Conflitto di Competenza tra Giudici: L’Analisi della Cassazione
Il conflitto di competenza è un istituto fondamentale della procedura penale che garantisce l’ordinato svolgimento della giustizia, evitando che più giudici si occupino dello stesso caso o, al contrario, che nessuno se ne occupi. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sui presupposti necessari per sollevare tale conflitto, specialmente quando coinvolge uffici giudiziari di grado diverso, come un Tribunale e una Corte d’Appello.
I Fatti del Caso: Due Procedimenti Paralleli per Frode sui Fondi Europei
La vicenda trae origine da due distinti procedimenti penali a carico della stessa persona. Il primo, pendente davanti al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Palmi, riguardava l’accusa di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.). Nello specifico, l’imputata era accusata di aver ottenuto illecitamente contributi dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia per circa 35.000 euro tra il 2014 e il 2017.
Contemporaneamente, presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, era in corso il processo di secondo grado relativo a una precedente condanna della stessa persona. Questa condanna riguardava un fatto storico più ampio, qualificato come truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e altri reati, commessi tra il 2012 e il 2017, sempre attraverso la percezione illecita di finanziamenti europei con condotte identiche.
La Questione del Conflitto di Competenza Sollevata dal GIP
Ritenendo che i due procedimenti riguardassero, almeno in parte, gli stessi fatti e che il reato di cui all’art. 316-ter c.p. fosse sussidiario rispetto a quello più grave di truffa aggravata (art. 640-bis c.p.), il GIP del Tribunale di Palmi ha sollevato un conflitto di competenza nei confronti della Corte di Appello di Reggio Calabria. L’obiettivo era far sì che un unico giudice si occupasse dell’intera vicenda, evitando duplicazioni processuali e possibili violazioni del principio del ne bis in idem (divieto di essere processati due volte per lo stesso fatto).
Le Motivazioni della Suprema Corte: L’Insussistenza del Conflitto
La Corte di Cassazione, chiamata a dirimere la questione, ha dichiarato il conflitto di competenza insussistente. La decisione si basa su due argomenti principali.
In primo luogo, la Corte ha ribadito un principio consolidato: di regola, non è configurabile un conflitto di competenza tra un Tribunale (giudice di primo grado) e una Corte d’Appello (giudice di secondo grado). Questo perché operano su piani funzionali diversi e autonomi: il primo giudica sul merito della causa, il secondo riesamina la decisione del primo. Un’eccezione è possibile solo in circostanze particolari che qui non ricorrevano.
Il punto cruciale della motivazione, tuttavia, riguarda l’assenza della condizione essenziale che giustifica l’intervento della Cassazione come organo regolatore: la stasi processuale. La Suprema Corte ha chiarito che il suo intervento è necessario solo quando si crea una situazione di paralisi, in cui nessun giudice procede perché entrambi ritengono competente l’altro, o viceversa. Nel caso di specie, non vi era alcuna stasi: il procedimento a Reggio Calabria proseguiva in appello e il GIP di Palmi non aveva ricevuto alcuna richiesta formale di procedere per i fatti già giudicati in primo grado. Mancava, quindi, quel blocco effettivo che solo può legittimare la risoluzione di un conflitto.
Infine, la Corte ha specificato che il principio del ne bis in idem, pur rilevante, opera solo in presenza di una sentenza irrevocabile, condizione non ancora verificatasi nel procedimento in esame.
Le Conclusioni: La Decisione Finale e le Implicazioni Pratiche
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’insussistenza del conflitto e ha disposto la restituzione degli atti al GIP del Tribunale di Palmi affinché prosegua nel giudizio. Questa sentenza rafforza l’idea che il conflitto di competenza non è uno strumento utilizzabile in via preventiva per evitare future duplicazioni, ma un rimedio eccezionale per risolvere un’impasse procedurale concreta e attuale. La gestione di procedimenti parzialmente sovrapposti deve avvenire attraverso altri meccanismi processuali, senza poter invocare un conflitto in assenza di una reale e insuperabile stasi del processo.
Può esistere un conflitto di competenza tra un Tribunale e una Corte d’Appello?
Di regola no, perché i due organi giudiziari hanno sfere di competenza funzionale diverse e autonome (primo grado e secondo grado). Un conflitto è ipotizzabile solo in casi eccezionali non riscontrati nella vicenda in esame.
Qual è la condizione fondamentale perché la Cassazione intervenga per risolvere un conflitto di competenza?
La condizione indispensabile è l’esistenza di una ‘stasi processuale’, ovvero una situazione di blocco effettivo in cui il procedimento non può proseguire a causa dell’incertezza su quale giudice sia competente. In assenza di tale paralisi, il conflitto è ritenuto insussistente.
Cosa ha deciso la Corte nel caso specifico e perché?
La Corte ha dichiarato il conflitto insussistente e ha ordinato la restituzione degli atti al GIP del Tribunale di Palmi per la prosecuzione del giudizio. La decisione è motivata dal fatto che non si era verificata alcuna stasi processuale che giustificasse l’intervento della Suprema Corte come organo regolatore.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44286 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44286 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: COGNOME nei confronti di:
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
con l’ordinanza del 26/06/2024 del GIP TRIBUNALE di COGNOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME *COGNOME*COGNOME lette/ti te le conclusioni del PG
Il P.G conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al Tribunale di Reggio Calabria.
udito il difensore
Il Procuratore generale chiede dichiararsi la competenza della Corte di appello di Reggio Calabria.
RITENUTO IN FATTO
- Il G.i.p. del Tribunale di Palmi solleva conflitto di competenza con la Corte di appello di Reggio Calabria presso la quale si sta celebrando il processo di appello contro la sentenza n. 1065/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 29.3.2023, depositata il 23.6.2023, in relazione al procedimento relativo a più imputati tra i quali COGNOME NOME imputata del delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen., per aver omesso di fornire le informazioni dovute e per aver conseguito così indebitamente contributi per 34.865,04 euro dal RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” a Palmi dal 12.11.2014 al 30.6.2017
Contro la medesima imputata per il più ampio fatto storico qualificato ex artt. 640bis, 61 n. 9 e 416-bis.1 cod. pen. commesso dal 2012 al 2017 erano stati conseguiti illecitamente i finanziamenti europei con identiche condotte.
Si è costituita NOME difesa dall’AVV_NOTAIO che ha chiesto la discussione orale.
Il conflitto è motivato sul fatto che pur essendo Palmi il luogo dove è avvenuto il conseguimento indebito dell’erogazione, non vi sarebbe concorso formale tra i reati, atteso che l’art. 316-ter c.p. sarebbe norma sussidiaria rispetto all’art. 640bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Ritiene il Collegio che vada dichiarata l’insussistenza di un conflitto di competenza, perché non solo non è di regola configurabile un conflitto di competenza fra Tribunale e Corte d’appello per l’identità del fatto per il quale entrambi procedono, stante l’autonomia delle reciproche sfere di competenza funzionale, ma, nel caso di specie, il Tribunale o la Corte di appello di Reggio Calabria, rispettivamente nel procedimento di primo e secondo grado, non hanno ricevuto una richiesta dal G.i.p. del Tribunale di Palmi di procedere anche per i fatti di reato parzialmente identici per i quali sta procedendo quest’ultimo ufficio giudiziario.
Va infatti posto in evidenza come, nel caso in esame, non si sia verificata quella stasi processuale che sola giustifica l’intervento della Corte di legittimità quale risolutrice dei conflitti (Sez. 1, n. 3899 del 26/05/1999, Rv. 213946 – 01).
La giurisprudenza ha per di più precisato che il codice ai sensi art. 649 cod. proc. pen.) sancisce il divieto di un secondo giudizio (c.d. preclusione del ne bis in
idem) che deriva però soltanto dal concetto di sentenza irrevocabile, cioè da una situazione che nel caso di specie non si è ancora realizzata, essendo stata promossa l’azione penale da due uffici del pubblico ministero territorialmente distinti.
Difetta quindi quella situazione di stallo processuale che sola rende indispensabile l’intervento di questa Suprema Corte regolatrice, e di conseguenza non è ipotizzabile nella vicenda in esame alcun conflitto (Sez. 6, n. 41380 del 19/09/2023, Rv. 285354 – 01).
Alla declaratoria di insussistenza del conflitto consegue che va disposta la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, affinché prosegua nel giudizio.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi.
Così deciso il 22/10/2024.