Congruità della pena e limiti del ricorso in Cassazione
La determinazione della sanzione penale rappresenta uno dei momenti più delicati del processo. Spesso ci si interroga sulla congruità della pena e sulla possibilità di contestarla davanti alla Suprema Corte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui il giudice di legittimità può intervenire sulle scelte operate dai giudici di merito.
La valutazione sulla congruità della pena nel giudizio di legittimità
Il controllo della Cassazione sulla misura della sanzione non può mai trasformarsi in un nuovo esame del merito. Se la motivazione fornita dalla Corte d’Appello è logica e aderente ai fatti, il ricorso basato sulla congruità della pena è destinato all’inammissibilità. Nel caso analizzato, il ricorrente contestava una pena fissata poco sopra il minimo edittale, ritenendola eccessiva. Tuttavia, la giurisprudenza è costante nel ritenere che il giudice abbia ampia discrezionalità, purché giustificata da elementi oggettivi.
Fattori determinanti per la congruità della pena
Per stabilire se una sanzione sia equa, i giudici devono considerare diversi parametri previsti dal codice penale. In questa vicenda, sono stati ritenuti decisivi tre elementi: la natura della sostanza stupefacente (cocaina), la condotta pericolosa dell’imputato che ha ingerito gli ovuli durante il controllo e la presenza di precedenti penali. Questi fattori rendono la motivazione della sentenza di merito solida e non censurabile.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha evidenziato che il vizio di motivazione è configurabile solo quando il ragionamento del giudice di merito è manifestamente illogico. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha fornito una spiegazione coerente per giustificare lo scostamento dal minimo edittale. L’atto di ingerire ovuli di cocaina non è solo un tentativo di occultamento, ma denota una particolare intensità del dolo e una pericolosità della condotta che giustificano un trattamento sanzionatorio più severo. Inoltre, la recidiva e i precedenti penali confermano una personalità incline al reato, elemento che il giudice deve obbligatoriamente valutare ai sensi dell’art. 133 c.p.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, non essendo emersa un’assenza di colpa nella presentazione del ricorso. Questa decisione ribadisce che contestare la congruità della pena in Cassazione richiede la dimostrazione di una reale frattura logica nella sentenza impugnata, non essendo sufficiente una generica richiesta di riduzione della sanzione.
Quando una pena è considerata congrua dalla Cassazione?
Una pena è considerata congrua quando il giudice di merito fornisce una motivazione logica basata sulla gravità del reato, sulla condotta del reo e sui suoi precedenti penali.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente rischia la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, solitamente tra i 1.000 e i 3.000 euro.
L’ingestione di ovuli di droga influisce sulla pena?
Sì, tale condotta viene valutata negativamente dal giudice come indice di gravità del fatto e pericolosità del soggetto, giustificando una pena superiore al minimo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48734 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48734 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato il ricorso proposto da COGNOME, che, con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione all’entità della pena inflitta, è inammissibile in quanto la Corte di merito, con un apprezzamento di fatto non manifestamente illogico – e quindi non censurabile in questa sede di legittimità – ha ribadita la congruità della pena, di poco superiore al minimo edittale, valorizzando la natura della sostanza stupefacente, la condotta dell’imputato al momento del controllo, avendo egli ingoiato gli ovuli contenenti la cocaina, e i precedenti penali;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.