Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39725 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39725 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME avverso la ordinanza del 11/07/2025 del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Monza ha confermato, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., l’ordinanza del 23 maggio 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza che aveva disposto il sequestro preventivo dell’azienda della RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del procedimento penale avviato per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen. e 329, 322 e 326 d.lgs. n. 14 del 2019 a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando due motivi.
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2.1. Con il primo motivo la ricorrente si duole del rigetto dell’eccezione di nullità dell’ordinanza che aveva disposto il sequestro, sollevata dalla ricorrente in conseguenza dell’omessa sua traduzione nella lingua cinese.
Afferma che il proprio legale rappresentante non conosce la lingua italiana e, pertanto, l’ordinanza avrebbe dovuto essere accompagnata da una traduzione in lingua cinese. Segnala che l’eccezione è stata rigettata dal Tribunale del riesame perché l’RAGIONE_SOCIALE è una persona giuridica che riveste, in seno al procedimento penale, la posizione di persona indagata e di persona alla quale le cose sono state sequestrate e che avrebbe diritto alla loro restituzione e che, essendo una persona giuridica, non trova applicazione l’art. 143 cod. proc. pen. che prevede la traduzione degli atti nella lingua conosciuta dall’indagato secondo quanto avrebbe affermato questa Corte di cassazione (Sez. 3, n. 2294 del 14/11/2019, dep. 2020, Avtoprevoznistvo, Rv. 278022 – 01).
Sostiene che il richiamo a detto precedente di legittimità è errato e che una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata degli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 231 del 2001 impone di pervenire ad una diversa conclusione. Poiché la persona giuridica può operare esclusivamente attraverso il suo legale rappresentante, per garantire il suo diritto di difesa deve procedersi alla traduzione, considerato anche che alla RAGIONE_SOCIALE è stato contestato, al capo C), l’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a), 6, 25quinquiesdecies, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione al delitto presupposto di cui all’art. 11.d.lgs. n. 74 del 2000. Inoltre, ai sensi dell’art. del d.lgs. n. 231 del 2001, nel procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato si osservano, in quanto compatibili, anche le disposizioni del codice di procedura penale e del d.lgs. n. 271 del 1989 e, ai sensi del successivo art. 35, all’ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni processuali relative all’imputato. Pertanto, laddove il legale rappresentante della persona giuridica non conosca la lingua italiana, deve procedersi alla traduzione degli atti processuali in altra lingua da lui conosciuta.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, che si sarebbe limitato a replicare ai motivi di impugnazione dedotti dalla difesa, senza valutare l’intero contenuto del provvedimento, ossia senza verificare la sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro preventivo, controllo che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto attuare d’ufficio, atteso che l’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., rinviando all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., consente al Tribunale di annullare il provvedimento anche per motivi diversi da quelli enunciati dall’impugnante o di annullarlo per ragioni diverse.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La RAGIONE_SOCIALE riveste, in seno al procedimento penale nel cui ambito è stato emesso il decreto di sequestro, la posizione di ente chiamato a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 per taluni dei reati per i quali si procede i questa sede. Difatti nel decreto di sequestro si afferma che alla RAGIONE_SOCIALE viene contestato, al capo C), l’illecito di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a), 6, 25quinquiesdecies, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione al delitto presupposto di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000.
Peraltro, la RAGIONE_SOCIALE ha posto tale sua qualifica a base del primo motivo di impugnazione.
Deve pure segnalarsi che la procura speciale all’AVV_NOTAIO è stata conferita in rappresentanza della RAGIONE_SOCIALE da NOME COGNOME che pure riveste la posizione di indagato per i medesimi reati in relazione ai quali è stata ipotizzata la responsabilità della predetta società ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.
Deve allora osservarsi che questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di responsabilità da reato degli enti, che il legale rappresentante, indagato o imputato del reato presupposto, non può provvedere alla nomina del difensore dell’ente ex art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a causa del conflitto di interessi, da ritenersi presunto iuris et de iure, senza che sia necessario, a tal fine, un concreto accertamento del giudice, che, per l’effetto, non ha un onere motivazionale sul punto (Sez. 2, n. 13003 del 31/01/2024, COGNOME, Rv. 286095 – 01) e che a ragione di tale incompatibilità è inammissibile la richiesta di riesame del sequestro preventivo del compendio aziendale presentata dal legale rappresentante di un ente che sia indagato per il reato presupposto, versando quest’ultimo in una situazione di incompatibilità (Sez. 2, n. 44372 del 13/10/2022, Marino, Rv. 284123 – 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 17/10/2025.