Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2185 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2185 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
Gup del Tribunale di Torre Annunziata con ordinanza del 26.6.2025 nei confronti del GUP del Tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di:
COGNOME NOME, nato a Cercola il DATA_NASCITA
NOME NOMENOME nato a Pollena Trocchia il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato in India il DATA_NASCITA
NOME , nato in India il DATA_NASCITA
NOME, nato a Ottaviano il DATA_NASCITA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma
RITENUTO IN FATTO
A seguito delle decisioni emesse dal GUP del Tribunale di Roma il 2 aprile 2021 e dal GUP del Tribunale di Torre Annunziata il 26 giugno 2025, è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento in origine iscritto al n. 21957/17 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Roma.
Si tratta di procedimento nel quale è stata esercitata l’azione penale nei confronti di più soggetti, imputati di plurime ipotesi di reato, di seguito sinteticamente richiamate:
capi A1-A8 contestati all’imputato NOME – art. 642 c. 2 cod.pen.
capo B1 contestato a NOME COGNOME e NOME COGNOME – artt. 110, 319, 319 ter cod.pen.
capo B2 contestato a NOME – artt.321, 319 ter cod.pen.
capo C contestato a NOME COGNOME – art. 322 comma 3 cod.pen.
capo E2 contestato a NOME – art. 321 cod.pen.
capo la contestato a NOME e NOME COGNOME artt. 110, 642 comma 2 cod. pen.
capo lb contestato a NOME COGNOME – art. 372 cod.pen.
capo ld contestato a NOME e NOME COGNOME – artt. 110, 321 cod.pen.
capo 2 contestato a NOME COGNOME e NOME – artt. 110, 642 cod.pen.
capo 2b contestato a NOME COGNOME e NOME – artt. 110, 642 cod.pen.
capo 2c contestato a NOME COGNOME – art. 372 cod.pen.
capo 3b contestato a NOME – artt. 110, 321 cod.pen.
capo 4b contestato a NOME – artt. 110, 321 cod.pen.
capo 5 contestato a COGNOME NOME, NOME, NOME COGNOME – artt. 110, 642 comma 2 cod.pen.
capo 5b contestato a NOME COGNOME – art. 372 cod.pen. capo 5d contestato a NOME – art. 321 cod.pen.
capo 6a contestato a COGNOME NOME, NOME, NOME– artt. 110, 642 c. 2 cod.pen.
capo 6b contestato a NOME COGNOME – art. 372 cod.pen.
capo 6d contestato a NOME – art. 321 cod.pen.
capo 7a contestato a NOME COGNOME, COGNOME NOMENOME NOME COGNOME
COGNOME – artt. 110, 642 comma 2 cod.pen.
capo 7b contestato a NOME COGNOME – art. 372 cod.pen.
capo 7e contestato a NOME, NOME COGNOME, NOME della COGNOME artt. 110, 321 cod.pen.
capi 8a, 9a, 10a contestati a NOME COGNOME e NOME COGNOME – artt. 110, 319, 319 ter cod.pen.
capi 8b, 9b, 10 b contestati a NOME – artt. 321, 319 ter cod.pen.
capo 11 contestato a NOME e NOME COGNOME – artt. 110, 479 cod.pen. in relazione all’art. 476 comma 2 cod.pen.
capo 12a contestato a NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME – artt. 110, 81, 479 in relazione all’art. 476 comma 2 cod. pen.
capo 12 b contestato a NOME – art. 319 cod.pen.
capo 12c contestato a NOME COGNOME – art. 321 cod.pen.
capo 13 NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME – artt. 81, 110, 479 cod.pen.
capo 14 NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME – art. 416 comma 1, 2 e 5 cod. pen.
capo 15 contestato a COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME – artt. 81, 110, 479 cod.pen. in relazione all’art. 476 comma 2 cod. Pen.
‘ GLYPH 4 capo 16 contestato a NOME, NOME oraiti -ria, COGNOME NOME – artt. 81, 110, 479 cod.pen. in relazione all’art. 476 c. 2 cod. pen.
capo 17 contestato a COGNOME NOME, NOME – artt. 81, 11, 479 cod.pen.
capo 18 contestato a COGNOME NOME e COGNOME NOME – artt. 81, 110, 479 cod.pen. in relazione all’art. 476 c. 2 cod. pen.
capi 18 bis contestato a NOME – art. 642 c. 2 cod. pen.
capo 18 ter contestato a NOME – artt. 481, 61 n. 2 cod. pen.
capo 18 quater contestato a NOME e COGNOME NOME – artt. 110, 642 comma 2 cod. pen.
Secondo l’accusa taluni soggetti, indicati al capo 14, si sarebbero associati per commettere plurimi delitti di truffa ai danni delle assicurazioni, denunciando sinistri mai avvenuti e corrompendo pubblici ufficiali onde ottenere false certificazioni da utilizzare in processi pilotati da assegnare ad uno o più giudici di pace compiacenti.
La decisione del GUP del Tribunale di Roma originario destinatario dell’azione penale
Il Gup del Tribunale di Roma ha osservato che la competenza è stata determinata nel Tribunale di Roma ex art. 11 cod. proc. pen., in quanto taluni degli imputati svolgevano funzioni di giudici di pace nella COGNOME Campania, luogo di commissione dei reati secondo la prospettazione accusatoria. La competenza per il delitto associativo, contestato anche ai giudici di pace, ha attratto la competenza per i reati fine. Ha, quindi, osservato che i reati di falso contestati agli imputati COGNOME NOME, NOME NOME, NOME, NOME, NOME, COGNOME NOME ed il reato di falsa testimonianza contestato a COGNOME NOME non rientrano tra i reati fine della fattispecie associativa e non appaiono connessi con detto reato ex art. 12 cod. proc. pen., sicché rispetto a tali fattispecie non ricorrono i presupposti per lo spostamento di competenza ex artt. 11 e 12 cod. proc. pen. con conseguente incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Torre Annunziata, competente ex art. 8 comma 1 cod. proc. pen. per i delitti commessi in Boscotrecase (capi 15, 16 e 17), e in favore del Tribunale di Noia per il reato di falsa testimonianza di cui al capo c2.
La diversa decisione opzione seguita dal Tribunale di Torre Annunziata
Il Gup del Tribunale di Torre Annunziata, su denuncia del Pubblico Ministero, solleva conflitto di competenza.
Osserva che, dalla documentazione prodotta a supporto della denuncia, si evince che la commissione dei reati contestati agli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME NOME e COGNOME NOME, era funzionale alla successiva simulazione di falsi sinistri e che l’assenza di contatti tra i falsi infortunati e gli organizzatori delle truffe era spiegabile, in quanto per i secondi era indifferente l’identità dei soggetti che si prestavano a farsi rilasciare falsi certificati. Rileva che, in questo senso, depone quanto emerso con riferimento al sinistro che avrebbe coinvolto COGNOME NOME (capo 17) e quello che avrebbe coinvolto COGNOME NOME (capo 15), episodi nei quali sarebbe evidente il coinvolgimento dei soggetti ritenuti al vertice dell’associazione.
La contestazione dei reati oggetto di conflitto nel procedimento originario costituisce, pertanto, una conseguenza della impostazione accusatoria, secondo la quale i falsi certificati erano finalizzati agli scopi fraudolenti della compagine associativa.
Precisa che non può ritenersi ostativo al riconoscimento della connessione ex art. 12 lett. c), la circostanza che agli associati non sia contestato il concorso nei reati in oggetto, in quanto ai fini della configurabilità della connessione teleologica di cui alla norma citata, non necessita che vi sia identità tra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ma è sufficiente che l’autore del reato mezzo abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o occultamento di altro reato. Ritiene che, alla luce della nota di PG prodotta dal P.M., non sia verosimile la mancata conoscenza della finalizzazione dei falsi da parte degli odierni imputati in quanto, diversamente, il falso resterebbe privo di utilità.
Osserva, in aggiunta, che l’utilizzabilità delle intercettazioni nel procedimento, è strettamente collegata alla valutazione sulla competenza. L’eventuale assenza di connessione potrebbe rendere inutilizzabili i risultati delle intercettazioni, dovendosi considerare, in tal caso, procedimento diverso quello riguardante gli odierni imputati e non essendo contestato agli stessi un reato per il quale è obbligatorio l’arresto in flagranza.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen., i procedimenti nei quali un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato, ovvero di persona
offesa o danneggiata dal reato, che, sulla base delle disposizioni di cui al Capo II del codice di procedura penale, dovrebbero essere attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario del distretto nel quale il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice competente per materia che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato sulla base della Tabella A allegata alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, cui rinvia l’art. 1 delle menzionate disposizioni.
Nel caso specifico, poiché taluni dei reati sono stati contestati a giudici di pace che svolgono le funzioni nel distretto della Corte di Appello di Napoli, la competenza per costoro è stata radicata presso il Tribunale di Roma.
Inoltre, poiché a detti imputati sono contestati i reati più gravi tra quelli oggetto dell’imputazione, ovvero la corruzione in atti giudiziari commessa nell’ambito di associazione a delinquere finalizzata al compimento di truffe ai danni delle assicurazioni attraverso la commissione di plurimi reati mezzi, la competenza per dette fattispecie ha attratto, ex art. 16 cod. proc. pen., anche gli altri reat oggetto della richiesta di rinvio a giudizio, per i quali è stata ravvisata la connessione ex artt. 12 cod. proc. pen.
Il Gup presso il Tribunale di Roma ha, tuttavia, negato la competenza territoriale in relazione alle posizioni degli imputati menzionati in epigrafe. Ha ritenuto che i reati contestati a costoro non si configurino come reati fine della fattispecie associativa né come reati connessi alle altre ipotesi di reato, sicché, rispetto a costoro, la competenza deve essere individuata ai sensi dell’art. 8 cod. proc. pen.
La tesi non può essere condivisa.
Perché possa configurarsi la connessione teleologica di cui all’art. 12 lett. c) cod. proc. pen., idonea a determinare uno spostamento di competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità tra gli autori del reato fine e quelli reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all’occultamento di altro reato (sez. U, n. 53390 del 26.10.2017, Rv 27122301). L’originaria formulazione dell’art.12 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., disponeva che vi era connessione tra procedimenti «se una persona è imputata di più reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire o occultare gli altri», ove le parole «se una persona» deponevano ineludibilmente nel senso che perché potesse determinarsi lo spostamento di competenza per connessione, unico doveva essere l’autore dei reati. A seguito della modifica introdotta dall’art. 1 Legge n. 8 del 1992, è stato soppresso il riferimento all’identità dell’autore dei fatti in connessione, sostituendolo con una locuzione impersonale «se dei reati per cui si procede». « L’oggettivo riferimento ai reati, invece che quello soggettivo
ai loro autori, per individuare il vincolo teleologico, esprime un parametro da interpretare come un univoco segnale di mutamento della voluntas legis, in linea con il generale obiettivo del legislatore del tempo, risultante anche dalla Relazione al Disegno di legge di conversione del d.l. 367 del 1991 recante “Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata”, di ampliare il perimetro di operatività dell’istituto della connessione assicurando l’esame unitario, in particolare, dei fenomeni di criminalità organizzata (occasio legis), pena, in caso contrario, la sostanziale stasi negli accertamenti «se non addirittura deprecabili contrasti..». «In definitiva, la formulazione della lett. c) dell’art. cod. proc. pen., sposta, e concentra, l’attenzione, a differenza delle due lettere precedenti, essenzialmente sul legame oggettivo tra due o più reati, senza esigere che l’autore – o gli autori – di quello strumentale all’altro o agli altri debba debbano – necessariamente prendere parte a quest’ultimo, che può essere commesso da terzi.».
Questa Corte ha, tuttavia, evidenziato che «per ritenere configurata la connessione teleologica di cui all’art. 12 lett. c), idonea a determinare uno spostamento di competenza, dovrà essere individuato, in concreto, un effettivo legame finalistico fra i reati commessi da soggetti diversi, con conseguente necessità di verificare che chi ha commesso un reato abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta (espressa dalla preposizione “per”, che grammaticalmente introduce un complemento di fine e che precede la formula “eseguire od occultare gli altri”) alla commissione di un altro reato». A tal fine, si deve avere riguardo alla prospettazione accusatoria, salvo che questa non contenga errori macroscopici ed immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 11047 del 2010, Rv 246782).
Nel caso in esame, la lettura dell’imputazione formulata nel procedimento avanti il Tribunale di Roma e dell’atto allegato all’ordinanza del 26 giugno 2025 che ha sollevato il conflitto (nota della Polizia Locale presso la Procura della Repubblica di Napolievidenzia la partecipazione degli imputati principali del reato associativo, ovvero NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, alla vicenda dei falsi contestati agli imputati in epigrafe.
Si evince dalla nota che l’organizzazione criminale, che vede quali partecipi vari soggetti, tra i quali NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, si muoveva con condotte collaudate e con una organizzazione stabile che prevedeva specifici ruoli dei soggetti agenti. In particolare, NOME è l’avvocato che dettava le procedure da seguire per ottenere i risarcimenti, dando disposizioni ai soggetti coinvolti (parti, testimoni, periti etc.), dettando i tempi pe effettuare le visite mediche, pilotando le assegnazioni della cause ai giudici compiacenti; NOME COGNOME è colui che intratteneva rapporti con il
personale medico compiacente; NOME COGNOME (detto NOME) è colui che forniva all’AVV_NOTAIO i nominativi delle persone da individuare quali parti lese negli atti di citazione delle compagnie assicurative, che, poi, accompagnava presso i nosocomi ove veniva redatto il certificato medico.
Nell’ambito della avviata attività criminosa, si inseriscono gli episodi relativi agli imputati menzionati in epigrafe.
4.1 Con specifico riferimento a NOME NOME, si osserva che questi è imputato in concorso con COGNOME NOME, del reato di agli artt. 81, 110, 479 cod. pen. in relazione all’art. 476 comma 2 cod. pen. per avere, il primo quale istigatore e il secondo quale pubblico ufficiale in servizio presso l’ospedale di Boscotrecase, formato i referti medici di PS 23748 e 23747 attestanti lesioni inesistenti, ideologicamente falsi.
Dalla relazione di PG allegata agli atti del conflitto, si evince che NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME si accordavano per accompagnare due persone presso la struttura ospedaliera. La circostanza si desume, secondo la nota, da intercettazioni telefoniche e ambientali del giorno 14.12.2016, nel corso delle quali COGNOME e l’AVV_NOTAIO discutevano in ordine al numero di persone da coinvolgere nel sinistro, pervenendo, infine, a determinare nel numero di due i soggetti interessati. Nel corso della conversazione, perveniva la telefonata di NOME COGNOME, il quale forniva il nominativo degli interessati, tra i quali quello dell’odierno imputato, NOME COGNOME. Una successiva intercettazione ambientale documentava un ulteriore incontro tra l’AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, nel corso del quale l’avvocato dava indicazione di portare gli interessati presso l’ospedale. Infine, il nominativo di NOME ricompare in una successiva conversazione del 12.1.2017, nella quale l’AVV_NOTAIO comunicava a NOME COGNOME alcune discrepanze di date e sollecitava il COGNOME a portargli i documenti di NOME per effettuare un “change”.
Il tenore complessivo delle conversazioni evidenzia, nella prospettiva accusatoria, la fittizietà del sinistro, discorrendo i soggetti intercettati di quante persone era possibile coinvolgere, dei motivi che sconsigliavano il coinvolgimento di tre, anziché di due persone, degli automezzi da utilizzare, del numero di persone disponibili etc.
4.2 Con Con riferimento agli imputati NOME COGNOME e COGNOME – 10.5 9, si osserva che costoro sono imputati del reato di cui agli artt. 81, 110, 479 cod. pen. per avere in concorso con COGNOME NOME, i primi due quali istigatori e il secondo quale pubblico ufficiale, medico in servizio presso l’ospedale Boscotrecase, formato i referti medici di P.S. 2017/1888 e 2017/1887 ideologicamente falsi in quanto attestati lesioni inesistenti.
Si evince dalle conversazioni intercettate riportate nella relazione di PG che COGNOME NOME chiedeva al fratello NOME il nominativo delle persone che il giorno successivo (12.1.2017) avrebbe dovuto accompagnare in Ospedale. Si comprende che le persone inizialmente individuate non erano più disponibili, sicché NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO concordavano di “sostituirle”. NOME COGNOME suggeriva, quindi, all’AVV_NOTAIO, che accettava, due persone straniere. Effettivamente, il successivo giorno 12.1.2017, NOME COGNOME comunicava al fratello NOME i nominativi dei due interessati, NOME e he14 nilk , NOME GLYPH e i due si accordano per effettuare i pagamenti, stabilendo che NOME avrebbe anticipato il denaro che gli sarebbe stato successivamente restituito da NOME.
Dalle conversazioni captate in ambientale nelle ore successive della giornata si evince che NOME COGNOME portava all’AVV_NOTAIO i documenti dei due giovani stranieri e che i due discorrevano del grande numero di pratiche che COGNOME aveva procurato e del fatto che NOME COGNOME non aveva difficoltà a procurare persone e polizze, evidenziando, al contempo, il significativo investimento economico che le operazioni comportavano. Infine, le conversazioni intercettate in serata tra NOME COGNOME e tale NOME nonché con NOME COGNOME fornivano elementi dai quali desumere che i due giovani stranieri erano stati effettivamente accompagnati in serata presso il nosocomio e che tutto era andato per il verso giusto.
4.3 Quanto agli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME, imputati in concorso con COGNOME NOME per avere formato referti medici falsi attestanti lesioni inesistenti in data 24.1.2017, dalle captazioni telefoniche e ambientali si evince che sin dal 19.1.2017, l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME intrattenevano plurime conversazioni per individuare i nominativi delle persone da accompagnare in ospedale presso il medico compiacente e per determinare le somme da corrispondere. Con l’sms n. 1180, COGNOME comunicava al fratello NOME i nominativi di NOME e COGNOME. Il giorno 23.1.2017, intercorrevano plurime telefonate tra COGNOME, NOME e NOME per organizzare l’appuntamento con il medico. Il 24.1.2017, effettivamente, i due venivano accompagnati presso l’ospedale da NOME COGNOME e da tale NOME COGNOME e, in serata, NOME contattava COGNOME per rassicurarlo sul buon esito dell’operazione. Il giorno successivo, NOME si recava dall’AVV_NOTAIO per portargli “quei due di ieri”, verosimilmente i referti.
5. Nella prospettazione accusatoria, tali condotte risultano in linea con le modalità delle condotte truffaldine poste in essere dagli associati, quali evincibili dal capo 14) dell’imputazione, dal quale si evince che la condotta associativa era finalizzata a richiedere alle compagnie assicurative gli indennizzi conseguenti a
sinistri mai verificatisi, mediante il procacciamento di certificati medici falsi procurati accompagnando presso medici compiacenti coloro che, successivamente, avrebbero formulato richieste risarcitorie per sinistri mai avvenuti.
Nel capo 12a), d’altro canto, NOME e NOME COGNOME nonché NOME COGNOME, NOME e NOME vengono imputati di condotta analoga alle precedenti ovvero di aver formato un certificato medico ideologicamente falso attestante traumi subiti da due ulteriori soggetti.
Alla luce della prospettazione accusatoria e tenuto conto dei soggetti coinvolti e delle modalità operative quali evincibili dagli atti allegati alla denuncia di conflitt è, quindi, ravvisabile – allo stato – la connessione finalistica tra le condotte contestate agli imputati indicati in epigrafe e i delitti di truffa oggetto del condotta associativa contestata nel procedimento originario pendente avanti il Tribunale di Roma.
Quanto alla necessità che l’autore del reato mezzo abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della condotta alla commissione o all’occultamento di altro reato, si osserva che la consapevolezza non deve consistere nella conoscenza esatta dell’ulteriore reato alla cui commissione il reato mezzo è finalizzato. È, invece, sufficiente che costoro abbiano avuto presente che l’illecita condotta posta in essere era finalizzata alla commissione di altro reato.
Ebbene, tenuto conto del fatto che i nel descrivere il ruolo di ciascuno dei partecipi nella condotta associativa, il pubblico ministero chiarisce che la truffa ai danni delle assicurazioni avveniva tramite jr~.4knThli; certificazioni false presentate da soggetti che, in seguito, avrebbero formulato richieste risarcitorie, che il reato di falso è generalmente finalizzato al perseguimento di ulteriori obiettivi, che, per quanto desumibile dagli atti, i soggetti agenti ottenevano un’ utilità economica per essersi prestati alla commissione del falso (gli uni prospettando false lesioni e gli altri certificandole), non può negarsi che ciascuno dei partecipi potesse e dovesse essere consapevole che la condotta era finalizzata ad ulteriore obiettivo illecito, senza che sia necessario che conoscesse esattamente la finalizzazione o le modalità dell’azione.
Alla luce dei motivi esposti, sulla base di quanto, allo stato, emerge dagli atti alla denuncia di conflitto, deve, pertanto, ritenersi che le condotte contestate agli odierni imputati avessero una finalizzazione teleologica all’attività associativa degli imputati principali, inserendosi a tutti gli effettl, nella attività preparato alla commissione delle frodi alle assicurazioni; che, stant la natura del reato, il compenso economico percepito per la condotta di falso e la prospettiva di ottenere un risarcimento per le false lesioni, non è seriamente dubitabile che gli agenti potessero concretamente ipotizzare che la loro condotta fosse destinata alla realizzazione di ulteriori illeciti.
Sussistono quindi i presupposti per la connessione ex art. 12 lett. c) cod. proc. pen., che, ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., determina la competenza presso il Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Roma – ufficio gip cui dispone trasmettersi gli atti.