Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44922 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44922 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 09/07/1981
NOME COGNOME nato il 10/09/1987
NOME COGNOME nato il 27/10/2001
NOME COGNOME nato il 23/09/2001
NOME COGNOME nato il 05/01/1989
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME COGNOME ribaditi n memoria, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME relativi al trattamento sanzionatorio sono inammissibili perché diretti a contestare l’entità della pena irroga sollecitandone un ridimensionamento, non consentito a fronte della congrua motivazione resa in sentenza;
considerato, infatti, che è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142);
rilevato che: per COGNOME l’errore di calcolo nel computo della diminuente di rito non stato oggetto di specifica censura in appello, limitato a contestare genericamente gli aument applicati per le cessioni rispetto a quelli applicati dal GUP del Tribunale di Lucca, sicch deduzione è preclusa e la pena non è illegale (v. Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283818); per NOME COGNOME la Corte ha ritenuto giustificato il lieve scostamento dal minimo edittale in ragione del precedente specifico, nonostante la giovane età, pur considerata unitamente al ruolo gregario per il riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti sull recidiva; per NOME COGNOME risulta giustificata la recidiva qualificata e il giudizio di mag pericolosità espresso, fondato sui precedenti specifici, oltre che per altri reati, e sulla persi capacità a delinquere dimostrata, giustificativa di aggravio sanzionatorio e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avuto riguardo al numero consistente delle cessioni accertate; per NOME COGNOME risulta giustificato il lieve scostamento dal minimo edittale a fron una consolidata attività di spaccio per centinaia di cessioni, svolta per anni in favore di clientela fidelizzata e di un continuo rifornimento di sostanze stupefacenti; analogamente pe NOME COGNOME risulta giustificato il rilievo attribuito alle numerose cessioni e all’intensa att spaccio svolta in gruppo e con modalità organizzate;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024 0′;’ , GLYPH il .'”Presidente estensore