Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1131 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1131 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Celano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia il 21/01/20251
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
udito il Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’imputato, anche sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Perugia, in sede di giudizio di rinvio, ha dichiarat per prescrizione il reato contestato al capo A) (art. 483 cod. pen..) e confermato giudizio di responsabilità nei confronti di COGNOME NOME NOME NOME al delitto di t
All’imputato, maresciallo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, si contesta di avere – con artifici raggiri, consistiti nel presentare false autocertificazioni (quelle indiate al capo A), fittizio cambio di residenza e nel simulare una inesistenze convivenza con l’anziana zia
disabile e una assistenza continuativa a questa – indotto in errore sulla legittimi dell’assenza dal servizio il RAGIONE_SOCIALE che, in tal modo, gli avrebbe riconosciuto la licenza straordinaria per 365 giorni in v continuativa con il pagamento dell’intero stipendio mensile al netto delle indennità accessorie e in tal modo si sarebbe procurato un ingiusti profitto pari a 21.769 euro.
È utile riportare una parte RAGIONE_SOCIALE articolata motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di annullamento RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione perchè ciò consente, in relazione alla condotta decettiva, di comprendere il contenuto dei motivi di ricorso e il perimetro cognitivo del giudice d rinvio:
“la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con i rilievi avanzati dalla dife nei motivi di appello e relativi: alla valenza a discarico del testo RAGIONE_SOCIALE dichiarazio firma dell’imputato in data 8/10/2013, in cui non risulterebbe indicato il luogo domicilio ove l’assistenza alla disabile sarebbe stata prestata; al rilievo dimostrat RAGIONE_SOCIALE bolletta dei consumi RAGIONE_SOCIALE che attesterebbe l’effettiva presenza dell’imputato e RAGIONE_SOCIALE parente bisognosa presso l’effettivo ed unico indirizzo ove l’assistenza sarebbe stata sempre prestata (presso il progetto case di Gignano, anziché in quella di “residenza” in INDIRIZZO); al rilievo RAGIONE_SOCIALE sentenza di N.L.P. emessa dal GUP del Tribunale di L’Aquila nei confronti del medico curante NOME COGNOME in NOME al delitto di fal testimonianza; alla deposizione di NOME COGNOME; alla documentazione medica del 2014 redatta da altro medico curante insistente nel circondario ove si trovava l’abitazione di Gignano.
Tale prospettazione, ad avviso del Collegio, può condividersi con l’eccezione, però, dell’assegnato decisivo rilievo a discarico che si attribuisce al testo RAGIONE_SOCIALE dichiarazi resa dall’imputato al RAGIONE_SOCIALE di appartenenza e volta a dichiarare le condizioni per ottenere il riconoscimento del congedo straordinario” (segue una passaggio motivazionale in cui la Corte spiega perché quella dichiarazione avrebbe, diversamente dagli assunti difensivi, rilievo ai fini del giudizio di responsabilità).
La Corte conclude:
“A differenti conclusioni, invece, può pervenirsi con riguardo alle altre censure svolt nell’atto di appello, attinenti al rilievo:
RAGIONE_SOCIALE bolletta RAGIONE_SOCIALE relativa alla sussistenza di consumi energetici in quel di Gignano volta a dimostrare, secondo la prospettazione difensiva, che il civico fosse abitato, fronte RAGIONE_SOCIALE motivazione resa sul punto dal primo giudice che ne ha escluso comunque la decisività sulla scorta di una asserita insufficienza dimostrativa rispetto alle esige di un nucleo familiare di quattro persone, omettendo di indicare il parametro posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE massima di esperienza a cui ha fatto riferimento per ritenere che detti consumi non siano confacenti ad un nucleo familiare così composto;
la valenza degli elementi ricavabili dalla sentenza di non luogo a procedere del GUP del Tribunale di L’Aquila dell’1/06/2022, il delitto di falsa testimonianza ascritto ta
alla sorella del ricorrente (in cui l’operatività RAGIONE_SOCIALE causa di non punibilità ritrattazione è stata legata alla sussistenza di elementi di fatto che, ad avviso di q giudice, comproverebbero l’ipotesi difensiva), che alla AVV_NOTAIO mancando una verifica sia RAGIONE_SOCIALE diretta pertinenza, anche in termini di tempo del commesso reato, degli elementi di prova addotti da quel giudice a sostegno dell’ipotesi alternativa RAGIONE_SOCIALE difes (si richiama come decisivo un accertamento dell’8/10/2015), sia RAGIONE_SOCIALE valenza di quelli indicati a sostegno dell’esclusione RAGIONE_SOCIALE falsa testimonianza RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOssa COGNOME COGNOME particolare riguardo non solo al fatto di non essere più dal 2011 il medico curante RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, ma soprattutto che anche al 2011 (e non a quello differente coevo alla contestazione in atti in cui è stata sentita dalla G.d.F.) andava riferito quanto dichiar alla G.d.F. sul domicilio che la sua ex paziente ed il nucleo familiare che si prendev cura RAGIONE_SOCIALE sua assistenza avrebbe avuto, alla luce anche di quanto precisato dal Tribunale in NOME al condizionamento RAGIONE_SOCIALE prova testimoniale che l’imputato avrebbe operato; – alla documentazione ed alle numerose prescrizioni del nuovo medico curante (AVV_NOTAIO COGNOME) insistente nel circondario dove si trova – a detta RAGIONE_SOCIALE difesa – l’effe dimora RAGIONE_SOCIALE persona bisognosa di assistenza, anche in NOME al soggetto che provvedeva al ritiro delle prescrizioni ed alle circostanze che il medico avrebbe potuto riferire in caso di rinnovazione istruttoria”
Dunque, una omessa valutazione da parte RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di una serie di elementi a discarico.
Avverso la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello, che ha confermato il giudizio di responsabilità per il delitto di truffa, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato.
2.1. Vi è una premessa in cui si fornisce una spiegazione alternativa lecita degli accadimenti, fondata sull’assunto che l’imputato fosse residente in INDIRIZZO, come prima del sisma, ma non era tornato a vivervi per consentire alla sorella, NOME COGNOME, di guadagnare con l’affitto delle residue stanze dell’abitazione a studentesse; l’imputato, lasciata la roulotte in cui aveva abitato dopo il terremot era andato a “stare” con la madre e i due zii a Gignano.
In tale quadro di riferimento, si assume che la ricostruzione accusatoria, fondata su verbali di osservazione e sulla deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria sareb stata smentita da una serie di atti – quelli indicati dalla Corte di cassazione con sentenza di annullamento – non valutati ovvero non valutati con rigore.
Si evidenzia come a detti atti si sarebbe dovuta aggiungere la deposizione di NOME COGNOME, cioè RAGIONE_SOCIALE persona con cui, secondo l’accusa, l’imputato sarebbe stato convivente all’epoca; la donna, diversamente dagli assunti accusatori, aveva infatti riferito di avere avuto con il ricorrente una relazione occasionale nell’anno 2014 tuttavia, non accompagnata da convivenza.
2.2. In questo articolato quadro di riferimento il ricorso ripercorre il contenuto d elementi che, secondo la Corte di cassazione, avrebbero dovuto essere valutati in sede di rinvio:
a)le produzioni documentali (bollette enel) relative ai consumi RAGIONE_SOCIALE casa di Gignano, cioè RAGIONE_SOCIALE casa in cui il rapporto di assistenza sarebbe stato eseguito (secondo la prospettazione accusatoria quella casa sarebbe stata disabitata e priva di consumi effettivi); si tratterebbe di documenti, invece, dimostrativi del fatto che quella casa 2014, cioè all’epoca dei fatti, fosse abitata e che i consumi fossero compatibili con l presenza di quattro perone conviventi (cioè il ricorrente, l’anziana disabile, la madre de ricorrente e un secondo anziano); ciò contrasterebbe anche con l’assunto accusatorio secondo cui, invece, il ricorrente avrebbe convissuto a casa RAGIONE_SOCIALE di lui compagna (NOME COGNOME), mentre sua madre e suo padre avrebbero assistito i disabili nel paesino di Colli di Montebove, lasciando disabitata l’abitazione di Gignano; si aggiunge che la difesa aveva anche richiesto l’ammissione di una propria consulenza dimostrativa RAGIONE_SOCIALE compatibilità dei consumi rilevato con la presenza di quattro persone conviventi a Gignano e sul punto la sentenza sarebbe silente e nel complesso gravemente viziata nella parte in cui ha ritenuto che la documentazione prodotta non proverebbe in positivo gli assunti difensivi.
A fronte di una prova a carico, costituita da verbali di osservazione, secondo cui quella fosse una abitazione in disuso, la difesa avrebbe invece dimostrato che i verbali di osservazione riportavano dati non corrispondenti al vero.
Né sarebbe convincente l’assunto RAGIONE_SOCIALE Corte secondo cui i consumi contenuti sarebbero “contenuti” e non proverebbero l’identità dei consumatori;
la valutazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di proscioglimento dal reato di falsa testimonianza di NOME COGNOME, sorella dell’imputato, e RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, medico curante di Colli di Montebove, commesse nel presente procedimento.
La COGNOME sarebbe stata prosciolta per avere ritrattato le precedenti dichiarazioni false in cui aveva dichiarato che la zia vivesse con l’imputato e alcune studentesse nell’immobile di INDIRIZZO e, invece, affermato in modo veritiero che la zia vivess a Gignano con sua madre, con un suo zio e con l’imputato (vi è l’indicazione di una serie di evidenze, dimostrative che NOME COGNOME, cioè la zia assistita, vivesse a Gignano- una certificazione di un soccorso medico avvenuto a Gignanol’8.5.2015 e una testimonianza di una studentessa, NOME COGNOME, che abitava in INDIRIZZO.
Sul punto la Corte si sarebbe limitata ad affermare che la piattaforma probatoria esaminata dal Giudice per l’udienza preliminare sarebbe parziale rispetto a quella dell’odierno processo, senza, tuttavia, spiegare alcunchè e senza avere una specifica cognizione, non essendo stato acquisito i fascicolo di “quel” processo.
Né sarebbe stato spiegato perché sarebbe inattendibile la testimonianza di NOME COGNOME.
Considerazioni non diverse vengono compiute in relazione al proscioglimento dal reato di falsa testimonianza RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOssa COGNOME, medico di base di Colli di Montebove COGNOME e non di Gignano, che aveva riferito in un primo momento di aver come paziente la sig.ra NOME COGNOME, ma, successivamente, di non essere più il medico RAGIONE_SOCIALE signora già dal 2011, salvo qualche prescrizione sporadica successiva; si tratterrebbe di un’affermazione riscontrata documentalmente e relativa al fatto che dal 2011 al 2018 la donna fosse assistita da un altro medico, il AVV_NOTAIO COGNOME (vi è una lunga ricostruzion sul punto);
la omessa valutazione delle prove relative all’assistenza fornita dal AVV_NOTAIO COGNOME dal 2011 a NOME COGNOME.
Secondo la Corte, il passaggio dell’assistenza sanitaria da Colli Montebove a L’Aquila sarebbe spiegabile con un formale trasferimento di residenza, ma, in realtà, sganciato dal luogo di effettiva residenza RAGIONE_SOCIALE donna, tanto più che le prescrizioni erano routinar e rilasciate in ambulatorio.
Si tratterebbe anche in questo caso di una motivazione viziata perché monca non essendosi la Corte nemmeno di verificare chi prelevava le prescrizioni dal medico aquilano;
la omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE testimonianza di NOME COGNOME, di cui si è detto, cioè RAGIONE_SOCIALE donna con la quale l’imputato avrebbe avuto una relazione; diversamente dagli assunti accusatori la donna aveva invece riferito di non avere mai convissuto con l’imputato.
Si aggiunge che la Corte di cassazione aveva stabilito che la Corte di appello avrebbe dovuto motivare anche in NOME al soggetto che ritirava le prescrizioni e alle circostanze che il medico avrebbe potuto riferire; dunque una rinnovazione dell’ascolto del dottAVV_NOTAIO COGNOME.
Sul punto la Corte non avrebbe disposto alcunchè.
2.3. Sotto ulteriore profilo, con l’ultimo motivo di ricorso si fa riferimento confisca disposta per l’importo di 21.769 euro, su due immobili del ricorrente e RAGIONE_SOCIALE sorella e alla omessa valutazione dell’assunto relativo all’avvenuto pagamento da parte dell’imputato del presunto danno riportato dallo Stato.
Si aggiunge che a, seguito di sentenza definitiva contabile con cui l’imputato era stato condannato a risarcire la somma di euro 30.808,60, di cui euro 21.796 qualificati, questi come profitto, era stato predisposto un piano di ammortamento mensile con prelevamento automatico dallo stipendio e si afferma che già alla fine di gennaio del 2025 la quasi totalità dell’importo sarebbe stato restituito.
Sul punto la Corte avrebbe erroneamente distinto la funzioni di riequilibrio RAGIONE_SOCIALE confisca con quella risarcitoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
È utile fare riferimento ad una serie di dati fattuali e probatori posti a fondamen del giudizio di responsabilità.
Dalle sentenze di merito emerge che:
l’imputato aveva dichiarato di essere convivente con la zia che avrebbe dovuto assistere in via continuativa in INDIRIZZO;
nella località indicata . non avevano dimorato né l’imputato e neppure la zia che avrebbe dovuto essere assistita, atteso che in quell’immobile vi erano state alcune studentesse e COGNOME NOME, sorella del ricorrente;
l’imputato trascorreva la sua giornata presso un determinato locale in Fossa e la sera si recava presso l’abitazione di NOME dove trascorreva la notte (cfr. sentenza di primo grado che richiama le relazioni di servizio del 23.5.2014, del 28.5.2014, del 13.6.2014, del 8.7.2014, del 9.7.2014 ed il 24.7.2014, da cui emergerebbe che la polizia verificò che la macchina dell’imputato rimaneva parcheggiata presso l’abitazione RAGIONE_SOCIALE donna dalla sera sino alla mattina del giorno successivo);
COGNOME NOME era presente nell’abitazione sita in COGNOMEINDIRIZZO Bove – intestata a COGNOME NOME, padre del ricorrente (cfr., sentenza di primo grado che richiama le relazioni di servizio e le fotografie redatte dalla Polizia giudiziar 28.5.2014 e il 9.7.2014, secondo cui in più occasioni gli agenti COGNOME e COGNOME avevano accertato che all’interno RAGIONE_SOCIALE abitazione in questione vi fosse una signora anziana di nome NOME;
in occasione RAGIONE_SOCIALE relazione del 9.7.2014, gli agenti verificarono inoltre che presso l’abitazione in COGNOME si era recata la AVV_NOTAIOssa COGNOME, di cui si dirà;
nel corso delle udienze del 3.3.2021 e del 12.4.2021, “ad istruttoria conclusa e dopo che erano stati escussi i testi ex art. 507 c.p.p.” (così la sentenza di primo grado sarebbe emersa la diversa ricostruzione fattuale a discarico secondo cui invece l’imputato avrebbe prestato assistenza alla zia non presso l’abitazione di INDIRIZZO ma, invece, presso l’abitazione in Gignano, in cui avrebbe abitato insieme alla madre e al di lui zio, oltre che con l’assistita;
vi sarebbero plurime relazioni di servizio e la stessa testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria COGNOME che attesterebbero come nella casa sita in Gignano in realtà non vi fosse nessuno (il tema è quello dei consumi e RAGIONE_SOCIALE attendibilità RAGIONE_SOCIALE deposizione di COGNOME il quale avrebbe riferito in dibattimento che “nell’abitazione sita in Gign nessuno ha mai risposto né al citofono, né alla porta d’ingresso” (cfr. sentenza di primo grado).
Sulla base di tale quadro di riferimento, i Giudici di merito, nel valutare ricostruzione alternativa lecita difensiva – quella cioè secondo cui l’assisten continuativa sarebbe stata prestata dall’imputato presso l’abitazione in Gignano – con una motivazione obiettivamente non manifestamente illogica, hanno spiegato:
-le ragioni per cui la deposizione di NOME COGNOME non possa considerarsi attendibile (cfr. sentenza di primo grado e sentenza appellata pag. 8 in cui si f riferimento alla portata RAGIONE_SOCIALE sentenza di proscioglimento per il delitto di fa testimonianza, sostanzialmente fondata su un accertamento medico compiuto a Gignano 1’8 aprile 2015, successivo, dunque, ai fatti di causa-e, soprattutto, alla conoscenza RAGIONE_SOCIALE esistenza procedimento penale);
le ragioni per cui anche la deposizione RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO COGNOME sia dotata di limita capacità dimostrativa, avendo i Giudici chiarito, da una parte, come la stessa, quando fu sentita il 5 novembre 2014 nel corso delle indagini preliminari, riferì fatti specif circostanze dettagliate relative al domicilio RAGIONE_SOCIALE anziana disabile insuscettibili di erro interpretazioni “fino ad un mese fa si trovava sicuramente presso la casa del fratello i COGNOME” e, dall’altra, come, rispetto alla difformità delle successive dichiarazioni r in udienza, quelle rese in precedenza furono acquisite in giudizio a fini probatori a sensi dell’art. 500, comma 4, cod. proc. pen. perché era emerso, attraverso conversazioni intercettate, un “avvicinamento” da parte dell’imputato nei confronti RAGIONE_SOCIALE teste in qualche modo volto a condizionarne le dichiarazioni; in tal senso è stata spiegato il senso del proscioglimento dal reato di falsa testimonianza (cfr. pag. 9 e ss. sentenz impugnata);
perché sarebbero spiegabili le prescrizioni dell’altro medico che alla COGNOME successe, in quanto sganciate dal requisito delle residenza effettiva;
perché anche il tema dei consumi non assumerebbe decisiva valenza.
Rispetto a tale articolato quadro di riferimento, le argomentazioni difensive s rivelano reiterative di censure già adeguatamente valutate e volte a sollecitare una diversa valutazione delle prove, e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti.
L’odierno ricorrente ha riproposto, quasi integralmente, con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione non è tuttav quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a l disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole RAGIONE_SOCIALE logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta d determinate conclusioni a preferenza di altre.
Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettu orientata degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, ovvero nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché consider maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, rv. 234148).
I motivi in esame, per come strutturati, esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato e si risolvono in una indistinta critica difettiva; la frammentazione del ragionamento sotteso al ricorso la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo delle sentenze di merito, la valorizzazione di singoli elementi i cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all’intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, COGNOME, Rv. 269379).
I giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica, autonoma, non manifestamente illogica sui punti specificamente indicati nell’impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.
5. In particolare, non è stato spiegato:
perché gli ufficiali di polizia giudiziaria avrebbero dovuto colludere in dan dell’imputato, redigendo verbali GLYPH e atti di indagine sostanzialmente falsi ovvero deponendo il falso;
perché vi sarebbe stato nella specie un interesse così fortemente inquinante nei confronti del ricorrente;
perché, in particolare, sarebbe maggiormente attendibile la deposizione di NOME COGNOMECOGNOME soggetto non del tutto terzo rispetto ai fatti di causa, rispetto alle attestaz RAGIONE_SOCIALE polizia giudiziaria – compiute con fotografie -e relative al pernottamen dell’imputato – dopo aver trascorso fuori la giornata – presso la casa RAGIONE_SOCIALE donna e non con la zia da assistere;
perché la deposizione RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOssa COGNOME, sarebbe dotata di maggiore attendibilità, rispetto alle dichiarazioni chiare rese il 5 novembre 2014 e acquisite do essere stato accertato un tentativo di inquinamento RAGIONE_SOCIALE teste da parte del ricorrente;
perché la deposizione di NOME COGNOME, soggetto di cui vi è la prova del mendacio poi ritrattato, sarebbe in grado di scalfire le risultanze probatorie a cari
sulla base di un accertamento, unico elemento che avalla la deposizione ritenuta vera, relativo ad un fatto, come detto, successivo alla conoscenza del procedimento penale (il sequestro preventivo è del dicembre 2014, l’accertamento è del 2015);
f) perché sarebbe viziata la sentenza impugnata nella parte in cui ha spiegato la non decisiva valenza delle prescrizioni del nuovo medico.
Non esiste in atti nessun elemento oggettivo dimostrativo del fatto che in un dato momento abbia convissuto e assistito in modo continuativo la zia disabile e nemmeno il tema dei consumi, pur, volendo ragionare con la difesa, prova, rispetto al, quadro probatorio generale, che, presso la casa di Gignano, l’imputato assistette in modo continuativo la zia disabile.
Si tratta di temi su cui il ricorso, da una parte, è del tutto silente e, dal generico.
Le allegazioni difensive relative al tema dei consumi dell’abitazione di COGNOME, che nella prospettiva accusatoria ha una valenza accessoria, non dimostrano affatto né che in quella casa vi fosse NOME, né, tantomeno, che l’imputato convivesse con questa; dunque, non è viziata la sentenza nemmeno nella parte in cui implicitamente si è esclusa la rilevanza RAGIONE_SOCIALE invocata perizia.
E’ infondato anche il motivo di ricorso relativo alla confisca, avendo correttamente la Corte di appello spiegato come la condanna al risarcimento e il prospettato pagamento da parte dell’imputato di esso, assolva ad una funzione autonoma e distinta rispetto a quella rispristinatoria. assicurata attraverso la confisca.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2025.