Congruità della Pena: I Limiti del Ricorso in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti del sindacato della Corte di Cassazione riguardo la congruità della pena. Quando è possibile contestare la misura di una sanzione e quali sono i requisiti affinché un ricorso non venga dichiarato inammissibile? Analizziamo la decisione per comprendere i principi affermati dai giudici.
I Fatti del Ricorso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/90). L’imputato, attraverso il suo difensore, ha impugnato la sentenza di secondo grado lamentando un vizio di motivazione esclusivamente per quanto riguarda la determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
La Valutazione della Congruità della Pena nel Merito
Il ricorrente contestava la valutazione operata dai giudici di merito. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva fondato la sua decisione su una serie di elementi specifici e concreti, ritenuti sufficienti a giustificare la sanzione applicata. In particolare, la sentenza impugnata aveva valorizzato:
* I precedenti penali dell’imputato.
* La tipologia e l’elevato grado di purezza della sostanza stupefacente detenuta e ceduta.
* La circostanza che il reato fosse stato commesso mentre il soggetto era già sottoposto a una misura di prevenzione e a una misura cautelare non detentiva.
Questi fattori, nel loro insieme, avevano portato la Corte d’Appello a formulare un giudizio di adeguatezza sulla pena, ritenendola proporzionata alla gravità del fatto e alla personalità dell’autore.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo le censure mosse dalla difesa. I giudici di legittimità hanno innanzitutto qualificato il motivo di ricorso come generico, meramente oppositivo e privo di un reale fondamento. In sostanza, il ricorrente non contestava un errore logico o giuridico nel ragionamento della Corte d’Appello, ma si limitava a contrapporre una propria valutazione, auspicando una decisione più favorevole.
La Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudizio di cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. La valutazione sulla congruità della pena rientra nel potere discrezionale del giudice che esamina i fatti e le prove. Il sindacato della Cassazione è limitato alla verifica che tale potere non sia stato esercitato in modo arbitrario o con un ragionamento palesemente illogico. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata completa e coerente, in quanto ancorata a elementi concreti e pertinenti.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che per contestare con successo la misura della pena in Cassazione non è sufficiente lamentarne l’eccessività. È indispensabile dimostrare che la decisione del giudice di merito è viziata da un errore manifesto nel ragionamento o che è il risultato di un puro arbitrio. Un ricorso che si limiti a criticare l’apprezzamento dei fatti, senza individuare un vizio specifico nella motivazione, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, a conferma della temerarietà del suo ricorso.
Quando un ricorso in Cassazione sulla misura della pena viene considerato inammissibile?
Secondo la Corte, il ricorso è inammissibile quando è generico, meramente oppositivo e non evidenzia un vizio di motivazione logico o un arbitrio nella decisione del giudice di merito. Non basta contestare la valutazione, bisogna dimostrare un errore specifico nel ragionamento.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per determinare la pena in questo caso?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione sui precedenti penali dell’imputato, sulla tipologia e l’elevato grado di purezza della sostanza stupefacente, e sul fatto che il reato è stato commesso mentre la persona era già soggetta a misure di prevenzione e cautelari non detentive.
La Corte di Cassazione può ricalcolare una pena ritenuta troppo alta?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una nuova valutazione sulla congruità della pena. Il suo compito è verificare la legalità e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non sostituirsi al giudice di merito nella determinazione della sanzione, a meno che la decisione non sia palesemente arbitraria o illogica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1520 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1520 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 22/08/1998
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME, con il q si contesta il vizio di motivazione sulla pena irrogata per il reato di cui all’art. 73 d.lR è inammissibile per genericità, risultando meramente oppositivo e destituito di foldamento fronte della completa motivazione resa sulla congruità della pena, attribuenc: , rilievo ai precedenti dell’imputato, alla tipologia di sostanza detenuta e ceduta con elevE to grado purezza e alla commissione del fatto in costanza di sottoposizione a misura di pre n enzione e a misura cautelare non detentiva;
ritenuta inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2013, Del Pap Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, i. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con i onseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu .o tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.