietà del contesto che faceva ritenere che la resistenza a pubblic ufficiale fosse finalizzata a conseguire l’impunità in merito al precedente delitto, motivazio fatto logica e completa che non è sindacabile in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/01/2024.