Congruità della pena: Quando la Cassazione non può decidere
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i limiti del sindacato di legittimità sulla congruità della pena. Quando un imputato viene condannato, il giudice stabilisce una pena all’interno di una cornice definita dalla legge (il minimo e il massimo edittale). La scelta concreta, però, è frutto di una valutazione discrezionale. Con questa decisione, la Suprema Corte chiarisce che tale valutazione non può essere messa in discussione in sede di legittimità se sorretta da una motivazione logica e coerente, anche se la pena si discosta dal minimo.
L’analisi del caso: un ricorso contro la determinazione della pena
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza riguardava la quantificazione della pena, ritenuta eccessiva in quanto superiore al minimo edittale. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe violato la legge e presentato un vizio di motivazione nel determinare l’entità della sanzione. L’obiettivo del ricorrente era chiaro: ottenere una nuova e più favorevole valutazione sulla congruità della pena da parte della Corte di Cassazione.
La decisione della Corte: i limiti del sindacato sulla congruità della pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato i fatti e le prove. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia esente da vizi logici o contraddizioni manifeste.
Di conseguenza, un ricorso che si limita a contestare l’adeguatezza della pena, senza individuare un reale errore di diritto o un’evidente illogicità nel ragionamento del giudice, è destinato a essere respinto. La determinazione della pena, se motivata in modo sufficiente, non è frutto di mero arbitrio e, pertanto, sfugge al controllo della Cassazione.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato la sua decisione di infliggere una pena leggermente superiore al minimo. La scelta era basata su due elementi specifici e concreti:
1. La capacità a delinquere dell’imputato: desunta dai suoi numerosi precedenti penali, che indicavano una propensione a commettere reati.
2. La gravità del danno subito dalla persona offesa: un fattore che il giudice deve considerare nel personalizzare la sanzione.
Questi elementi, secondo la Cassazione, costituiscono una motivazione adeguata e coerente, immune da censure di illogicità. Il ricorrente, nel suo atto di impugnazione, aveva omesso di confrontarsi specificamente con queste argomentazioni, limitandosi a lamentare genericamente l’eccessività della sanzione. Tale omissione ha reso il ricorso inammissibile. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Le conclusioni
L’ordinanza offre importanti spunti pratici. Chi intende impugnare una sentenza di condanna per l’eccessività della pena deve essere consapevole che non basta affermare che la sanzione è ‘troppo alta’. È indispensabile dimostrare che la decisione del giudice è viziata da un errore di diritto o da un’argomentazione palesemente illogica o contraddittoria. In assenza di tali vizi, la valutazione sulla congruità della pena rimane una prerogativa insindacabile del giudice di merito. Questa decisione rafforza la distinzione tra il giudizio di merito, che valuta i fatti, e quello di legittimità, che vigila sulla corretta applicazione delle norme.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione una pena ritenuta troppo alta?
No, non è possibile se il ricorso mira semplicemente a ottenere una nuova valutazione della sua congruità e il giudice di merito ha fornito una motivazione sufficiente e non illogica per la sua determinazione.
Quali elementi può usare un giudice per stabilire una pena superiore al minimo previsto dalla legge?
Il giudice può basarsi su elementi concreti come la capacità a delinquere dell’imputato, desumibile ad esempio dai suoi precedenti penali, e la gravità del danno causato alla persona offesa.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro stabilita dalla Corte in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25118 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25118 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente deduce l violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione pena in misura superiore al minimo edittale, non è consentita in sede di legitt in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mas Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massimata). La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processua immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata in mis di poco superiore al minimo edittale in ragione della capacità a delinq dell’imputato desumibile dai plurimi precedenti e della gravità del danno su dalla persona offesa (vedi pag. 3), elementi con i quali il ricorrente ha ome confrontarsi adeguatamente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 maggio 2024
Il Consigitensore
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Il Pre ‘dente