Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18384 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18384 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GIP MILANO nei confronti di:
TRIBUNALE DI ANCONA
con l’ordinanza del 03/12/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Ancona.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con sentenza del 27 maggio 2021, il Tribunale di Ancona declinava la propria competenza territoriale nel processo a carico di NOME COGNOME ed altri, relativamente ai capi di imputazione da 2 a 40, da 43 a 46 e 49,50,58,61,62,81,82, per i quali riconosceva la competenza territoriale del Tribunale di Milano; ordinava conseguentemente la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il’ Tribunale di Milano.
In particolare, il Tribunale di Ancona, in accoglimento di eccezione di incompetenza territoriale avanzata da alcune difese, riteneva non ravvisabile una connessione qualificata ai sensi dell’art. 12 lett. b) o c) cod. proc. pen. tra tutti i reati contestati, idonea a determinare lo spostamento della competenza ex art. 16 cod. proc. pen., con attribuzione all’A.G. anconetana, quale ufficio competente territorialmente per il più grave reato di cui al capo n. 41 (bancarotta fraudolenta aggravata attribuita a Cimorosi NOME in concorso con COGNOME Manlio).
Argomentava il Tribunale come il procedimento concernesse un’articolata associazione a delinquere tra numerosi soggetti alcuni con il ruolo di promotori ed organizzatori, ed i più di meri partecipi, associatisi anche in tempi diversi e distanti dalla costituzione del sodalizio, avente come scopo la commissione di una serie indeterminata di reati in materia fiscale, di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, riciclaggio, reimpiego in attività imprenditoriali di proventi di attività delittuose ed autoriciclaggio, operante dal gennaio 2012 in un vasto ambito territoriale, mediante una pluralità di società e di imprese allocate anche all’estero.
Riteneva quindi di non poter ricondurre tutti i delitti contestati ad un’unica contestuale deliberazione criminosa risalente all’atto della costituzione del sodalizio con conseguente impossibilità di ravvisare nel caso di specie la connessione ex 12 lett. b) cod. proc. pen. tra i reati contestati; osservava ancora come non ricorresse identità soggettiva tra gli imputati del reato associativo, contestato a tutti gli imputati in concorso anche con altri soggetti separatamente giudicati, e quelli dei reati satellite contestati ad alcuni soltanto degli associati, ed in particolare del reato sub capo 41, contestato solo COGNOME NOME, inidoneo ad esplicare alcuna vis actractiva della competenza.
Analogamente riteneva non configurabile la connessione qualificata ex ad 12 lett. c) cod. proc. pen. astrattamente ravvisabile nell’ipotesi in cui tra i reati vi sia la connessione teleologica di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen.; evidenziava come il P.M. non avesse contestato la circostanza aggravante teleologica e che, comunque, non fosse affatto riscontrabile un rapporto di mezzo a scopo ovvero di strumentalità necessaria tra il reato associativo di cui al capo 1) ed il reato di bancarotta fraudolenta aggravata di cui al capo 41), né tale nesso qualificato era evidenziabile tra il reato associativo e
gli altri reati satellite contestati, rispetto alla commissione dei quali la costituzione del sodalizio criminoso non appariva essere strumento necessario.
Con ordinanza resa in data 3 dicembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, sollevava conflitto negativo di competenza, rimettendo gli atti a questa Corte.
Il giudice rimettente riteneva doversi affermare la competenza del Tribunale di Ancona poiché sussisteva connessione teleologica ex art. 61 n. 2 cod. pen. tra i reati come sopra specificati, contestati agli imputati, ed il reato associativo contestato al capo 1) dell’originaria richiesta di rinvio a giudizio: ed invero, nella prospettazione del P.M. anconetano, cristallizzata nel capo di imputazione sub 1), l’associazione per delinquere ivi contestata era stata costituita per commettere una serie indeterminata di reati di bancarotta, riciclaggio, reimpiego in attività criminali, reati tributari e alt illeciti; conseguentemente, in considerazione della sussistenza di una connessione ex art. 12 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., la competenza per territorio, ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., apparteneva al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.
Nel caso di specie il reato più grave era quello di bancarotta fraudolenta aggravata, ed il più risalente, tra quelli di cui all’originaria richiesta di rinvio a giudizio era quello contestato ai capi 41) e 42) a NOME COGNOME, commesso in Ancona il 6 novembre 2015.
Il giudice rimettente concludeva quindi che la competenza per territorio per tutti i soggetti imputati innanzi all’A.G. milanese dovesse essere individuata nel Tribunale di Ancona, nella cui circoscrizione era stata compiuta la prima tra le più gravi condotte illecite tra quelle contestate.
Evidenziava infine come, la Corte regolatrice, decidendo su analogo conflitto negativo sollevato dal GUP di Bologna in merito ad altro procedimento derivato a seguito della medesima pronuncia di incompetenza per territorio del Tribunale di Ancona, avesse già ritenuto sussistente la connessione teleologica ex art. 12 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., tra i reati contestati agli imputati ritenendo che l’oggettiva finalizzazione della condotta si traesse dalla stessa prospettazione del P.M. con riguardo all’imputazione di cui al capo 1 (sez. 1, n. 30393 del 12/07/2024).
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Ancona.
La difesa dell’imputato NOME COGNOME depositava memoria con la quale chiedeva dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento penale, promosso a carico dei medesimi imputati in ordine ai medesimi fatti di reato, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Tribunale di Ancona.
Va premesso che nel caso di specie a sollevare il conflitto è stato un giudice (il GIP di Milano) chiamato a provvedere in seno ad un procedimento incidentale (opposizione al diniego adottato dal PM in relazione all’istanza di restituzione, avanzata dalla difesa dell’imputato NOME COGNOME sui beni oggetto del sequestro probatorio operato a suo carico il 27/07/2020).
Osserva tuttavia il Collegio come alla rilevazione del conflitto non osti la diversità di fasi procedimentali (profilo, peraltro, da nessuno eccepito o sollevato).
Va infatti considerato come, nella specie, la declaratoria d’incompetenza è stata pronunciata dal GIP di Milano dopo l’esercizio dell’azione penale (come da richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM milanese in data 10/10/224), con la conseguenza che essa promana da un giudice investito non già ad actum, ma (nei limiti propri della fase) dell’intero procedimento; la declaratoria di incompetenza pronunciata da tale giudice, sia pure in una fase preprocessuale, è quindi idonea a determinare quello stallo, risolvibile solo con l’intervento di questa Corte, idoneo ad integrare conflitto (cfr. in senso analogo, Sez. 1, n. 17100 del 13/03/2019, Rv. 275482; Sez. 1, n. 17096 del 13/03/2019, non mass.).
Tanto premesso, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Ancona.
Come osservato dal Giudice remittente, deve infatti ritenersi sussistente una connessione teleologica tra i plurimi reati di bancarotta, reati fiscali e riciclaggio, commessi dagli imputati in svariate parti di Italia, ed il reato associativo di cui al capo 1) dell’imputazione: i delitti di bancarotta fraudolenta, nonché i delitti di emissione e utilizzazione di fatture false, erano “necessari” per eseguire lo scopo dell’associazione, ed i delitti di riciclaggio venivano commessi in quanto “necessari” ad occultare la provenienza delittuosa delle somme, così da realizzare compiutamente lo scopo associativo.
Deve infatti condividersi, sul punto, la disamina effettuata da sez. 1, n. 30393 del 12/07/2024 che, decidendo su analogo conflitto sollevato dal GIP di Bologna in relazione (anche) alla medesima pronuncia di incompetenza del Tribunale di Ancona del
27 maggio 2021, osservava come «Nel caso di specie i reati contestati agli imputati sono indubitabilmente avvinti dalla connessione teleologica, poiché, secondo la chiarissima
prospettazione del pubblico ministero, esplicitata nel capo d’imputazione, l’associazione
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per delinquere contestata al capo era stata costituita ».
fini delle imposte dirette ed
In ragione della connessione teleologica di cui all’art. 12, lett. c), cod. proc. pen., la non identità degli autori di alcuni dei suddetti reati connessi non è ostativa
all’attribuzione della competenza unitaria per connessione (Sez. U., n. 53390 del
26/10/2017, Rv. 271223-01).
Riconosciuta, pertanto, la sussistenza della connessione teleologica, il conflitto va risolto, in ossequio a quanto prescritto dall’art. 16 cod. proc. pen., in favore del giudice
«competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato».
Nel caso di specie, il reato più grave è quello di bancarotta fraudolenta aggravata, ed il più risalente è quello relativo al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, commesso in Ancona il 6 novembre 2015, contestato ai capi 41 e 42 a NOME COGNOME; tale reato risulta commesso in Ancona il 6 novembre 2015.
GLYPH In conclusione, deve essere indicata la competenza del Tribunale di Ancona, al quale vanno restituiti gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Ancona, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 4 marzo 2025