Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21123 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21123 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PISTOIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 02/02/2024 del TRIB. LIBERTA di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 comma 8 d. I.vo 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Firenze, in sede di riesame, ha rigettato ricorsi presentati da NOME NOME NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia aveva applicato nei loro confronti la misura cautel degli arresti domiciliari in relazione a imputazioni di concorso in ricettaziore e truffa consegu alla compravendita di monete false e prive di corso legale. Il reato presupposto è quello previst dall’art.468 c.p., contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti di autentifi certificazione, e loro uso.
NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione incentrato sulla erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale (art.606 lett.b c.p.p.) per insussistenza del reato presupposto del ricettazione nell’art.468 c.p.p.. con conseguente inefficacia RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare custodiale.
A seguito RAGIONE_SOCIALE‘iniziale rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di misura cautelare sull’assunto (respinto dal che il commercio di monete false riguardasse strumenti di pagamento aventi corso legale
(art.453 c.p.), la Procura ha riformulato l’istanza con riferimento all’art.468 c.p., assume questa volta la coincidenza, nel caso di monete, avente corso legale o meno, di conio e sigillo.
L’unificazione tra i due concetti sarebbe errata poiché lo strumento utilizzato per produrre monete (conio) non corrisponde al sigillo RAGIONE_SOCIALEa istituzione che le produce.
Rimossa la premessa errata, l’ipotesi di riciclaggio sarebbe, quindi, destinata a cadere e co essa, la stessa misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va respinto in quanto il motivo addotto è infondato.
L’equiparazione del conio con il sigillo, denunciata dalla difesa RAGIONE_SOCIALE‘imputato come frutto travisamento del fatto e foriera di confusione e violazione di legge, è da ritenersi per con corretta.
Infatti, il conio, lungi dal costituire solamente il mezzo di produzione RAGIONE_SOCIALEe monete metallic funge al tempo stesso, essendo identificativo RAGIONE_SOCIALEa specifica zecca che lo detiene e lo utilizza, garante del valore intrinseco, cioè RAGIONE_SOCIALEa qualità del materiale di cui la moneta è costituit prescindere dalla circostanza che la moneta abbia o meno mantenuto corso legale.
La fiducia nella qualità del metallo è assicurata infatti – nel caso di specie – dalla proveni del prodotto dalla zecca Imperiale Austriaca (o, in caso di altra moneta, dalla corrispondent officina di produzione) di cui il conio rappresenta, appunto, il sigillo.
Questa Corte ha, infatti, chiarito che «In assenza di una specifica definizione legislativ sigillo può essere costituito da qualsiasi segno esteriore e percettibile (bollo, timbro in ceral strisce di carta, cartelli, fili di ferro e così via) che in modo anche simbolico, e quindi necessità di rendere inaccessibile o di racchiudere in congegni materiali la “res serbanda”, valg a manifestare la volontà pubblica di intangibilità di una determinata COS2i mobile o immobile al fine di assicurarne la conservazione, l’identità e la consistenza oggettiva»: Cass. n. 3009/1991 Rv. 186569 – 01.
Nozione, questa che, in pratica, ha recepito quella dottrinale secondo la quale i sigilli s quegli strumenti atti a riprodurre su determinati oggetti (carta, tela ecc..) mediante impression i disegni o le diciture che essi recano.
Nel caso di monete coniate in metalli pregiati o in leghe degli stessi, è il conio pertan garantire origine e percentuale del metallo, consentendo alla moneta di avere un mercato e, quindi, un valore. Ciò prescinde, ovviamente, dal fatto che la moneta abbia (ancora) corso legale, cioè che sia riconosciuta dallo RAGIONE_SOCIALE di emissione come valido mezzo di pagamento.
In verità, proprio il fatto che, benché priva di corso legale, la moneta apparentemente emessa dalla RAGIONE_SOCIALE, mantenga un valore collegato al metallo di cui è costituito, è dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘affidamento ancora esistente nella valenza assicurativa di qu conio che rappresenta, a tutti gli effetti, un sigillo identificativo non replicabile. Retagg circolazione aurea RAGIONE_SOCIALEe monete e RAGIONE_SOCIALEe regole ad esse collegate, il conio rappresenta pertanto i
sigillo RAGIONE_SOCIALE‘istituzione o RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE di emissione che garantisce la genuinità ed il valore moneta (nel caso di specie costituito dal metallo prezioso con il quale è stata coniata e che identifica come una cd. moneta d’investimento).
Sul punto, va ribadita l’interpretazione che RAGIONE_SOCIALE‘art. 468 cod. pen. questa Corte ha dato n senso che rientrano nella tutela RAGIONE_SOCIALEa suddetta norma «anche i sigilli pubblici propri di altro S destinati a svolgere tale funzione anche nel territorio RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano». Infatti, «l’a c.p. si ispira alla più ampia tutela, in quanto da un canto colpisce sia la c:ontraffazione l’uso del sigillo contraffatto, e dall’altro comprende nella fattispecie incriminata non solo il RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico, ma anche quello inerente all’esercizio di un pubblico servizio e, in genere, ogni attività avente natura e interesse eminentemente pubblicistici, benché gestita da un soggetto privato autorizzato ad avvalersi ai fini di tale gestione di propri sigilli recanti l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa pertinenza a quell’attività (Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2005 n. 6815, r COGNOME; Sez. 5, 16 novembre 1977 n. 15416, ric. COGNOME), con esclusione soltanto del timbro ad uso interno (Cass., Sez. 5, 8 novembre 1977 n. 568, ric. COGNOME) e quindi essenzialmente privo di efficacia certificativa. L’ampiezza RAGIONE_SOCIALEa tutela e la forte caratterizzazione RAGIONE_SOCIALEa fattispe reato in senso oggettivo, RAGIONE_SOCIALE‘efficacia attestativa e certificativa a garanzia del bene giur RAGIONE_SOCIALEa pubblica fede attribuito a particolari mezzi simbolici, fanno sì che vi rientrino anche i pubblici propri di altro RAGIONE_SOCIALE destinati a svolgere tale funzione anche nel territorio RAGIONE_SOCIALEo italiano e cioè, come nel caso di specie, ad essere utilizzati per il transito ed il soggio cittadini extracomunitari nel proprio territorio con conseguente acquisto RAGIONE_SOCIALEa legittimazione transito in tutti gli altri Paesi, compresa la Repubblica Italiana. In tal caso l’uso dei sigi contraffatti costituisce reato secondo la legge italiana e l’autore è soggetto alla giurisdi RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano»: Cass. n. 35915/2009 Rv. 244761 – 01
Per le predette ragioni il ricorso va respinto, con condanna RAGIONE_SOCIALE‘imputato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali ex art.616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso in Roma, 5 aprile 2024
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