Congruità della pena: i limiti del sindacato in Cassazione
La determinazione della sanzione penale rappresenta uno dei momenti più delicati del processo, ma la contestazione sulla congruità della pena incontra ostacoli insormontabili quando approda davanti alla Suprema Corte. In una recente ordinanza, la Sezione Settima Penale ha ribadito che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito volto a ricalcolare i giorni di reclusione o l’entità delle multe.
Il caso e la decisione
Un imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello, lamentando un’eccessiva severità nel trattamento sanzionatorio. Tuttavia, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione risiede nella natura stessa del ricorso per cassazione: esso deve basarsi su vizi di legge o di motivazione, non sulla semplice speranza di ottenere una riduzione della pena già congruamente motivata dai giudici di merito.
La valutazione del giudice di merito
Nel caso analizzato, il giudice di secondo grado aveva operato un bilanciamento favorevole al reo. Era stata infatti esclusa la recidiva e applicate le attenuanti generiche, portando alla determinazione di una pena definita “contenuta”. Quando il percorso logico-giuridico seguito nel merito è coerente e rispetta i parametri dell’Art. 133 c.p., la Cassazione non ha il potere di intervenire per modificare la decisione.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella manifesta infondatezza e nella genericità delle doglianze espresse dal ricorrente. La giurisprudenza consolidata stabilisce che la determinazione della pena è una facoltà discrezionale del giudice di merito. Tale discrezionalità è censurabile in sede di legittimità solo se si traduce in decisioni arbitrarie o sostenute da un ragionamento palesemente illogico. Poiché la sentenza impugnata aveva già valorizzato elementi favorevoli come l’esclusione della recidiva, la censura mossa dall’imputato è stata considerata un tentativo inammissibile di sollecitare una nuova valutazione dei fatti, preclusa alla Suprema Corte.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia conferma che la strategia difensiva basata esclusivamente sulla richiesta di una pena più mite, senza evidenziare reali violazioni di legge o fratture logiche nella motivazione, espone il ricorrente a costi aggiuntivi e al rigetto immediato. La congruità della pena rimane un dominio riservato al merito, purché la motivazione sia solida e ancorata ai fatti di causa.
È possibile ottenere una riduzione della pena in Cassazione?
No, la Cassazione non può ricalcolare la pena ma può solo annullare la sentenza se la motivazione sulla determinazione della sanzione è illogica o arbitraria.
Cosa comporta un ricorso dichiarato inammissibile?
Comporta la conferma della condanna precedente, il pagamento delle spese del procedimento e spesso una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Quali elementi rendono una pena congrua per i giudici?
La pena è considerata congrua quando il giudice valuta correttamente la gravità del reato, la capacità a delinquere e applica eventuali attenuanti o esclusioni di aggravanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5893 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5893 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME NOME sono inammissib per assoluta genericità e manifesta infondatezza, atteso che il giudice di secondo grado ha escluso la recidiva e riconosciuto le attenuanti generiche e determinato la pena in misur contenuta; (Ykk considerata inammissibile la censura che r – gTudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso d specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2026
Il consigliere éstensore
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Il Presidente