Congruità della Pena: la Cassazione e i Limiti del Ricorso
La valutazione sulla congruità della pena è uno dei temi più delicati e discrezionali nel processo penale. Ma fino a che punto questa valutazione può essere contestata in sede di legittimità? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i confini invalicabili del ricorso, chiarendo che non è possibile chiedere ai giudici supremi una nuova valutazione di merito sulla pena inflitta, se non in casi eccezionali.
Il caso in esame riguarda un ricorso proposto contro una sentenza della Corte d’Appello di Genova, in cui l’imputato lamentava un vizio di motivazione proprio in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte ha però dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sui poteri del giudice di legittimità.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Genova, ha presentato ricorso per Cassazione. L’unica doglianza sollevata riguardava il trattamento sanzionatorio, ritenuto ingiusto e sorretto da una motivazione carente. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare la quantità di pena inflittagli, ritenendola sproporzionata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Questo significa che la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, se non per vizi specifici previsti dalla legge.
Il ricorrente è stato, di conseguenza, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso sulla congruità della pena è stato respinto?
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile per due ragioni principali: genericità e manifesta infondatezza. I giudici hanno sottolineato che la valutazione sulla congruità della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione può essere sindacata in Cassazione solo se la motivazione fornita è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente, configurando un vero e proprio arbitrio.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito un’ampia motivazione e, soprattutto, aveva determinato la pena nel minimo edittale, ovvero nella misura più bassa prevista dalla legge per quel reato. Di fronte a una pena minima e a una motivazione adeguata, non vi era alcuno spazio per una censura in sede di legittimità.
Citando precedenti giurisprudenziali, la Corte ha ribadito che è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione sulla congruità della pena, poiché tale operazione non rientra nei poteri della Cassazione. Il ruolo della Suprema Corte è quello di guardiano della legge, non di terzo giudice di merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale granitico e offre un’indicazione pratica fondamentale: per contestare efficacemente una pena in Cassazione non è sufficiente lamentarne la presunta eccessività. È invece necessario dimostrare un vizio logico-giuridico nella motivazione del giudice di merito.
In altre parole, l’avvocato difensore deve individuare un’argomentazione palesemente errata, un travisamento dei fatti o un ragionamento illogico che ha portato il giudice a quella determinazione. Un ricorso generico, che si limita a esprimere un disaccordo sulla pena, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare l’ammontare di una pena in Cassazione?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione sulla congruità della pena. Il suo compito è solo quello di verificare che la decisione del giudice precedente sia basata su una motivazione logica e conforme alla legge, senza entrare nel merito della quantificazione.
Quando un ricorso sulla pena viene considerato inammissibile?
Un ricorso sulla pena è inammissibile quando è generico, manifestamente infondato, o quando critica la congruità della sanzione senza dimostrare che la motivazione del giudice sia palesemente arbitraria o illogica. Questo è particolarmente vero se la pena è stata fissata nel minimo previsto dalla legge.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
L’imputato che ha presentato il ricorso viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. Nel caso specifico, la sanzione è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44404 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44404 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIUSSANO il 15/07/1970
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME Luca con il quale deduce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio é inammissibile pe genericità e manifesta infondatezza, specie a fronte della ampia motivazione resa e della determinazione della pena nel minimo edittale;
considerato, infatti, che è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 d 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2024
Il consigliere NOME
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Il Pre ente