Congruità della pena: i limiti del ricorso in Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare un tema fondamentale del processo penale: i limiti alla possibilità di contestare la congruità della pena davanti alla Suprema Corte. Quando un imputato ritiene la propria condanna eccessiva, può sempre sperare in una riduzione in Cassazione? La risposta, come vedremo, è negativa se la decisione dei giudici di merito è ben motivata.
I Fatti del Processo
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Milano. Il ricorrente lamentava l’errata valutazione da parte dei giudici di secondo grado riguardo al trattamento sanzionatorio applicato, ritenendolo sproporzionato rispetto ai fatti commessi. In particolare, la difesa contestava la quantificazione della pena base e degli aumenti applicati per la continuazione tra i reati.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta di riduzione della pena, ma la blocca a monte, affermando che la questione, così come posta, non poteva essere validamente discussa in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte sulla Congruità della Pena
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Suprema Corte ha respinto le doglianze del ricorrente. I giudici hanno chiarito un principio consolidato: il giudizio di cassazione non rappresenta un “terzo grado” di merito. Il suo scopo non è rivalutare i fatti o la proporzionalità della pena, ma controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva giustificato la pena inflitta in modo congruo e logico. Aveva tenuto conto:
*   Delle modalità dell’azione: il contesto in cui si erano svolti i fatti.
*   Della gravità del comportamento: in particolare, la reazione violenta nei confronti di più operatori, sintomo di una notevole aggressività.
Secondo la Cassazione, la determinazione della pena da parte del giudice di merito è frutto di un potere discrezionale che, se esercitato senza arbitrarietà o illogicità, non è sindacabile in sede di legittimità. Poiché la motivazione della Corte di Appello era ben argomentata, la censura del ricorrente si risolveva in una semplice richiesta di nuova valutazione, inammissibile in quella sede.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un concetto cruciale per chiunque affronti un processo penale. Non è sufficiente ritenere una pena “troppo alta” per ottenere una sua riforma in Cassazione. Il ricorso deve individuare vizi specifici nella sentenza impugnata, come un’errata applicazione di una norma di legge o un’evidente contraddizione o illogicità nel ragionamento del giudice. In assenza di tali vizi, la valutazione sulla congruità della pena compiuta nei gradi di merito rimane insindacabile. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere fondato su solide argomentazioni giuridiche e non su una generica insoddisfazione per l’entità della condanna.
 
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa da un giudice di merito?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione sulla congruità della pena, a meno che la motivazione della decisione del giudice precedente non sia palesemente illogica, arbitraria o basata su un errore di diritto.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Appello aveva fornito una motivazione congrua e logica per la pena inflitta, basandola sulla gravità dei fatti e sull’aggressività dimostrata dall’imputato. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6709 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6709  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, con il quale si contesta la correttezza della motivazione relativa al tratta sanzioNOMErio, non è deducibile in questa sede a fronte della congrua motivazione resa;
rilevato che, indipendentemente dall’erronea indicazione dell’aumento minimo applicabile per la continuazione, la Corte di appello ha ritenuto giustificate, alla luce delle modalità contesto in cui si è svolta l’azione, e proporzionate alla gravità dei fatti le scelte sanzio del primo giudice, sia in relazione alla pena base, determinata nel minimo, sia agli aumenti p la continuazione interna ed esterna, avuto riguardo alla reazione violenta nei confronti di operanti, dimostrativa di rilevante aggressività;
ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore
Il Presi COGNOMECOGNOMENOME> nte