Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40724 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40724 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/08/2025 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso insistendo per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, decidendo in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. sul ricorso proposto da NOME COGNOME, previa riqualificazione del reato ascritto al capo B) nell’ipotesi previs dall’art. 318 cod. pen., ha disposto le misure congiunte del divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di esercitare la professione di architetto e di svolgere attività di impresa e ricoprire uffici dife di persone giuridiche per la durata di un anno, in sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata dal G.i.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con l’ordinanz emessa il 30 luglio 2025 per la imputazione provvisoria relativa al reato di
corruzione propria di cui agli artt. 110, 319 cod. pen. (capo B), riqualificato sensi dell’art. 318 cod.pen. in assenza di elementi di prova che il conflitto d interessi del COGNOME si sia tradotto concretamente nell’esercizio deviato della discrezionalità amministrativa dall’interesse pubblico.
Il reato di corruzione di cui al capo B) è contestato in concorso con NOME COGNOME, per avere questi, nella qualità di AVV_NOTAIO alla rigenerazione urbana del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, favorito la nomina di COGNOME quale presidente della RAGIONE_SOCIALE, e per averlo appoggiato con il conferimento il 12 gennaio 2023 del “patrocinio gratuito” del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE assegnato al progetto di rigenerazione urbana denominato “RAGIONE_SOCIALE“, curato dallo “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, grazie al quale il predetto professionista, poteva dare inizio e impulso ad una propria imponente iniziativa speculativa volta alla trasformazione urbanistica del territorio di vaste aree della periferia di RAGIONE_SOCIALE perché agevolato dalla spendita del logo comunale nella ricerca di finanziatori e investitori privati con cui stipulare accordi di partenariato pubblico e privato (PPP) con quote di edificazione riservate alla RAGIONE_SOCIALE, al fine di giustificare l’interesse pubblico sotteso ad un progetto solo apparentemente teorico-accademico ma che mirava in realtà a lucrare “alte parcelle” senza curarsi dell’assetto urbanistico vigente, ed anzi mirando a discostarsi dalle prescrizioni morfologiche dettate dal PGT (Piano di Governo del Territorio), enendo così ad attuare un diverso “PGT ombra”, secondo la definizione emersa dalla messaggistica acquisita agli atti.
La corruzione di cui al capo B) riguarda più specificamente il rapporto di collaborazione professionale intercorso tra COGNOME e NOME COGNOME, quale menager e socio della società di ingegneria RAGIONE_SOCIALE, attraverso il quale COGNOME otteneva ingenti remunerazioni in cambio della messa a disposizione della propria funzione di presidente della RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE, favorendo l’approvazione in RAGIONE_SOCIALE dei progetti presentati dalla predetta società, in palese conflitto di interessi e con l’aiuto dell’AVV_NOTAIO COGNOME, che ne avrebbe favorito il buon esito.
In tal modo COGNOME condizionava le scelte urbanistiche della città di RAGIONE_SOCIALE in accordo con l’AVV_NOTAIO, che lo agevolava sia attraverso il conferimento del “gratuito patrocinio”, di cui si è detto, e sia partecipando stimolando incontri con operatori e investitori privati per la realizzazione de progetti urbanistici elaborati in accordo dalla RAGIONE_SOCIALE e dallo RAGIONE_SOCIALE.
A riscontro dell’accordo corruttivo si riportano le chat estrapolate dai telefoni sequestrati e la messaggistica intercorsa tra NOME, COGNOME e NOME COGNOME, che dimostrerebbero che le collaborazioni tra COGNOME e COGNOME sono intervenute dopo che il primo era stato nominato presidente della RAGIONE_SOCIALE, a riprova che
le remunerazioni professionali rappresentavano, anche se non fittizie, il prezzo della corruzione.
A differenza dell’ordinanza genetica in cui la corruzione era stata qualificata come corruzione propria per atti contrari, individuati nella partecipazione alle delibere nelle quali venivano concessi i pareri favorevoli ai progetti della RAGIONE_SOCIALE di NOME (più specificamente i progetti Goccia-Bonvisa, INDIRIZZO, INDIRIZZO, e INDIRIZZO), in violazione degli obblighi di astensione, il Tribunale del riesame ha riqualificato il reato ai sensi dell’art. 318 cod. pen., in assenza di elemen dimostrativi che il conflitto di interessi del COGNOME si sia tradotto concretament nell’esercizio deviato della discrezionalità amministrativa rispetto a perseguimento dell’interesse pubblico, trattandosi di progetti che sono stati approvati all’unanimità anche dagli altri dieci componenti della RAGIONE_SOCIALE, mancando la prova di un loro coinvolgimento.
Con riferimento ai progetti di “INDIRIZZO“e “INDIRIZZO“, nell’ordinanza del riesame si assume che COGNOME avrebbe versato al COGNOME le somme di 30 mila euro e di 50 mila euro, senza giustificazione in alcun accordo professionale e che, quindi, si tratterebbe di elargizioni giustificate solo dall’accordo corruttivo (desun dal rinvenimento nel PC di COGNOME di alcune annotazioni contabili riferite a “INDIRIZZO” e “INDIRIZZO“, progetti non curati dallo studio RAGIONE_SOCIALE).
Tramite il proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME chiede l’annullamento del provvedimento per i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo censura la carenza di motivazione per avere il Tribunale desunto la prova di un accordo corruttivo tra COGNOME e COGNOME attribuendo una valenza illecita a dei regolari contratti di collaborazione professionale intercors pubblicamente tra di essi senza dare rilievo alla effettività delle prestazion professionali svolte.
Inoltre, si adduce che l’ordinanza impugnata ha confuso lo studio “RAGIONE_SOCIALE” – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, di carattere teorico-accademico realizzato esclusivamente dall’architetto COGNOME senza il coinvolgimento di COGNOME, che ha ottenuto il patrocinio gratuito del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con la c.d. “RAGIONE_SOCIALE“, ossia i progetti di analisi strategica, elaborazione e mappatura dati nell’ambito della proprietà immobiliare sviluppati da NOME COGNOME insieme alla società RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e confluiti in due progetti di P.P.P. (partenariato pubblico e privato) relativi ai nodi “Stephenson” e “RAGIONE_SOCIALE“.
L’ordinanza impugnata risulta gravemente carente sotto il profilo motivazionale laddove si ravvisa la corruzione nell’accordo lecito tra due professionisti interessati ai due progetti predetti senza considerare che entrambi i progetti non hanno neppure raggiunto la soglia di valutazione della RAGIONE_SOCIALE
per il RAGIONE_SOCIALE, perché valutati come non sorretti da un interesse pubblico, ed uno di essi risulta essere stato bocciato con provvedimento firmato proprio dall’AVV_NOTAIO, ritenuto complice dell’accordo corruttivo.
Quanto, poi, alla concessione del Patrocinio del RAGIONE_SOCIALE allo studio “RAGIONE_SOCIALE“- RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” si osserva che essa non riveste la valenza criminale attribuitagli nell’ordinanza, trattandosi di una “iniziativa, non avente scopo d lucro, rivolta a vantaggio dell’intera cittadinanza e che non prevede alcun tipo di spesa, costo o introito” per il RAGIONE_SOCIALE.
Le stesse censure si muovono avverso il pregiudizio manifestato rispetto agli accordi di “Partenariato Pubblico-Privato” (PPP) che nel PGT del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sono espressamente previsti, come strumento AVV_NOTAIO e con specifico riferimento ai “RAGIONE_SOCIALE“.
Lo scambio di messaggi tra COGNOME e COGNOME non dimostra alcuna attività illecita, in quanto gli incontri tra i privati che avrebbero finanziato i pro “Stephenson” e “RAGIONE_SOCIALE” non erano affatto clandestini e irregolari, bensì confronti preliminari avvenuti in sedi istituzionali tra la parte pubblica e la pa privata espressamente previsti dal Codice degli appalti.
Peraltro, la presentazione nominativa e congiunta dei progetti sui predetti “RAGIONE_SOCIALE” rendeva palese l’interesse comune di COGNOME e di COGNOME, con conseguente prevedibile doverosa astensione da parte del pubblico ufficiale ove tale progetto fosse mai giunto al vaglio della RAGIONE_SOCIALE, cosa non verificatasi come detto.
L’inesistenza del patto corruttivo risulta evidente se si considera che la RAGIONE_SOCIALE adotta le proprie deliberazioni collegialmente, che i suoi pareri non sono vincolanti e che il blocco dei progetto di P.P.P. in fase preliminare contraddice la ipotesi accusatoria, essendo prevista per legge la valutazione preliminare della Giunta Comunale per il conferimento della valenza di interesse pubblico al progetto di P.P.P., e solo dopo interviene il parere consultivo della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, senza vincoli per la decisione finale che spetta all’autorità amministrativa competente ad emettere il titolo edilizio.
Pertanto, le modalità con cui si sono poi svolte le procedure amministrative oltre a contraddire l’ipotesi della messa a disposizione della funzione pubblica di COGNOME, confermano anche l’assenza del pericolo per l’interesse pubblico che costituisce il fondamento del reato previsto dall’art. 318 cod.pen.
La RAGIONE_SOCIALE non preclude ai suoi componenti di esercitare la libera professione, essendo il ruolo pubblico un munus gratuito che non vieta la prosecuzione dell’attività professionale, fatte salve le incompatibilità che s traducono nell’obbligo di astensione dal partecipare alla deliberazione.
Si osserva, poi, che le utilità che COGNOME avrebbe conseguito sono riferite ai tre contratti di collaborazione: il primo attiene ad una consulenza per il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, il secondo al “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” ed il terzo all’edificio di “INDIRIZZO“.
A tale riguardo si adduce che il contratto di consulenza non interessa le mansioni pubbliche svolte da COGNOME che si riferiscono all’ambito del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, quello di “RAGIONE_SOCIALE” è stato bocciato sul nascere, mentre quello di “INDIRIZZO Lecco” si è definito con il parere negativo della RAGIONE_SOCIALE, con delibera in cui COGNOME si è astenuto.
Si censura la valenza indiziaria riconosciuta al rinvenimento delle due annotazione nel personal computer sequestrato al Ma ri noni : “25000 palizzi pisani” e “30000 palizzi pisani”.
A tale riguardo è stato provato da NOME COGNOME che la fattura n. NUMERO_DOCUMENTO del 29 luglio 2022 dello studio COGNOME – quella considerata dalla G.d.F. come creata ad arte per dare una parvenza di giustificazione alle predette annotazioni – è risultata al contrario emessa per una prestazione effettivamente svolta a favore della società RAGIONE_SOCIALE in adempimento di un mandato professionale ricevuto da RAGIONE_SOCIALE, e che la circostanza che COGNOME si sia avvalso della facoltà di non rispondere diversamente da COGNOME non può essere interpretata in modo negativo per quest’ultimo che ha fornito e documentato una ricostruzione alternativa dell’accusa nei suoi confronti.
Ribadisce, poi, il ricorrente che la ipotesi accusatoria risulta illogica perché non si comprende, visti i risultati negativi dei progetti a firma congiunta RAGIONE_SOCIALE e studio COGNOME, quale possa essere stato il vantaggio assicurato a COGNOME in cambio delle utilità attribuite al corrotto.
I termini del patto corruttivo non sono chiari e sono oggetto di deduzione congetturale postulando l’esercizio dei poteri pubblici favorevoli per il privato da solo conferimento degli incarichi professionali del tutto leciti, tenuto conto che tut i pagamenti di 3+S sono stati corrisposti per attività professionali effettivamente svolte e correttamente contabilizzate in favore di COGNOME, per contratti di collaborazione che sono rimasti al di fuori dell’ambito di influenza del COGNOME, tenuto conto di quanto osservato sui loro esiti amministrativi.
In tal modo, la violazione del dovere di astensione – evento a valle – diviene prova dell’accordo corruttivo – evento a monte – sulla base di un ragionamento che è solo congetturale, ancor più perché si è dato atto da parte del Tribunale con la riqualificazione ai sensi dell’art. 318 cod. pen. che i pareri espressi dal RAGIONE_SOCIALE anche se favorevoli alla società RAGIONE_SOCIALE non sono stati ritenuti tali da configurare un atto contrario ai doveri di ufficio, in mancanza di prova di un esercizio deviato del potere discrezionale lesivo dell’interesse pubblico.
2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274, co. 1, lett. c) per aver valorizzato quale indice del pericolo di recidiva la mer attività professionale svolta dall’architetto COGNOME, dando rilievo anche ad accordi di lavoro che fuoriescono dall’ambito del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, quindi, dall’ambito territoriale nel quale si sono svolti i fatti, non essendo emersa alcuna influenza politica dell’AVV_NOTAIO COGNOME al di fuori del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con cui peraltro il COGNOME non ha mai avuto alcuna interlocuzione diretta, e ciò vale ancor di più dopo le dimissioni di COGNOME, lo scioglimento dell’intera RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal maggio 2025 e le dimissioni dell’AVV_NOTAIO COGNOME.
2.3. Con il terzo motivo deduce l’assenza di una motivazione logica a giustificazione della durata delle misure applicate nel massimo di un anno e del cumulo delle misure interdittive, potendosi soddisfare le ravvisate esigenze anche solo con la interdizione a contrattare con la pubblica amministrazione, mentre appare sproporzionata la misura che impedisce l’esercizio della professione nel campo privato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Va innanzitutto premesso che nella corruzione, indifferentemente sia per l’esercizio della funzione ex art. 318 cod. pen. che per atto contrario ex art. 319 cod. pen., è indispensabile l’accertamento del rapporto sinallagmatico tra l’esercizio della funzione pubblica o il compimento dell’atto e l’utilità ricevuta promessa dal privato corruttore (vedi, Sez. 6, n. 8246 del 14/01/2025, COGNOME, Rv. 287648; Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, COGNOME, Rv. 268088).
La corruzione presuppone che vi sia una stretta ed univoca correlazione, intesa come reciproca corrispettività o rapporto di causa ed effetto, tra la dazione o promessa di utilità e l’esercizio della funzione pubblica, non potendosi ravvisare un tale nesso nel caso in cui la dazione/promessa non sia strettamente finalizzata ad incidere sull’esercizio della funzione o dei poteri pubblici ma abbia una propria autonoma ragione di essere, che prescinde dall’esercizio della funzione pubblica, anche se da essa il privato possa trarre ipotetici e futuri vantaggi non oggetto di alcun accordo ma soltanto “occasionati” dall’esercizio dei poteri pubblici.
L’accertamento del nesso di corrispettività tra le reciproche prestazioni oggetto dell’accordo impone il massimo rigore quando l’utilità che si assume offerta in cambio non sia costituita da una dazione priva di giustificazione, ma rappresenti, come nel caso di specie, la remunerazione di un incarico professionale regolarmente assunto ed effettivamente svolto.
Pur essendo indubbio che nella nozione di utilità oggetto della dazione o promessa possa rientrare anche il conferimento di un lecito e regolare incarico professionale, tuttavia, perché possa attribuirsi a tale rapporto professionale la natura di controprestazione illecita dell’accordo corruttivo in rapporto sinallagmatico con l’esercizio della funzione o dei poteri del pubblico ufficiale, necessario che non vi siano incertezze sulla esistenza del pregresso accordo corruttivo, non potendosi desumere dal conferimento di un regolare incarico professionale ad un pubblico ufficiale e, quindi, da remunerazioni aventi una propria lecita causa negoziale perché non vietate dalla legge, e dalla conseguente posizione di conflitto di interessi e successiva violazione dell’obbligo di astensione, l’esistenza di un accordo corruttivo.
Nel caso di dazioni o promesse di utilità in favore di un pubblico funzionario prive di giustificazione la prova dell’accordo corruttivo può ragionevolmente trovare supporto nella stessa dazione o promessa di denaro, ancor più quando ad essa segua il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, diversamente, nel caso di regolari incarichi di collaborazione professionale intercorsi tra il pubblic ufficiale ed il privato, in cui non sia neppure messa in discussione la competenza professionale richiesta per il loro espletamento, l’accertamento del nesso sinallagrnatico richiede elementi univoci di riscontro che consentano di affermare che l’accordo di collaborazione professionale sia stato concepito ab initio al fine di condizionare l’esercizio dei poteri pubblici.
La posizione di conflitto di interessi in cui il pubblico ufficiale venga a trovar e la violazione dell’obbligo di astensione può rappresentare una valida ragione di sospetto dell’esistenza di un previo accordo corruttivo con il privato favorito, ma non assume valore di indizio, tenuto conto della non univocità di tale illegittimo comportamento.
L’obbligo di astensione nel caso di conflitto di interessi serve a prevenire il pericolo che l’espressione del voto sia condizionata da favoritismi verso coloro che hanno legami di cointeressenza con il pubblico ufficiale, ma la violazione dell’obbligo non dimostra di per sé che la partecipazione alla deliberazione sia stata effettivamente condizionata dal perseguimento dell’interesse privato in conflitto con quello pubblico, essendo possibile che la scelta pur se favorevole al privato sia stata comunque operata a salvaguardia dell’interesse AVV_NOTAIO.
Prima della soppressione del delitto di abuso di ufficio per effetto della I. agosto 2024, n. 114, preceduta dal depotenziamento di tale fattispecie incriminatrice per effetto delle modifiche normative che ne avevano già comportato una parziale abolizione (vedi la legge 11 settembre 2020, n.120, sulla limitazione ai casi di violazione di norme di legge che impongano condotte vincolate senza margini di discrezionalità), le situazioni di conflitto di interessi
correlata violazione dell’obbligo di astensione trovavano una loro tutela penale in siffatta figura di reato, di carattere residuale e compensativa dell’assenza di prove dei reati più gravi.
D’altra parte, va ricordato che anche per il reato di abuso di ufficio era pur sempre necessario che la strumentalizzazione del potere pubblico fosse rivolta a specifico ed esclusivo vantaggio del destinatario dell’atto, non essendo sufficiente la mera sussistenza di un conflitto di interessi per integrare la fattispecie di reato
La norma incriminatrice di cui all’art. 323 cod. pen. prevedeva, infatti, la necessità del dolo intenzionale, ossia che la volontà dell’agente fosse diretta proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto altrui e tale dolo era da escludersi nel caso in cui la finalità perseguita dall’agente fosse quella di realizzare l’interesse pubblico ovvero quando, pur nella consapevolezza di favorire un interesse privato, fosse stato mosso esclusivamente dall’obiettivo di perseguire un interesse pubblico, con conseguente esclusione di ogni finalità di favoritismo privato (Sez. 6, n. 51127 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 278938; Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, COGNOME ed altri, Rv. 255368; Sez. 3, n. 13735 del 26/02/2013, dep. 22/03/2013, COGNOME, Rv. 254856).
Conseguentemente, la convergenza di interessi privati nel compimento di un atto pubblico non autorizza presunzioni di illeciti accordi corruttivi, poiché violazione dell’obbligo di astensione anche se rivolta al fine di favorire l’interess del privato non consente di ritenere che il rapporto commerciale lecito intrattenuto tra il privato ed il pubblico ufficiale sia di per sé estrinsecazione della messa disposizione della funzione pubblica al servizio del privato, secondo un rapporto di scambio di tipo sinallagnnatico.
In linea AVV_NOTAIO, in caso di conflitto di interessi per effetto di un lec rapporto contrattuale intercorrente tra il privato ed il pubblico funzionario, ch determini una lecita convergenza di interessi per la gestione comune di attività economiche produttive di redditi, come nel caso di specie, non è consentito desumere dalla violazione dell’obbligo di astenersi la prova indiretta che lo stesso rapporto professionale, che determina la situazione di conflitto e genera quell’obbligo, costituisca la remunerazione della vendita della funzione in esecuzione di un pregresso accordo corruttivo.
Diversamente ragionando si perverrebbe ad una assimilazione del reato di corruzione per l’esercizio della funzione con la figura di reato dell’abuso di uffici o di quella, da più lungo tempo soppressa, dell’interesse privato in atti di ufficio un tempo prevista dall’art. 324 cod. pen., abrogato dalla I. 26 aprile 1990, n. 86, con l’effetto di allargare addirittura l’ambito della incriminazione a quelle materi in cui trova esplicazione l’azione discrezionale della pubblica amministrazione, in direzione opposta a quella che è la chiara voluntas legis sottesa all’abolizione di
detta figura di reato, senza che ricorra la prova del mercimonio della funzione pubblica.
È necessario, per l’ambiguità del conclamato conflitto di interessi dovuto alla consentita commistione della veste di pubblico ufficiale e di libero professionista in capo allo stesso soggetto, che vi siano solidi elementi di prova che consentano di affermare che l’incarico di collaborazione professionale sia stato conferito allo specifico fine di ripagare il pubblico ufficiale per l’asservimento della funzion pubblica a disposizione del privato.
Solo quando la situazione di conflitto di interessi ed il mancato adempimento dell’obbligo di astensione da parte del pubblico funzionario costituiscono la conseguenza di una strumentalizzazione della funzione pubblica oggetto di un preciso accordo do ut des tra pubblico ufficiale e privato si può ritenere integrata la corruzione.
Al contrario, quando la convergenza di interessi tra il pubblico ufficiale ed i privato sia la conseguenza di un rapporto di collaborazione professionale, lecito e non simulato, non vietato dalla legge, la violazione dell’obbligo di astensione e l’occasionale strumentalizzazione della funzione pubblica, non potendosi considerare come il corrispettivo di una utilità offerta o promessa al pubblico ufficiale, fuoriesce dallo schema della corruzione.
In questa seconda ipotesi, l’accordo contrattuale lecito che determina la situazione di conflitto di interessi e l’obbligo di astenersi del pubblico ufficiale assume più alcuna rilevanza penale per effetto della intervenuta depenalizzazione del reato di abuso di ufficio, anche qualora risulti certo che l’esercizio del pubblic potere sia stato finalizzato a favorire l’interesse del privato.
Rispetto allo schema tipico della corruzione, il legame funzionale-causale che deve intercorrere tra l’esercizio della funzione (o il compimento dell’atto pubblico) e la promessa/dazione dell’utilità esclude la tipicità non solo delle utilità che sian solo “occasionate” e non causate dall’esercizio della funzione, ma anche la tipicità degli abusi di potere che non siano in rapporto di stretta causalità con la dazione/promessa dell’utilità.
Si tratta di situazioni di fatto differenti che impongono un rigoroso accertamento giudiziario non potendosi giustificare una loro assimilazione per colmare i vuoti di tutela penale che derivano dall’abolizione del reato di abuso di ufficio, palesati soprattutto dall’assenza della previsione di una incriminazione della violazione dell’obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi e contestuale perseguimento di un interesse privato.
Del resto, come rimarcato dalla recente sentenza della Corte Cost. n. 95 del 7 maggio 2025 depositata il 3 luglio 2025, le difficoltà di accertamento giudiziario delle diverse e più gravi figure di reato previste per la repressione dei fenomeni
corruttivi non inficiano la legittimità costituzionale della legge che ha abrogato i reato di abuso di ufficio, non spettando alla giurisdizione stabilire se le conseguenti carenze di tutela penale saranno o meno compensate dai benefici, illustrati nei lavori preparatori della riforma, che il legislatore si è ripromesso di ottener liberando l’azione della pubblica amministrazione dai condizionamenti derivanti dall’esercizio del potere giudiziario.
Ciò premesso, nella vicenda in esame, la prova dell’esistenza di accordo corruttivo tra NOME COGNOME e NOME COGNOME è stata desunta essenzialmente dal mancato adempimento dell’obbligo di astenersi dal partecipare alle deliberazioni della RAGIONE_SOCIALE per l’approvazione dei progetti proposti dalla società facente capo a COGNOME, per la situazione di conflitto di interessi derivant dagli accordi di collaborazione professionale intercorsi tra COGNOME COGNOME COGNOME.
I messaggi tra COGNOME e COGNOME, come anche quelli tra COGNOME e COGNOME allo stato delle risultanze evidenziate nell’ordinanza impugnata – non assumono la valenza dei gravi indizi di colpevolezza per una ipotesi di corruzione, sia propria che impropria, poiché attestano unicamente l’esistenza di una convergenza di interessi derivante dai rapporti professionali intercorsi tra COGNOME e COGNOME nel contesto di una comune gestione di affari viziata da una situazione di conflitto di interessi da parte del pubblico ufficiale COGNOME e dal perseguimento dell’interesse privato che si assume privilegiato rispetto a quello pubblico.
Nelle chat esaminate emergono espliciti riferimenti alle iniziative intraprese dal COGNOME, di cui era a conoscenza COGNOME, quale AVV_NOTAIO alla urbanistica del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, per la ricerca dei finanziamenti privati utili a dare attuazione ai progetti “Stephenson” e “RAGIONE_SOCIALE“, curati dal predetto professionista insieme allo società RAGIONE_SOCIALE facente capo a COGNOME, senza che possano però evincersi elementi di illiceità rispetto a progetti di edificazione urbana coerenti con l’opzione partenariato pubblico e privato che l’amministrazione comunale stava sondando per verificarne la convenienza e fattibilità, senza alcuna violazione delle regole previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (c.d. “Codice degli appalti”), neppure astrattamente ipotizzate nel capo di imputazione.
Non emergono, infatti, dalle chat elementi indiziari che possano attestare una violazione delle regole di selezione del partner privato di cui agli artt. 182 seguenti del cit. d.lgs. n.36/2023, atteso che le procedure erano ancora nella fase prodromica della verifica di fattibilità e di concreta convenienza economica circa l’adozione di tale forma di finanziamento per la realizzazione di opere urbanistiche ritenute anche di interesse pubblico.
L’art. 175 del d.lgs. n.36/2023, infatti, al comma 2, prevede che “il ricorso al partenariato pubblico-privato deve essere preceduto da una valutazione
preliminare di convenienza e fattibilità. La valutazione si incentra sull’idoneità de progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del risc operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, nonché sulla capacità di indebitamento dell’ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale. A t fine, la valutazione confronta la stima dei costi e dei benefici del progetto d partenariato, nell’arco dell’intera durata del rapporto, con quella del ricors alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente”.
Anche la concessione del “Patrocinio del RAGIONE_SOCIALE” allo studio “RAGIONE_SOCIALE“, come correttamente evidenziato dal ricorrente, non riveste la valenza criminale attribuitagli nell’ordinanza, trattandosi di una iniziati che non prevedeva alcun tipo di spesa o costo per il RAGIONE_SOCIALE e che avrebbe potuto semmai rilevare penalmente alla stregua del depenalizzato reato di abuso di ufficio se i progetti urbanistici oggetto del sostegno comunale fossero stati approvati in violazione delle leggi urbanistiche, non potendosi anticipare valutazioni di rilevanza penale rispetto a progetti che non risultano essere stati sottoposti ad approvazioni o autorizzazioni amministrative indebite, ivi compresi i pareri di competenza della RAGIONE_SOCIALE.
Le modalità con cui si sono svolte le procedure amministrative che hanno interessato i progetti elaborati dalla società RAGIONE_SOCIALE non forniscono elementi indiziari utili a sostenere la messa a disposizione della funzione pubblica da parte del COGNOME, in rapporto sinallagmatico con utilità indebite non giustificate se non come prezzo della corruzione.
A tale riguardo va osservato che nella motivazione dell’ordinanza impugnata si assume che la situazione di conflitto di interessi ed il perseguimento dell’interesse privato a discapito di quello pubblico siano la conseguenza di una strumentalizzazione della funzione pubblica avvenuta nell’ambito di una rapporto di scambio con la offerta/promessa di utilità che trovano, invece, lecita giustificazione negli ordinari rapporti commerciali che possono instaurarsi tra liberi professionisti impegnati nel settore dell’edilizia urbana.
La RAGIONE_SOCIALE, come correttamente riconosciuto anche dall’ordinanza impugnata, non precludeva all’epoca dei fatti ai suoi componenti di esercitare la libera professione, trattandosi di un munus pubblico gratuito che non vietata neppure la prosecuzione dell’attività professionale nell’ambito del territorio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, fatte salve le incompatibilità implicanti l’obbligo d astensione dal partecipare alle deliberazioni, limitato peraltro alle sol deliberazioni nelle quali venivano decisi i pareri per l’approvazione dei progetti di loro diretto interesse.
Pertanto, anche la circostanza molto enfatizzata nell’ordinanza della collocazione temporale dell’insorgere di rapporti di collaborazione professionale tra lo studio RAGIONE_SOCIALE e quello di RAGIONE_SOCIALE dopo la nomina di COGNOME a presidente della RAGIONE_SOCIALE può essere in realtà indicativa solo di una condotta opportunistica, censurabile dal punto di vista della trasparenza ed imparzialità nell’amministrazione della cosa pubblica, ma che di per sé non costituisce un indizio univoco della strumentalizzazione della funzione, intesa come messa disposizione della stessa in cambio della promessa di utilità indebite.
Analoghe considerazioni devono ripetersi con riferimento al contenuto delle chat in cui COGNOME e COGNOME commentano favorevolmente le attività di collaborazione professionale da loro intraprese (v. in particolare il messaggio del 23/05/2023 “se riuscissimo a concludere anche solo metà dei lavori che abbiamo avviato in questi sei mesi avremmo lavori per il prossimo lustro”, o i riferimenti alle “alte parcelle” e al “PGT ombra”), che rappresentano sempre e solo l’esplicazione di leciti rapporti commerciali seppure gestiti dal COGNOME in una posizione di conflitto di interesse con le mansioni pubbliche rivestite in seno alla RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE, considerato quanto già osservato sulla liceità del conferimento del “Patrocinio del RAGIONE_SOCIALE” al progetto urbanistico curato dallo studio COGNOME su proposta dell’AVV_NOTAIO all’urbanistica, AVV_NOTAIO.
La individuazione del nesso sinallagmatico tra le funzioni esercitate dal COGNOME in seno alla RAGIONE_SOCIALE e le utilità offertegli dal COGNOME, individuate nei contratti di collaborazione intercorsi tra i predetti soggetti risu basata su mere congetture, considerato che non vi è neppure alcuna corrispondenza tra i contratti di collaborazione professionale intercorsi tra predetti professionisti ed i pareri favorevoli deliberati dalla RAGIONE_SOCIALE con la presunta influenza esercitata dal COGNOME per la loro approvazione.
Più precisamente, con riferimento ai quattro progetti della società RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, gli unici individuati quale esplicazione del favoritismo del COGNOME per essere venuto meno all’obbligo di astenersi nelle sedute della RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE (specificamente i progetti “Goccia-Bonvisa”, “INDIRIZZO“, “INDIRIZZO” e “INDIRIZZO, non risultano accertati contratti di collaborazione tra COGNOME e lo studio COGNOME.
Pertanto, tenuto conto del regolamento della RAGIONE_SOCIALE vigente all’epoca delle sedute che neppure prevedeva l’obbligo di astensione nei casi di conflitto indiretto (introdotto con le modifiche del regolamento apportate solo a decorrere dal 29 maggio 2023), risulta evidente la carenza di elementi indiziari per ritenere che le violazioni dell’obbligo di astensione da parte del COGNOME, ravvisate solo in applicazione della normativa di rango primario, si inserissero in un rapporto
sinallagmatico corruttivo in cui le utilità promesse dal COGNOME andrebbero individuate nei contratti di collaborazione professionale intercorsi per progetti diversi da quell agevolati in sede di approvazione da parte della RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE (relativi ai contratti indicati nella nota 1 a pag. 2 dell’ordinanza: “Ana urbanistiche nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE” del 22 maggio 2023 per euro 16.300,00 + IVA; “RAGIONE_SOCIALE” del 3 maggio 2023, per euro 45.000 + IVA; “INDIRIZZO INDIRIZZO” del 13 maggio 2024, per euro 130.000,00 + IVA).
In altri termini, non potendosi che fare riferimento agli esiti delle procedure amministrative implicate in assenza di elementi indiziari riferiti alla fase d presunto accordo corruttivo, si giunge alla conclusione poco plausibile che il COGNOME avrebbe “venduto” la propria funzione favorendo il COGNOME non con riferimento ai progetti in cui era direttamente coinvolto per avervi collaborato, i parte neppure rientranti nella competenza territoriale del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ma solo per gli altri progetti nei quali avrebbe avuto l’obbligo di astenersi per aver intrattenuto rapporti di affari con la società di RAGIONE_SOCIALE per differenti lavori progettu e sebbene il regolamento della RAGIONE_SOCIALE all’epoca vigente neppure lo prevedesse.
Si tratta di una ricostruzione fattuale basata su letture congetturali, i assenza di elementi indiziari che possano validamente dimostrare che la violazione dell’obbligo di astensione fosse stata oggetto di un accordo corruttivo tra pubblico ufficiale e privato.
Una tale rilevanza indiziaria, contrariamente a quanto sostenuto nella ordinanza impugnata, neppure può essere riconosciuta alla circostanza riferita da COGNOMECOGNOME nel corso del suo interrogatorio, con riguardo all’elevata percentuale del profitto che il COGNOME avrebbe percepito dalle collaborazioni professionali tra loro intercorse (pari al 70%-80% delle commesse), trattandosi di un dato riferito a profitti derivanti da leciti rapporti di collaborazione professionale non condizionat dall’esercizio delle funzioni svolte in seno alla RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di progetti che, come sopra osservato, non risultano essere stati sottoposti al parere della RAGIONE_SOCIALE (salvo quello di “INDIRIZZO Lecco”, addirittura con esito negativo, secondo quanto documentato dalla difesa).
Né sono stati evidenziati nell’ordinanza impugnata elementi per ritenere il carattere fittizio o l’assenza di profitto per la società di RAGIONE_SOCIALE con riferimento a rapporti di collaborazione, al fine di un loro più agevole inquadramento nel contesto di uno scambio di tipo corruttivo.
Il carattere solo congetturale di una ricostruzione fattuale che valorizza lavori progettuali differenti da quelli oggetto delle approvazioni della RAGIONE_SOCIALE, senza neppure operare una valutazione sulla congruenza temporale oltre che un
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raffronto dei valori economici implicati dalle sedute della RAGIONE_SOCIALE interessate dall’indebito esercizio del diritto di voto da parte del COGNOME, si manifesta in modo ancora più evidente con riguardo alle modalità con le quali il COGNOME avrebbe esercitato di fatto un potere di ingerenza sulle deliberazioni collegiali approvate a maggioranza dei componenti della RAGIONE_SOCIALE, considerato che il solo voto favorevole del presidente non avrebbe assicurato alcun vantaggio per il privato corruttore.
Pur alla luce della diversa qualificazione operata dal Tribunale con la derubricazione da corruzione per atto contrario ex art. 319 cod. pen. a corruzione per esercizio della funzione ex art. 318 cod. pen., e prescindendo dal riferimento all’atto contrario rappresentato dalla violazione dell’obbligo di astensione, ma facendo riferimento alla corruzione del COGNOME intesa come “messa a disposizione” del potere di interferire sulle deliberazioni della RAGIONE_SOCIALE da lui presieduta, non solo non si descrivono i rapporti intercorrenti tra COGNOME e gli altri membri della RAGIONE_SOCIALE e non si spiega in che modo il predetto funzionario potesse o abbia potuto influire sulle delle delibere prese a maggioranza, ma nella stessa ordinanza impugnata si arriva ad escludere che tale ingerenza possa dirsi sorretta da sufficienti elementi indiziari (v. pag. 29 dell’ordinanza impugnata).
Proprio per l’assenza di elementi in grado di dimostrare il condizionamento esercitato dal COGNOME si arriva, infatti, a sostenere che le delibere dell RAGIONE_SOCIALE di approvazione dei pareri non sarebbero state inquinate da un esercizio deviato della discrezionalità amministrativa, con la conseguente riqualificazione in corruzione impropria, senza cioè il compimento di atti contrari.
Ma tale conclusione appare evidentemente illogica, perché da un lato ricollega la corruzione all’esercizio della funzione, intesa non più come messa a disposizione del solo diritto di voto spettante al COGNOME, di per sé insufficiente a giustific un accordo corruttivo che si assume basato sulla messa a disposizione del potere di influire sulle delibere della RAGIONE_SOCIALE, e dall’altro lato, esclude che il COGNOME disponesse di questo potere di influenza, contraddicendo l’esistenza del potere che sarebbe stato oggetto del mercimonio, senza margini per ravvisare forme di millanteria contradette dalla convergenza di interessi dei soggetti implicati.
D’altra parte ove, invece, l’oggetto del mercimonio fosse da intendersi limitato al solo esercizio deviato del diritto di voto spettante al COGNOME, quale presidente e componente della RAGIONE_SOCIALE, la violazione dell’obbligo di astensione avrebbe potuto supportare in astratto la qualificazione della corruzione per atto contrario, ma sulla base di un poco plausibile accordo avente ad oggetto il mercimonio di un solo “voto” nell’ambito di un consesso composto da undici componenti che delibera a maggioranza.
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In definitiva, allo stato delle risultanze valorizzate nell’ordinanza impugnata, per la carente indicazione di elementi indiziari necessari a ricollegare l’esercizio del voto ad un rapporto sinallagmatico piuttosto che ad una posizione di mero conflitto di interessi dovuta ai rapporti leciti di collaborazione professionale intercorsi tr predetti professionisti, viene a mancare l’elemento essenziale per la configurabilità di qualunque ipotesi di corruzione, sia propria che impropria, residuando unicamente l’ipotesi di un esercizio deviato del diritto di voto per il perseguimento dell’interesse privato, astrattamente riconducibile a determinate condizioni alla fattispecie depenalizzata del reato di abuso di ufficio (vedi, Sez. 3, n. 10810 del 17/01/2014, COGNOME, Rv. 258895, con riferimento all’abuso d’ufficio commesso attraverso l’adozione di un atto collegiale).
Un diverso discorso deve essere fatto con riguardo alle ipotesi di corruzione relative ai progetti di “INDIRIZZO” e “INDIRIZZO“.
Come sopra osservato, solamente per questi due progetti nell’ordinanza impugnata si fa riferimento come prezzo della corruzione intercorsa tra COGNOME e COGNOME a degli esborsi privi di causa lecita, essendo stato accertato che per i predetti due progetti non sono intercorsi rapporti di collaborazione tra i due professionisti citati.
A tale riguardo deve, però, essere rilevata – sempre allo stato delle attuali risultanze – la debolezza degli indizi incentrati sul rinvenimento nel pc di COGNOME di un file excel con delle annotazioni di cifre che si assumono riferite a pagamenti riscossi dal COGNOME (“25000 palizzi pisani” e “30000 palizzi pisani”) e versati dal COGNOME.
In assenza della prova di flussi finanziari tra COGNOME e COGNOME, documentati o fatturati per operazioni inesistenti, una volta che lo stesso Tribunale (v. pag. 25 dell’ordinanza impugnata) ha escluso il carattere fittizio della fattura n. 9 de 29/07/2022 di euro 30.500 inizialmente ritenuta dal G.RAGIONE_SOCIALE.p. un riscontro del pagamento del prezzo della corruzione, il riferimento all’assenza di giustificazioni fornite da COGNOME non assume valenza di gravità indiziaria, trattandosi di una annotazione rinvenuta nel computer del COGNOME, priva di altri riferimenti o riscontri, il cui significato poteva essere fornito dal COGNOME, che si è avvalso del facoltà di non rispondere, ma non dal COGNOME, che si è sottoposto all’interrogatorio, considerato anche che i due progetti in questione (Palizzi/Pisani) sarebbero stati curati in una precedente fase da altri professionisti prima di essere affidati all studio di COGNOME.
Conseguentemente, l’affermazione del Tribunale che tale annotazione costituirebbe un dato gravemente indiziario, perchè spiegabile solo come una dazione corruttiva, non appare coerente con il quadro indiziario che, pure valutato
nel suo complesso, non consente di ritenere univoco il significato di detta annotazione, quanto meno con riferimento alla posizione del COGNOME, tenuto conto anche della presenza di altri soggetti ipoteticamente interessati all’approvazione dei progetti.
In conclusione, nel complessivo deficitario quadro probatorio sopra delineato, le considerazioni sulla indiscutibile situazione di conflitto di interessi cui si trovava il COGNOME, per la duplice veste di presidente di un organo pubblico, competente a rilasciare pareri funzionali all’approvazione dei progetti di trasformazione urbanistica e di titolare di uno studio privato di progettazione molto affermato e coinvolto nella elaborazione di alcuni dei progetti da approvare, in assenza di elementi di riscontro di accordi corruttivi ipoteticamente sottesi all’approvazione dei progetti medesimi, non consentono, allo stato delle risultanze poste a base della motivazione dell’ordinanza impugnata, di supportare la integrazione della fattispecie corruttiva ascritta nei confronti di COGNOME al capo B).
L’annullamento deve essere disposto senza rinvio per carenza di elementi emergenti dalla motivazione dell’ordinanza impugnata che possano supportare la provvista indiziaria necessaria per giustificare l’applicazione delle misure interdittive in relazione all’unica imputazione ascritta al capo B) dell’ordinanza cautelare nei confronti del ricorrente, come riformata dal Tribunale per il riesame.
L’accoglimento del motivo di ricorso sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, rende superfluo l’esame dei residui motivi in punto di esigenze cautelari, che devono ritenersi assorbiti, imponendosi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con la cessazione dell’efficacia delle disposte misure interdittive.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la cessazione delle misure interdittive applicate nei confronti di COGNOME NOME. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 12/11/2025