Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33773 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33773 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2025 della Corte di appello di Perugia udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Perugia dichiarava inammissibile la richiesta di revisione avanzata da NOME COGNOME e avente ad oggetto la sentenza del 12/07/2021 con cui la Corte di appello di Roma aveva confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della stessa città di condanna del COGNOME alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di rapina aggravata ( capo B) di due telefonini cellulari ai danni di NOME COGNOME, in con NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
1.1. Rilevava la Corte di appello come, benchè i coimputati COGNOME, giudicati con il rito ordinario, fossero stati assolti dal medesimo reato con sentenza irrevocabile,
non ricorressero le condizioni di applicabilità dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto tra le due decisioni passate in giudicato non si era creata alcuna inconciliabilità, non essendosi al cospetto di un fatto diverso ma piuttosto di una diversa interpretazione delle dichiarazioni della persona offesa per le diverse modalità di acquisizione: nel caso del rito abbreviato attraverso l’acquisizione della denuncia sporta del COGNOME e nel caso del dibattimento attraverso l’assunzione della prova testimoniale del medesimo.
Avverso il provvedimento NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo con cui ha dedotto:
vizio di motivazione per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente omesso di considerare che la sentenza assolutoria emessa nei riguardi dei coimputati COGNOME avrebbe accertato un fatto oggettivamente del tutto inconciliabile con quello posto a fondamento della condanna.
Segnala il difensore come la persona offesa, in denuncia, aveva riferito che all’aer oporto il NOME NOME toglieva i due telefoni cellulari mentre, in dibattimento, aveva riferito di avere consegnato all’autogrill vicino all’aer oporto alla presenza di NOME NOME di NOME i due telefoni direttamente a quest’ultimo, salvo «correggere il tiro» riferendo che «li avesse sempre presi il NOME in autogrill».
Osserva, inoltre, il difensore che la persona offesa – né in denuncia né in sede di escussione testimoniale – aveva riferito di avere subito minaccia e/o violenza di guisa che non sarebbe stato ravvisabile il delitto di rapina per difetto di uno degli elementi strutturali del reato. Elemento -precisa il difensore – « che ha portato il Giudicante ad assolvere i COGNOME »
Alla odierna udienza – che si è svolta in forma cartolare – il Pg ha presentato conclusioni scritte, riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La istanza di revisione – presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. – presuppone il ‘conflitto fra giudicati’ .
Nella interpretazione della giurisprudenza di legittimità, il conflitto fra giudicati è ipotizzabile qualora si riscontri una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati nell’ambito di distinti processi sui quali hanno trovato fondamento le due sentenze poste a raffronto. Si è, dunque, fuori dalla previsione normativa in oggetto se i fatti posti a base delle due decisioni sono stati ricostruiti e descritti,
dal punto di vista del loro verificarsi oggettivo, in maniera identica, e di essi sia stata data una differente valutazione giuridica, vale a dire del loro significato sia stata fornita una distinta interpretazione giuridica da parte di due diversi giudici ( ex multis , Sez. 5, n. 3914/12 del 17/11/2011, COGNOME e altri, Rv. 251718; Sez. 6 n 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv 283317).
La decisione assunta dalla Corte di appello è rispettosa dell’esegesi che dell’art. 630 cod. proc. pen. ha fornito la giurisprudenza richiamata.
Prima di entrare nel ‘merito’ della questione, è opportuno precisare che la mancata emersione sia nell’ambito del giudizio abbreviato che di quello ordinario di condotte violente e/o di minaccia nei confronti della persona offesa è questione di fatto che incide sulla qualificazione giuridica e quindi sull’inquadramento della fattispecie concreta in quella astratta tipizzata dalla norma incriminatrice. Dunque, è un tema che esula dalla cognizione del giudice investito della istanza di revisione e che andava eventualmente posta nelle sedi proprie potendo l’imputato , in caso di errata qualificazione giuridica della condotta criminis , agire con gli ordinari mezzi di impugnazione.
3.1. Ciò precisato, nell’affrontrare il devolutum questo Collegio rileva come sia lo stesso tenore letterale del ricorso, in specifici passaggi motivazionali, a sconfessare il contrasto fra giudicati, nell’accezione ut supra indicata. Ed infatti, il difensore, nel ritrascrivere stralci della denuncia querela e del verbale di deposizione, dà testualmente atto che la persona offesa, in sede di denuncia querela, aveva riferito di avere consegnato i telefonini al COGNOME, mentre sentita in dibattimento, in veste di testimone, aveva dapprima riferito di avere consegnato i telefoni al ricorrente e poi – a rettifica delle precedenti dichiarazioni -aveva chiarito di averli invece dati al COGNOME. E’ , dunque, la stessa allegazione difensiva a dimostrare come in fatto l’episodio, per come ricostruito nell’uno e nell’atro processo, sia rimasto nei suoi tratti essenziali perfettamente sovrapponibile mentre a mutare sia stata la sola valutazione che di quel medesimo fatto storico i due giudici del merito hanno fornito.
Peraltro, sono gli stessi Giudici di appello, con argomentazioni immuni da censure, a darne adeguatamente conto.
3.2. Le doglianze relative alla diversità del ‘ locus commissi delicti ‘ , peraltro insignificanti, (i.e. aeroporto secondo la denuncia sporta dalla p.o. e INDIRIZZO dell’INDIRIZZO vicino all’aer oporto secondo la testimonianza della p.o.) non incidono sull’ idem factum che è appunto rappresentato dalla consegna al NOME dei due telefonini cellulari quale corrispettivo di un precedente debito di droga.
Peraltro, che il differente epilogo dei due giudizi di merito si fondi su valutazioni differenti del medesimo fatto storico è un aspetto che non è sfuggito e di cui è consapevole lo stesso ricorrente, il quale ancora una volta nel ricorso ha precisato che l’assenza di minaccia (di cui la persona offesa né in denuncia né in dibattimento aveva parlato) aveva portato i Giudici del dibattimento ad assolvere i coimputati COGNOME.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell’importo indicato nel dispositivo che segue.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, il 17/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME