Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15359 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15359 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 03/10/1993
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e ia sentenza impugnata;
esaminato ricorso proposto da Osaigbovo Friday a mezzo dei difen:: ore.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta: 1. Violazic
– te degli artt. 49 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90, assenza dell’elemento della 2ffettiva
offensività delia condotta in conseguenza del mancato accertamen 😮 circa l’efficacia drogante della sostanza caduta in sequestro 2. Violazione di legge e
vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta destinazione a te: zi della sostanza caduta in sequestro; 3. Violazione di legge e vizio di motivazi
D ne con riferimento all’art.. 133 cod. pen.
Ritenuto (le la sentenza impugnata è sorretta da conferente ‘E: pparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che il motivo riguardante il prospettato dubbio circa f ?.fficacia drogante della sostanza stupefacente caduta in sequestro, che si è a :certato
essere eroina a mezzo del narcotest, ha carattere meramente esplorativo ed ipotetico, alla luce di tutte le circostanze rappresentate nell’ordito motiw zionaie,
le quali logicamente lasciano ritenere che la sostanza fosse dotata di :apacità
drogante e destinata alla cessione a terzi (suddivisione in dosi, rnodai tà dea detenzione).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i rilievi difera ivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricos Tuzione
della vicenda, pure al cospetto di
una motivazione logica e coerente. La :ode di merito nel ripercorrere le risultanze in atti, ha sostenuto, con motivaz one dei
tutto congrua, ia destinazione alla vendita ed alla cessione a terzi della ()stanza stupefacente caduta in sequestro, ponendo in rilievo ii dato quantiti: tivo, ie modalità di detenzione, la suddivisione in dosi della sostanza.
Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in i oncreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione, avendo la Corte di merito .;iosto fl evidenza la gravità del fatto – in ragione del numero di dosi possec: ute dai ricorrente – e la negativa personalità di questi, gravato da un prE: zedente specifico.
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissioile la cena;. era che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui deterrn nazione non sia frutto, come nel caso in esame, di mero arbitrio o di ragior amento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissit ile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della Sr narna di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamer to delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas ia delle ammende.
Così deciso 2 aprile 2025