Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47141 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47141 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME nato in Romania il DATA_NASCITA
NOME nata in Romania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 30 maggio 2023 dal Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; lette le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito pe l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Brescia ha confermato il decreto di congelamento dei beni e di sequestro preventivo nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME emesso dal Giudice per le indagini preliminari
del medesimo Tribunale in accoglimento della richiesta di assistenza giudiziaria proveniente dal Giudice presso il Tribunale di Bucarest di congelamento dei conti correnti a questi intestati fino agli importi di 962.839 Lei/Ron per il primo e d 1004,776 Lei/Ron per il secondo.
Risulta dall’ordinanza impugnata che: a)gli importi indicati nei certificati di congelamento venivano convertiti al tasso di cambio del 29/3/2023, rispettivamente, in euro 194.512,93 e 202.985,05; b) dagli atti allegati risultava che con sentenza del Tribunale di Bucarest e successiva decisione della Corte di appello di Bucarest è stata disposta la confisca, quanto a NOME, in relazione alla condanna per i reati di concorso in traffico di influenze illecit corruzione e riciclaggio e, quanto a NOME COGNOME, in relazione alla condanna per i reati di corruzione e riciclaggio; c) il procedimento veniva inizialmente avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, ma, essendo emerso I , GLYPH t, che i due interessati erano titolari di conti correnti presso la I, BPER Banca e Postepay accesi nella provincia di Brescia, la Corte di appello di Bologna dichiarava l’incompetenza per territorio trasmettendo gli atti al competente Ufficio di Procura presso il Tribunale di Brescia. S.p.a:
NOME e NOME propongono separati ricorsi per cassazione deducendo due motivi sostanzialmente sovrapponibili che possono, dunque, essere esposti congiuntamente.
2.1 Con il primo motivo deducono la violazione degli artt. 724 e 726-ter cod. proc. pen. e dell’art. 4, comma 9, del Reg. U.E. 2018/1805, insistendo nell’eccezione di incompetenza territoriale già dedotta dinanzi al Tribunale. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, detta competenza spetta al Tribunale di Modena in quanto, nelle more, alcuni conti correnti sono stati estinti ed altri trasferiti pres le filiali del Comune di Formigine (MO) dove risiedono i due ricorrenti; erroneamente il Tribunale ha ritenuto di applicare il criterio di determinazione della competenza relativo al luogo in cui si trova il maggior numero di beni in quanto non vi sono altri beni da attingere al di là del denaro depositato nei conti correnti, posto che l’autovettura BMW 3, oggetto di congelamento per equivalente, non è intestata al Droagomir, essendogli stata concessa in comodato d’uso dalla società RAGIONE_SOCIALE in virtù di un contratto revocato in data 1/12/2022 con
restituzione del bene il successivo 12/2/2023.
2.2 Con il secondo motivo deducono i vizi di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale, senza richiedere informazioni, ha escluso la violazione del principio del ne bis in idem, reputando irrilevante che nello Stato di emissione sia stata già iniziata la procedura esecutiva su beni mobili ed immobili dei due ricorrenti funzionale all’apprensione
delle somme di denaro di cui è stata ordinata la confisca. Detta procedura, peraltro, ha già portato alla vendita all’asta di due autovetture di pregio ed al sequestro di cinque immobili. Nel valutare l’eccezione il Tribunale è incorso in un travisamento della prova documentale avendo erroneamente considerato l’allegato n. 10 anziché quello n. 8, contenente l’ordinanza di sequestro.
Nel corpo del motivo si deducono, inoltre, le seguenti ulteriori questioni: la carenza della motivazione allorché il Tribunale ha ritenuto non ricevibili le doglianze sulla sussistenza del fumus e del periculum, in quanto dalla lettura del Reg. UE 2018/1805, art. 7, comma 1, sembrerebbe, invece, consentito un sindacato di merito da parte del giudice dello Stato di esecuzione; la mancanza di motivazione sulla rilevanza della sentenza della Corte di appello di Bari che non ha disposto la consegna di NOME alle Autorità della Romania in relazione al mandato di arresto europeo esecutivo, implicitamente negando anche il riconoscimento della sentenza di condanna; la mancanza di motivazione sulla violazione del principio di proporzionalità.
3. Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Generale, nel concludere per il rigetto dei ricorsi ha dedotto, quanto al primo motivo, la legittimità del rigetto dell’eccezione di incompetenza, stante, da un lato, l’irrilevanza del successivo trasferimento – nelle more dell’esecuzione del provvedimento – di uno dei conti presso altra filiale situata in un diverso territorio, dovendosi determinare la competenza per territorio, in relazione alla situazione esistente al momento dell’instaurazione del procedimento, e, dall’altro, l’applicabilità del criterio di determinazione dell competenza in caso di beni situati in diversi circondari. Quanto al secondo motivo, oltre a richiamare la natura facoltativa del motivo di rifiuto correlato all dedotta violazione del ne bis in idem, ai sensi del d.lgs. n. 35 del 2016, ha rilevato che gli argomenti esposti dal ricorrente non risultano idonei a superare le considerazioni espresse dalla Corte di appello che ha posto l’accento, soprattutto, sul fatto che il provvedimento invocato è quello in funzione della cui esecuzione era stato emesso certificato di congelamento e che, comunque, dal tenore letterale dei certificati non emergono elementi sintomatici della violazione del divieto.
Nella requisitoria si è, inoltre, ribadito che, ai sensi del d.lgs. n. 35 del 2016 la valutazione riservata all’autorità giudiziaria dello Stato richiesto è limitata a verifica dei requisiti formali della richiesta di assistenza giudiziaria, restando competenza dell’autorità giudiziaria dello Stato di emissione l’esame dei motivi di merito su cui il provvedimento si fonda al pari delle questioni relative ad una eventuale violazione del principio di proporzionalità.
Con riferimento, infine, al profilo relativo alla dedotta rilevanza del mancato riconoscimento della sentenza di condanna contestualmente alla decisione della
Corte di appello di Bari che ha rifiutato la consegna in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dallo Stato della Romania, si è rilevato che il motivo di rifiuto considerato dalla Corte territoriale attiene al ritenuto rischio di trattamen penitenziario contrario ai dettami dell’art. 3 della CEDU, come tale non incidente sui diversi presupposti del riconoscimento della sentenza.
4. Il difensore dei ricorrenti ha trasmesso il 28 settembre un’unica memoria nell’interesse di entrambi, allegando anche copia del mandato di arresto europeo emesso nei confronti di NOME COGNOME dal Tribunale di Bucarest, in cui ha illustrato ulteriormente il ricorso, insistendo per il suo accoglimento. In particolare a sostegno della violazione del principio del ne bis in idem, ha dedotto che: nell’ambito del procedimento penale definito dinanzi all’Autorità Giudiziaria rumena, la Procura presso l’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, RAGIONE_SOCIALE, ha disposto, con l’ordinanza n. 37/P/2014 del 14/01/2015, il sequestro di numerosi beni mobili ed immobili, ubicati nel territorio rumeno e dettagliatamente elencati nel provvedimento; la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bucarest ha disposto la confisca dei medesimi beni oggetto del citato provvedimento di sequestro; detti beni brt154 stati sottoposti a procedura esecutiva per cui non si comprende a quale titolo possa disporsi il sequestro di altri beni dei ricorrenti; in ogni caso il denaro versato sui conti corrent sequestrati non costituisce provento del reato ma deriva dalla lecita attività lavorativa dei ricorrenti.
Nella memoria si deduce, inoltre, che il certificato menziona il reato di corruzione di cui non vi è traccia nella sentenza di condanna e che, comunque, non è configurabile l’ipotesi di cui all’art. 5 della direttiva 2014/42/UE evocata dal certificato di confisca. In relazione a tale profilo il ricorrente deduce, inoltre, la sentenza di condanna non contiene alcuna motivazione sulla sussistenza dei presupposti della confisca per sproporzione ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. e che, in ogni caso, detta confisca sarebbe illegittima perché contraria al criterio della ragionevolezza temporale atteso che il NOME è stato condannato per reati in materia di falsificazione di documenti e riciclaggio commessi in Romania nel risalente periodo compreso tra gli anni 2012 e 2013.
a Rileva tale riguardo, che dalla sezione F) del certificato, relativa ai motivi che hanno dato luogo al provvedimento di confisca, non emerge la circostanza che, già nel 2014, i ricorrenti erano stati spogliati del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare (dimore, terreni e autovetture di pregio) mediante sequestro.
Ciò conferma, dunque, la sussistenza della dedotta violazione del ne bis in idem nonché la possibile configurabilità del «rischio che l’importo totale risultante dall’esecuzione del provvedimento ablatorio possa superare notevolmente
l’importo ivi specificato a causa della sua esecuzione simultanea in più di uno Stato membro», secondo quanto stabilito dall’art. 21, comma 1, lett. b) / del Regolamento (UE) 2018/1805, richiamato dalla Circolare 18/02/2021 – Attuazione del Regolamento (UE) 2018/1805.
Deduce, ancora, il ricorrente, che nella fattispecie non risulta rispettato l’art. 16 del succitato Regolamento né tantomeno risulta che, ai sensi del comma 2 dell’art. 19 dello stesso Regolamento, l’autorità di esecuzione abbia consultato «…con qualsiasi mezzo appropriato…» l’autorità di emissione al fine di richiedere informazioni.
Infine, a sostegno dell’ammissibilità delle censure relative al fumus ed al periculum, si richiamano i considerando n. 17, 18 e 41 della Direttiva 2014/42/UE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi dedotti.
2.In primo luogo, sono necessarie alcune considerazioni preliminari in ordine ai motivi che saranno esaminati dal Collegio, all’oggetto della decisione di riconoscimento impugnata ed alla disciplina applicabile al presente procedimento.
Quanto ai motivi da esaminare, rileva il Collegio che la memoria trasmessa dal difensore dei ricorrenti, oltre ad illustrare ulteriormente i motivi dedotti ricorso, contiene dei motivi nuovi con i quali si censura il contenuto del certificato, la non configurabilità nella fattispecie dell’ipotesi prevista dall’art. 5 della diret 2014/42, il difetto di motivazione nella sentenza di condanna in ordine ai presupposti della confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen. e la violazione degli artt 16 e 19, comma 2, del Regolamento UE 2018/1805.
Tali motivi sono inammissibili sia perché dedotti tardivamente (il 28 settembre scorso) sia in quanto privi di alcuna correlazione con i punti della decisione censurati in ricorso (cfr. Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259).
3.Va, inoltre, chiarito che, sebbene il ricorso contenga continue sovrapposizioni di considerazioni e richiami ora al certificato di congelamento ora a quello di confisca, come chiarito dal Tribunale, nel presente procedimento è stato chiesto ed ottenuto il riconoscimento ed esecuzione dei soli provvedimenti di congelamento dei beni dei ricorrenti in funzione della confisca disposta con la sentenza di condanna emessa dall’Autorità Giudiziaria della Romania.
Quanto alla procedura da applicare, va considerato che il legislatore italiano non ha ancora emesso le norme attuative del Regolamento UE 2018/1805, relativo al reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca, entrato in vigore dal 12 dicembre 2020.
Al momento della presente decisione risulta, infatti, ancora in corso l’iter di approvazione dello schema di decreto legislativo (predisposto dal Governo nell’esercizio della delega contenuta nell’art. 12 della legge 4/8/2022, n. 127) recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento.
Rileva, tuttavia, il Collegio che, come già affermato in altre precedenti pronunce di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 25571 del 24/05/2022, COGNOME; Sez. 6 , n. 19459 del 16/03/2023, COGNOME), nelle more dell’approvazione della disciplina attuativa, occorre, innanzitutto, applicare immediatamente le disposizioni self -executing del citato Regolamento, mentre, per le materie non compitamente disciplinate dall’atto normativo eurounitario, possono trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni, soprattutto processuali, contenute nel d.lgs. n. 35/2016 e nel d. Igs. n. 137/2015, rispettivamente attuativi delle decisioni quadro 2003/577/GAI, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, e 2006/783/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.
A sostegno di tale opzione ermeneutica, si è osservato che il Regolamento ha espressamente sostituito tali decisioni quadro (art. 39), senza, tuttavia, disporne un’automatica abrogazione delle disposizioni interne adottate nello Stato membro per dare attuazione all’atto normativo sostituito.
In particolare, nella Circolare del Ministero della Giustizia del 18 febbraio 2021 si è rilevato che l’art. 39 del Regolamento sembra effettivamente consentire l’innesto delle nuove norme nel contesto attuativo delle due precedenti decisioni quadro. Il par. 2 di tale norma nel prevedere che “i riferimenti alla decisione quadro 2003/577/GAI, per quanto riguarda il congelamento dei beni, e alla decisione quadro 2006/783/GAI si intendono fatti al presente regolamento”, non esclude, infatti, che tali riferimenti possano essere contenuti tanto in atti normativi eurounitari quanto in atti normativi interni degli Stati membri. Alla luce di tale dat normativo si è, pertanto, ritenuto che i rinvii alle decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI contenuti nel d.lgs. n. 35/2016 e nel d.lgs. n. 137/2015 possano leggersi come riferimenti al Regolamento ed intendersi come attuativt dello stesso, solo ed esclusivamente nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni dello stesso Regolamento.
Il Collegio intende dare continuità a tale soluzione ermeneutica e ribadire, pertanto, che fino all’emanazione della normativa di adeguamento alle disposizioni del Regolamento 2018/1085 UE, trovano applicazione, per le materie in cui il citato Regolamento non contiene disposizioni self -executing, le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 35/2016 e nel d.lgs. n. 137 del 2015, a condizione che siano compatibili con quelle del citato Regolamento.
In particolare, con riferimento al caso in esame, le questioni poste dal ricorrente andranno esaminate combinando le disposizioni immediatamente esecutive del Regolamento con quelle, con questo compatibili, contenute nel d.lgs. n. 35 del 2016.
5. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Invero, in base a quanto affermato nel precedente paragrafo, ai fini della determinazione della competenza per territorio nel caso in esame deve farsi riferimento agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 35 del 2016 e, dunque, al luogo dove si trova il bene o, in caso di una pluralità di beni interessati dalla misura, la maggior parte dei beni.
L’ordinanza impugnata ha, pertanto, legittimamente rigettato l’eccezione di incompetenza per territorio, facendo riferimento al luogo ove si trovavano i beni al momento della domanda di riconoscimento ed esecuzione e reputando irrilevanti i successivi spostamenti del conto corrente presso altra sede dell’istituto di credito, effettuati dai ricorrenti nelle more dell’esecuzione del provvedimento di incompetenza emesso dalla Corte di appello di Bologna.
Deve, dunque, escludersi che, così, facendo, il Tribunale sia incorso in alcuna violazione di legge, dovendosi, al contrario, ritenere siffatta decisione quale attuazione del principio AVV_NOTAIO della perpetuati° iurisdictionis, inteso come immutabilità della competenza a fini di certezza ed economia processuale e di tutela della ragionevole durata del processo (cfr, Sez. U, n. 48590 del 18/04/2019, Sacco, Rv. 277304), in forza del quale ciò che rileva ai fini della competenza è la situazione di fatto esistente al momento della domanda.
6.Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Osserva, innanzitutto, il Collegio che l’art. 8, par. 1, lett. a) Regolamento 2018/1085 UE contempla la violazione del principio del ne bis in idem quale motivo facoltativo di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di congelamento.
Ai fini della sua configurabilità è necessario che il medesimo bene sia stato già attinto da un precedente provvedimento di sequestro.
Va, peraltro, considerato che l’art. 10, par. 1, del regolamento prevede anche la facoltà per l’autorità di esecuzione di rinviare l’esecuzione del provvedimento di congelamento allorché il bene sia già oggetto di un provvedimento di congelamento (lett. b) oppure sia oggetto dì un precedente provvedimento emesso nel corso di altro procedimento nello Stato di esecuzione.
In ogni caso, la violazione del principio del ne bis in idem deve risultare dal certificato o, quanto meno, dalle specifiche allegazioni difensive al riguardo (Sez. 6, n. 25571 del 24/05/2022, COGNOME). Invero, come già affermato da questa Corte in relazione al divieto sancito dall’art. 649 cod. proc. pen., ai fi dell’applicabilità della causa di improcedibilità derivante dalla pendenza di altro giudizio per il medesimo fatto, pur dovendo il giudice rilevarla d’ufficio nell’ambito della propria competenza funzionale, la parte che eccepisce tale preclusione deve assolvere all’onere della allegazione, onde porre il giudice in condizione di verificare, anche attraverso l’acquisizione d’ufficio della pronuncia su cui si fonda l’eccezione, la sussistenza di tutte le condizioni atte a legittimarne l’accoglimento (Sez. 4, n. 28705 del 18/03/2021, Rv. 281738).
Venendo al caso in esame, rileva il Collegio che il Tribunale, uniformandosi a tali coordinate ermeneutiche, ha affermato, da un lato, che la sentenza di condanna dei ricorrenti, con la quale è stata disposta la confisca, costituisce l’unico titolo in funzione del quale è stato emesso il certificato di congelamento e, dall’altro, che dalla documentazione allegata dai ricorrenti non emerge la violazione del principio del ne bis in idem.
A tali argomentazioni i ricorrenti si limitano a contrapporre confuse considerazioni in merito all’avvio nello Stato di emissione di altra procedura esecutiva concernente beni diversi da quelli oggetto del congelamento. Siffatte censure, oltre ad essere inconferenti rispetto alla violazione dedotta, potrebbero, al più, incidere sulla eventuale sproporzione tra i beni vincolati dal provvedimento di congelamento ed il contenuto del provvedimento di confisca.
Trattasi, tuttavia, di questione che non rientra nelle valutazioni richieste allo Stato di esecuzione cui compete esclusivamente la decisione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di congelamento, avuto riguardo a quanto emerge dal relativo certificato, alla sussistenza del requisito della doppia incriminabilità, fatta eccezione per le ipotesi contemplate dall’art. 3 del Regolamento citato, ed alla insussistenza di uno dei motivi facoltativi di non riconoscimento e di non esecuzione contemplati dal successivo art. 8 (quali, ad esempio, oltre la violazione del principio nel ne bis in idem, la sussistenza di immunità o privilegi che nello Stato di esecuzione impedirebbero il congelamento dei beni, l’incompletezza del certificato o la sua
riferibilità ad un fatto commesso in tutto o in parte nello Stato di esecuzione e da questo non considerato come reato).
6.1 Il controllo di proporzionalità esula, dunque, dalla valutazione demandata all’autorità di esecuzione del provvedimento di congelamento. Ciò emerge non solo dalle disposizioni che riguardano il riconoscimento di tale provvedimento, ma anche dalla specifica disciplina del rinvio dell’esecuzione del provvedimento di congelamento contenuta all’art. 10, par. 1, del Regolamento in cui, oltre ai casi già esaminati, relativi alla sottoposizione del bene ad un precedente provvedimento di congelamento (lettere b e c), si contempla l’ipotesi in cui l’esecuzione possa pregiudicare un’indagine penale in corso, nel qual caso l’esecuzione del provvedimento di congelamento può essere rinviata per un periodo di tempo che l’autorità di esecuzione ritenga ragionevole (lett. a).
Manca, dunque, con riferimento al rinvio dell’esecuzione del congelamento, una previsione omologa a quella prevista dall’art. 21 del Regolamento in tema di rinvio dell’esecuzione del provvedimento di confisca. Tale disposizione prevede, infatti, che l’autorità di esecuzione può rinviare il riconoscimento o l’esecuzione del provvedimento di confisca trasmesso a norma dell’articolo 14 qualora ritenga, nel caso di un provvedimento di confisca concernente una somma di denaro, che vi sia il rischio che l’importo totale risultante dall’esecuzione del provvedimento di confisca in questione possa superare notevolmente l’importo ivi specificato a causa dell’esecuzione simultanea dello stesso in più di uno Stato membro.
La ratio di tale disposizione può agevolmente rinvenirsi nella diversa natura della misura ablatoria oggetto di riconoscimento ed esecuzione, cosicché deve ritenersi che, con riferimento al provvedimento di congelamento, il legislatore eurounitario abbia inteso demandare ogni valutazione in ordine alla proporzionalità della misura all’autorità di emissione (si veda, in termini conformi, Sez. 2, n. 34212 del 27/5/2022, COGNOME, in cui la Corte, a sostegno di tale conclusione, ha richiamato i Considerando n. 15 e n. 21, nonché l’art. 1, par. 3 del Regolamento in cui si richiede allo Stato di emissione il rispetto dei principi di necessità proporzionalità).
E’ manifestamente infondata l’ulteriore questione dedotta con il secondo motivo di ricorso in ordine alla sindacabilità del fumus e del periculum.
Va, infatti, considerato che l’art. 33, par. 2 idel Regolamento 2018/1085 UE esclude espressamente che i motivi di merito su cui si basa il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca possano essere contestati dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di esecuzione.
Questa Corte è pervenuta ad analoga conclusione in tema di riconoscimento ed esecuzione nell’Unione europea di provvedimento di blocco dei beni finalizzato
alla confisca, di cui al d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 35. Si è, infatti, condivisibilmen affermato che la cognizione dell’autorità giudiziaria dello Stato richiesto è limitata alla verifica dei requisiti formali della richiesta di assistenza giudiziaria, prev dagli artt. 3 e 6 del decreto citato, restando di competenza dell’autorità giudiziaria emittente l’esame dei motivi di merito su cui il provvedimento si fonda (Sez. 6, n. 35707 del 13/07/2021, Annunziata, Rv. 282109).
8.E’, infine, manifestamente infondata l’ultima questione dedotta con il secondo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME. Il ricorrente, infatti, insiste sulla rilevanza, quale implicito diniego del riconoscimento della sentenza di condanna, del rifiuto della consegna di NOME COGNOME, ma non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata che ha legittimamente posto l’accento sul motivo di rifiuto della consegna, correlato al rischio di sottoposizione ad un trattamento disumano o degradante in relazione al sovraffollamento dei penitenziari rumeni.
All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre, i ricorrenti vanno condannati al pagamento della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 6 ottobre 2023
Il AVV_NOTAIO estenscare
Il Presidente