Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35909 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35909 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Reggio Emilia il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 23/05/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; udite le conclusioni del Procuratore generale che, riportandosi alla memoria rassegnata ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Bologna;
udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ed associandosi alle conclusioni del Procuratore generale, ne ha invocato l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 maggio 2024 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Modena del 13 maggio 2022 -con cui COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati ritenuti colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti come di seguito: NOME e COGNOME, in concorso tra loro, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 10-quater, comma 2, d.lvo n. 74/200, commesso in Modena dal 18 luglio 2016 al 22 settembre 2016, (capo 1); COGNOME, COGNOME e COGNOME, in concorso tra loro, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 10-quater, comma 2, d.lvo n. 74/2000, commesso in Modena dal 14 febbraio 2017 al 23 ottobre 2017, e, ritenuto per COGNOME e COGNOME i reati legati dal vincolo della continuazione, condannati COGNOME e COGNOME alla pena di anni uno di reclusione, COGNOME alla pena di mesi dieci di reclusione, tutti con condanna al pagamento delle spese processuali e col beneficio della pena sospesa- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME e COGNOME in ordine al delitto di cui al capo 1), perché estinto per prescrizione, e, confermato nel resto la impugnata sentenza, rideterminato la pena loro inflitta in mesi otto di reclusione.
NOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato ad un unico motivo, con cui invoca l’annullamento della sentenza impugnata.
2.1. Denuncia la difesa, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., violazione e falsa applicazione dell’art. 12, lett. c), cod.proc.pen..
Questione già proposta e rigettata in entrambi i gradi di merito.
Assume la difesa l’erroneità dell’argomentazione della Corte di appello nella parte in cui, in tema di connessione, sul punto relativo alla eccezione di incompetenza per territorio, ha sostenuto che «solo la finalità di occultamento di un reato -che si integra in presenza di una condotta di rimozione delle tracce- integra l’ipotesi di connessione qualificata di cui all’art. 12 lett.c) c.p.p., idonea a determinare lo spostamento della competenza territoriale», laddove la difesa aveva eccepito la sussistenza dell’ipotesi di connessione cd. teleologica, e, fra le due previste dalla norma -art. 12, lett.c), cod.proc.pen., aveva indicato come sussistente quella strettamente finalistica, consistente nell’aver commesso un reato al fine di commetterne un altro, pacificamente sussistente tra reato di associazione a delinquere e reati scopo della medesima societas sceleris.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.Nella genericità del ricorso come proposto a questa Corte, dalla sola sentenza impugnata può desumersi il contesto procedimentale, secondo la difesa giustificativo della proposta eccezione al giudice di merito, prima, e del motivo di ricorso a questa Corte, poi.
1.1. Allegava la difesa innanzi alla Corte territoriale, infatti, la contestazione di una associazione a delinquere, finalizzata alla realizzazione di più reati fiscali commessi in Parma dal 2016 al 2018, comprendendo tale arco temporale anche i delitti di indebita compensazione ex articolo 10-quater, secondo comma, d.lvo n. 74/2000, commessi dal 18 luglio 16 al 22 settembre 2016, e dal 14 Febbraio 2017 al 23 ottobre 2017.
Indicava, a supporto di tanto, un’ordinanza cautelare del Tribunale di Parma che individuava il /ocus commissi delicti del reato associativo in Parma.
Sosteneva che i singoli reati fiscali contestati a Parma fossero connessi a quelli contestati in Modena, in quanto realizzati tramite la stessa società, RAGIONE_SOCIALE, e secondo la tesi difensiva, nella stessa sede operativa di Reggio Emilia, INDIRIZZO. Nel processo di Parma, cioè, si affermava, erano contestati più delitti di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, tramite la stessa società, RAGIONE_SOCIALE, con cui sarebbero stati realizzati i delitti di false compensazioni di crediti e debiti fiscali nel processo di Modena; inoltre le due società beneficiarie delle asserite fatture per operazioni inesistenti, nel 2016, venivano gestite nella sede di Reggio Emilia e, pertanto, anche il rilascio o l’emissione delle fatture da parte di RAGIONE_SOCIALE avveniva in tale luogo.
Da tanto la rivendicata connessione teleologica dei reati qui contestati con il reato associativo (contestato a Parma, al capo 122 del diverso procedimento a carico di NOME, COGNOME e COGNOME COGNOME NOME) che, a prescindere dalla competenza (Reggio Emilia o Parma), avrebbe dovuto portare ad una vis attractiva del procedimento in relazione all’associazione già riconosciuta.
1.2. Rivendicazione non condivisa dalla Corte di appello con le argomentazioni svolte a pagina 6 della sentenza impugnata («solo la finalità di occultamento di un reato -che si integra in presenza di una condotta di rimozione delle tracce- integra l’ipotesi di connessione qualificata di cui all’art. 12 lett.c) c.p.p., idonea determinare lo spostamento della competenza territoriale»).
1.3. Il motivo di ricorso (come l’eccezione proposta prima) postula un automatismo inesistente, tanto più a fronte della estraneità di uno dei concorrenti al reato associativo (COGNOME, non coinvolto nella imputazione associativa).
Ha affermato questa Corte (in relazione ai termini di computo per la decorrenza di termini di durata delle misure cautelari) che fra reato associativo e singoli reati fine non è ravvisabile un vincolo rilevante ai fini della continuazione o della connessione teleologica, posto che, normalmente, al momento della costituzione della associazione, i reati fine sono previsti solo in via generica e programmatica. Il vincolo suddetto potrà quindi ravvisarsi nella sola ipotesi in cui già al detto momento siano stati concepiti in modo chiaro e definito i delitti fine (così, per fattispecie in materia di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, Sez. 6, n. 3960 del 15/10/1997, Tagliamento, Rv. 208833 – 01; e, nello stesso senso, Sez. 2, n. 45337 del 04/11/2015 Cc. (dep. 13/11/2015 ) Rv. 265031 01); ancora: ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all’occultamento di un altro reato (così Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223 – 01). Risulta, pertanto, evidente come la connessione non possa, nel caso che ne occupa, ritenersi, ab imis per la presenza di un concorrente, COGNOME, al quale non è stato contestato il reato associativo e nei cui confronti la condanna è passata in cosa giudicata.
Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 23 maggio 2025
La
Il Presidente