Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46689 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46689 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 21/11/2024
R.G.N. 32574/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul conflitto di competenza sollevato da: GIP del Tribunale di Milano
nei confronti di: GIP del Tribunale di Asti Nel procedimento a carico di: con l’ordinanza del 27/09/2024 del GIP TRIBUNALE di Milano COGNOME NOME nato a CATANZARO il 02/12/1971
Letti gli atti;
udita la relazione del cons. NOME COGNOME
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. Proc. NOME COGNOME che ha concluso per la competenza del GIP del Tribunale di Asti;
Letta la memoria della difesa;
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha sollevato conflitto con l’omologo ufficio di Asti che, con sentenza del 10 settembre 2024, aveva declinato la propria competenza in relazione a vari reati tributari e di autoriciclaggio contestati, in concorso con altri, a NOME COGNOME che aveva fatto istanza di giudizio abbreviato a seguito di giudizio immediato.
Con sentenza pronunciata all’udienza preliminare del 10 settembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti dichiarava la propria incompetenza per territorio, indicando nel Tribunale di Milano il giudice territorialmente competente per tutti i reati connessi, con riguardo al piø grave reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 81 cpv. cod. pen., 8, comma 1, 13bis comma 3, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 relativo alla prima fattura emessa dalla società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con sede in Milano, in data 9 gennaio 2020, numerata n. 1, poichØ
commesso nel luogo ove l’impresa ha la sede sociale ex art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, investito della rinnovazione della misura cautelare ex art. 27 cod. proc. pen. e senza provvedere su di essa, ha sollevato il conflitto, rilevando che:
la questione di competenza accolta dal GIP del Tribunale di Asti era tardiva, poichØ non proposta insieme all’istanza di giudizio abbreviato, ma soltanto nel corso dell’udienza (Sez. 1, n. 35743 del 04/06/2021, COGNOME, Rv. 281902 – 01);
non Ł stato indicato nØ accertato ove siano state emesse le fatture false, tanto che l’elenco richiamato dall’imputazione, oltre a essere difficilmente leggibile, Ł privo di indicazioni in proposito, nØ esse si rinvengono dagli atti del procedimento anche perchØ le sedi sociali sono risultate inesistenti e non si Ł accertato il luogo di emissione dei documenti fiscali, sicchØ l’individuazione della sede milanese dell’impresa Ł fuorviante e irrilevante tanto da rendere congetturale in criterio di competenza prescelto dal GIP di Asti;
deve aversi riguardo, quando come nel caso in esame siano state emesse plurime fatture, all’emissione dell’ultima fattura dell’anno fiscale di riferimento (Sez. 3, n. 9440 del 24/11/2021 – dep. 2022, COGNOME, Rv. 282918 – 01) e non alla prima come afferma il GIP che si Ł spogliato della competenza;
il luogo di consumazione del reato dell’art. 8 d.lgs. n. 742000, quando non sia noto come nel caso in esame il luogo di falsificazione delle fatture, deve essere individuato con il criterio residuale dell’accertamento previsto dall’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 742000, e, dunque, in Bra, circondario di Asti, anzichØ sulla base dell’art. 18, comma 2, stesso decreto che non Ł applicabile al reato in discorso, ma soltanto a quelli ‘in dichiarazione’ previsti dagli articoli da 2 a 7 del decreto;
in forza del criterio residuale di cui all’art. 18, comma 3, d.lgs. n. 742000, il reato dell’art. 8 d.lgs. n. 742000, quando le fatture sono state emesse in luoghi che rientrano in diversi circondari, la competenza Ł attribuita al circondario di Asti perchØ ivi ha sede il pubblico ministero che ha iscritto per primo la notitia criminis .
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti non ha fatto pervenire osservazioni.
Con memoria depositata in data 20 novembre 2024, l’avv. NOME COGNOME difensore di COGNOME NOMECOGNOME ha rilevato che, dopo la proposizione del conflitto, il GIP del Tribunale di Milano, con ordinanza del 17 ottobre 2024, ha revocato la misura degli arresti domiciliari applicata a NOME COGNOME così prendendo cognizione effettiva degli atti del procedimento e, cioŁ, accettando la competenza.
Nel ribadire, in ogni caso, la tempestività della questione di competenza a suo tempo sollevata davanti al GIP del Tribunale di Asti, il difensore ha concluso per la competenza del GIP del Tribunale di Milano, condividendo le argomentazioni del primo giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La competenza appartiene al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti.
Si ha conflitto negativo di competenza, in base all’art. 28 cod. proc. pen., quando due giudici ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto, attribuito alla stessa persona, in modo tale che si verifichi una situazione di stallo del procedimento, non superabile se non tramite l’intervento regolatore di questa Corte.
Nel caso di specie, il G.i.p. del Tribunale di Milano, su richiesta del Pubblico ministero presso il Tribunale medesimo, che aveva ricevuto gli atti dall’Autorità giudiziaria di Asti (dichiaratasi incompetente), non ha emesso la misura cautelare richiestagli ex art. 27 cod. proc. pen. e ha, piuttosto, sollevato il conflitto.
Tale modo di procedere Ł pienamente conforme sia all’orientamento giurisprudenziale piø restrittivo, secondo il quale non sussiste conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice che lo solleva adotti, contestualmente, il provvedimento rispetto al quale si sia dichiarato incompetente (in termini, Sez. 1, n. 23854 del 15/01/2016, confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 266876-01), proprio perchØ il provvedimento cautelare non Ł stato adottato, sia all’orientamento piø ampio, secondo il quale Ł ammissibile il conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice per le indagini preliminari contestualmente all’emissione della misura cautelare richiesta dal pubblico ministero a seguito di ordinanza cautelare resa da altro giudice dichiaratosi contestualmente incompetente per territorio, atteso che il provvedimento viene assunto per ragioni di urgenza connesse alle misure cautelari (Sez. 1, n. 2993 del 20/11/2019, dep. 2020, confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 278360-01).
2.1. Ciò premesso, non rileva ai fini della paventata cessazione del conflitto che, successivamente, il GIP del Tribunale di Milano, investito dell’istanza ex art. 299 cod. proc. pen. avanzata dalla difesa dell’indagato, abbia revocato l’ordinanza cautelare, dando atto della stasi processuale verificatasi, e del protrarsi del sacrificio alla libertà personale derivante dal tempo necessario alla risoluzione del conflitto.
Il GIP del Tribunale di Milano ha, in proposito, correttamente evidenziato che, diversamente opinando, cioŁ impedendo al giudice di provvedere sullo status libertatis dell’indagato a cagione del proposto conflitto di competenza, il bene primario della libertà personale sarebbe piegato alle esigenze processuali di statuire sulla competenza, così vanificando la lettera della legge fondamentale.
Infatti, i provvedimenti sulla libertà, che il giudice deve adottare anche d’ufficio quando rileva che sono mutate le condizioni di applicabilità, sono caratterizzati dalla assoluta urgenza e priorità di assicurare il rispetto delle garanzie legali poste a presidio del bene della libertà personale, sicchØ non patiscono limitazioni dalla pendenza della questione sulla competenza o dal protrarsi della fase processuale, nØ, per il principio di non contraddizione, la priorità riconosciuta al bene della libertà personale può determinare la vanificazione della questione di competenza.
D’altra parte, la questione di competenza, già sottoposta al vaglio della Corte regolatrice con il conflitto ritualmente proposto, non ha trovato alcuna composizione; non va, infatti, dimenticato che, quando ne sia stata ritualmente investita, la Corte di cassazione Ł l’unico giudice legittimato alla risoluzione del conflitto di competenza, a nulla rilevando che, successivamente alla sua denuncia, uno dei giudici confliggenti abbia declinato (in caso di conflitto positivo) o ritenuto (in caso di conflitto negativo) la propria competenza per i provvedimenti cautelari.
Ancora in via preliminare, va rilevata l’irrilevanza della questione della pretesa tardività dell’eccezione di competenza perchØ il giudice ha comunque assunto la declinatoria di competenza che gli spetta di assumere, provvedendo d’ufficio entro il termine legale.
3.1. L’art. 458 cod. proc. pen., sotto la rubrica «Richiesta di giudizio abbreviato», stabilisce, tra l’altro, che: 1. L’imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l’imputato può eccepire l’incompetenza per territorio del giudice. 2. Il giudice fissa in ogni caso con decreto l’udienza in
camera di consiglio per la valutazione della richiesta, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3, 5 e 6-ter, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all’articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio immediato ».
3.2. Dal chiaro tenore della disposizione emerge che la parte, che voglia richiedere il giudizio abbreviato a seguito di immediato, deve formulare in detto atto – e, quindi, nel detto termine la relativa eccezione.
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che «in tema di giudizio abbreviato instaurato dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, l’eccezione di incompetenza territoriale deve essere fatta valere necessariamente con la richiesta di definizione con rito abbreviato, in quanto, l’art. 458, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., lì dove precisa che l’imputato “può” eccepire l’incompetenza, non sottintende che tale facoltà sia esercitabile anche in un momento diverso, ma specifica la possibilità di proporre l’eccezione in deroga alla regola generale dettata dall’art. 438, comma 6bis , cod. proc. pen. che, in relazione al giudizio abbreviato richiesto in udienza preliminare, preclude di dedurre l’incompetenza stessa» (Sez. 1, n. 35743 del 04/06/2021, COGNOME, Rv. 281902).
3.3. ¨ diverso il caso quando la questione di competenza Ł rilevata dal giudice; in questo caso, non operando il termine, stabilito per il solo l’imputato dall’art. 458, comma 1, cod. proc. pen., si deve fare riferimento all’udienza camerale che Ł stata appositamente fissata per decidere sull’istanza di giudizio abbreviato.
Il termine, stabilito dall’art. 458, comma 1, cod. proc. pen., per sollevare l’eccezione, termine che coincide con la richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall’imputato, non Ł, infatti, applicabile al rilievo ufficioso poichØ il giudice Ł chiamato a decidere, così preliminarmente verificando anche la propria competenza, soltanto all’udienza camerale appositamente fissata, nØ può essere limitato dall’inattività della parte nei propri doveri di verifica dei presupposti processuali.
La decadenza della possibilità di proporre la questione di competenza, derivante dalla mancata proposizione di essa unitamente alla richiesta di giudizio abbreviato, Ł, infatti, espressamente prevista soltanto per l’imputato, sicchØ non ha riflessi sui poteri del giudice.
Ciò lo si comprende anche esaminando il testo della disposizione che, con formula del tutto sovrapponibile a quella prevista in casi analoghi, precisa che «qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza», ricollegando la pronuncia non tanto all’eccezione di parte, quanto al momento processuale dell’udienza camerale fissata per il giudizio abbreviato.
3.4. NØ, d’altra parte, potrebbe negarsi al giudice investito del giudizio abbreviato a seguito di immediato, di verificare la propria competenza solo perchØ un altro giudice, il GIP che ha emesso il decreto di giudizio immediato, ha invece ritenuto di essere competente.
Anzitutto, non risulta positivamente trascritta una regola di tale eccezionale tenore e, anzi, alla luce della regola generale dell’art. 21 cod. proc. pen. e del successivo art. 22, comma 3, cod. proc. pen., risulta ribadito che «dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente».
Venendo alla questione di competenza, Ł utile ricordare che l’art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 detta le regole per la determinazione della competenza per territorio in relazione al «reato tributario», stabilendo un criterio di carattere generale, valido ratione materiae per tutti i reati tributari
e che sopporta due eccezioni, come reso evidente dalla clausola di salvezza contenuta nel comma
1.
Stabilisce, come criterio di carattere generale, che la competenza per territorio nei reati tributari si determina ai sensi dell’art. 8 cod. proc. pen., secondo le regole generali valide per i reati comuni, prevedendo che, qualora la competenza per territorio non possa essere determinata ai sensi dell’art. 8 del codice di rito, Ł competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
4.1. Dal chiaro dato testuale della norma discende che, nei reati tributari, non si applicano le regole suppletive di cui all’art. 9 cod. proc. pen., in quanto l’unica regola suppletiva applicabile e che rende autosufficiente la disposizione in esame Ł quella del luogo di accertamento del reato a norma dell’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000.
4.2. Tale criterio generale non si applica in due casi:
a) nel caso dei reati tributari c.d. ‘in dichiarazione’ che sono quelli previsti dal capo I del titolo II del citato decreto, per i quali Ł competente il giudice del luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, poichØ in tale luogo, secondo l’espressa previsione dell’art. 18, comma 2, il reato si considera consumato;
b) nel caso del reato dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, poichØ, nell’ipotesi di plurima emissione di fatture nel medesimo periodo di imposta, il reato si considera unico nonostante la pluralità delle condotte: l’art. 18, comma 3, prevede che, qualora le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti siano stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, la competenza Ł attribuita al giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l’ufficio del Pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’art. 335 cod. proc. pen. Tale criterio legale, che ripete con gli opportuni adattamenti quello contemplato dall’art. 9, comma 3, cod. proc. pen., trova applicazione solo nel caso di emissione plurima di fatture, nel medesimo periodo di imposta e in luoghi rientranti in diversi circondari; viceversa, nel caso in cui le fatture siano state emesse, in relazione al medesimo periodo di imposta nel medesimo luogo ovvero in luoghi diversi e non determinabili si avrà riguardo, ai fini della determinazione della competenza, al luogo di consumazione o a quello di accertamento del reato.
Quanto alla competenza per il reato dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, deve rilevarsi che, in assenza di certezza sul luogo di consumazione del reato (che non può essere automaticamente individuato in quello della sede formale delle società utilizzate come mero schermo per l’emissione di documenti fiscali non rispondenti a reali operazioni economiche), deve trovare applicazione il criterio residuale indicato dall’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, che stabilisce la competenza del giudice del luogo di accertamento del reato, corrispondente in questo caso al Tribunale di Asti (dove sono state svolte le relative indagini e compiute le valutazioni degli elementi probatori acquisiti: Sez. 3 n. 43320 del 2/07/2014, COGNOME, Rv. 260992).
Gli atti devono pertanto essere trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, individuato come competente.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Asti, cui dispone trasmettersi gli atti. Manda alla canceleria per gli adempimenti di cui all’art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 21/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME