Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3420 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3420 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: RAGIONE_SOCIALE BRESCIA nei confronti di:
GUP TRIBUNALE BERGAMO
con l’ordinanza del 13/09/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare la competenza del GUP Tribunale di Brescia con riferimento ai capi a), b), c), d), e), h), o) e p) e la competenza per territorio del GUP Tribunale di Bergamo con riguardo ai residui reati, oggetto dei capi f), g), I), m), n), r) e s). Con conseguente trasmissione degli atti a ciascuno dei detti Uffici nei limiti delle imputazioni di rispettiva competenza.
uditi i difensori
Avv.ssa NOME COGNOME che ha concluso, per NOME COGNOME chiedendo di dichiarare la competenza del GUP del Tribunale di Brescia per i capi da a) a d), per capo h) e e per i capi da o ) a q), e riportandosi per NOME COGNOME alle richieste di cui alla memoria depositata dall’Avv. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 16 gennaio 2024, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo dichiarava la propria incompetenza in sede di udienza preliminare, nel procedimento penale nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, a carico dei quali erano state elevate molteplici imputazioni dei reati (in parte in concorso riferito solo ad alcuni degli imputati) di corruzione (capi A e O), di favoreggiamento dell’ingresso illegale di cittadini stranieri (capi C e D), di favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri (capi B, E, F e P), di falsità in atti e dichiarazioni (capi G, H, M, N, O, Q e S) e di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio (capo R).
A ragione, rilevava, che la competenza, a mente dell’art. 328, comma 1quater, in relazione all’art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., spettava al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale distrettuale di Brescia, quale giudice funzionalmente competente in ordine al reato di cui all’art. 615-ter, cod. pen., connesso ai sensi dell’art. 12, lett. b) cod. proc. pen., per il quale era stata esercitata separatamente l’azione in quella sede nei confronti di NOME COGNOME.
Il G.U.P. aggiungeva che, concorrendo all’evidenza COGNOME COGNOME e COGNOME con COGNOME nella condotta di cui all’art. 615-ter, cod. pen., tutti i reati contestati non solo a quest’ultimo, ma anche ai primi tre subivano la vis attractiva, quanto all’individuazione della competenza dell’Ufficio distrettuale di Brescia.
Infine, con riguardo al reato di rivelazione del segreto di ufficio addebitato solamente a NOME COGNOME (capo R), il GUP precisava che veniva anche a questi contestata l’indebita interrogazione del sistema di protocollo informatico, mentre, con riferimento a tutte le contestazioni mosse a NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME evidenziava che le posizioni di costoro erano “trascinate da quelle degli altri imputati concorrenti nel reato”.
Con ordinanza, pronunziata in data 13 settembre 2024 all’udienza preliminare conseguentemente istaurata davanti al G.U.P. Tribunale di Brescia, tale giudice, sollevava conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen., con riguardo alle imputazioni ascritte ai capi F, L, M, N, R e S, ritenendo per esse la competenza del Tribunale di Bergamo, in quanto i reati era stati commessi nel circondario di tale Tribunale ed essi, alla stregua del contenuto delle relative imputazioni, in ogni caso non risultavano connessi, sotto alcune delle ipotesi di cui all’art. 12, cod. proc. pen, agli altri reati, la cui competenza, in ipotesi
avrebbe potuto attribuirsi al Tribunale di Brescia per la evocata vis attractiva distrettuale.
Relativamente ai restanti reati, contestati ai capi A, B, C, E, H, O, P e Q, conclusivamente riteneva che la questione concernente la competenza andava rimessa, ai sensi dell’art. 24-bis, cod. proc. pen., alla Corte di cassazione, rilevando che l’attribuzione di tale competenza per i reati in questione, alla sede distrettuale di Brescia o a quella di Bergamo, implicava la risposta a due quesiti.
Il primo concernente la possibilità che la connessione teleologica di cui all’art. 12, lett. c), cod. proc. pen., valga quale criterio per individuare il giudice competente, nel caso di procedimenti pendenti in diverso stato e grado, anche quando la finalità della condotta non sia ricavabile dalla formulazione dei capi di imputazione, quanto al reato fine e a quello mezzo, ma sia desumibile dagli atti.
Il secondo afferente all’applicabilità del disposto di cui all’art. 328, comma 1quater, cod. proc. pen., anche nell’ipotesi di plurimi reati tra loro avvinti dalla connessione di cui all’art. 12 lett. c), cod. proc. pen., qualora il rapporto di mezzofine con il reato che radica la competenza funzior 2,ale riguardi solamente alcuni di detti reati e non vi sia identità fra gli autori dei plurimi reati fine e reati mezzo.
4. In sede di conclusioni scritte, il Procuratore generale in data 11 novembre 2024 ha chiesto di dichiarare la competenza del GIP del Tribunale di Brescia per le imputazioni di cui ai capi A), B, C), D), E), H), O, P) e Q), e quella del GIP del Tribunale di Bergamo per le imputazioni di cui ai capi F), G), L, M, N), R) e S). L’Avv. NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME, con atto trasmesso il 21 novembre 2024, ha chiesto di dichiarare con riguardo all’imputazione ascritta alla stessa la competenza del G.I.P. del Tribunale di Bergamo. L’Avv. NOME COGNOME con atto trasmesso il 27 novembre 2024, ha chiesto di dichiarare con riguardo all’imputazione contestata a Gjoka Ndue la competenza del G.I.P. del Tribunale di Bergamo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente rilevato, ai fini della corretta qualificazione del mezzo esperito nella sottoposizione della questione sulla competenza a questa Corte, che il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 24-bis cod. proc. pen. costituisce uno strumento preventivo volto a dirimere anticipatamente le questioni sulla competenza territoriale, sicché non può operare quando sia stata emessa una sentenza dichiarativa di incompetenza, dovendo in tale caso il giudice indicato come competente e che però non si ritenga tale, esperire conflitto di competenza ai sensi dell’art. 30, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 22304 del 14/03/2024, Rv. 286438 – 01).
Nel caso di specie, dopo la pronuncia della sentenza di incompetenza del GUP di Bergamo, il GUP di Brescia ha rimesso la risoluzione della questione della competenza per tutte le imputazioni alla Corte di cassazione, anche se ha qualificato il rimedio esperito per una parte di tali imputazioni come proposizione del conflitto di cui all’art. 30, cod. proc. pen., proc. pen., e per la restante parte invece come rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 24-bis, cod. proc. pen.
Con riguardo alle imputazioni elencate a proposito dell’esperimento di tale ultimo rimedio, tuttavia, il GUP di Brescia, nella motivazione del suo provvedimento, ha richiamato, in termini adesivi, i principi giurisprudenziali sulla possibilità di individuare la competenza attraverso la sola formulazione dei capi di imputazione e ha mostrato di escludere tale possibilità nella specie, quanto alla rilevazione del nesso teleologico ai sensi dell’all’art. 12, lett. c), cod. proc. pen., individuandolo come il solo idoneo, per i reati di cui trattasi, a determinare lo spostamento della competenza dalla sede di Bergamo a quella di Brescia.
Sicché anche per tali reati, alla base della rimessione della decisione della questione alla Corte di cassazione, si coglie quella ricusazione della competenza da parte del secondo giudice che dà luogo alla proposizione del conflitto negativo di competenza, secondo i requisiti all’uopo richiesti dall’art. 28, cod. proc. pen.
Dunque, per tutte le imputazioni, alla stregua di una corretta qualificazione giuridica, va ritenuta la proposizione di un conflitto di competenza ai sensi dell’art. 30, cod. proc. pen., del quale sussistono tutte le condizioni di ammissibilità.
Tale conflitto va risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Brescia, e segnatamente per la fase dell’Ufficio-Gip presso tale Tribunale, quanto alle imputazioni di cui ai capi A), B, C), D), H), O, P) e Q), mentre per le imputazioni di cui ai capi E), F), G), L, M, N), R), S), deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di L~, e segnatamente per la fase dell’Ufficio G.I.P. presso tale Tribunale. GLYPH C 25 1 ‘ 1*
Il provvedimento che solleva conflitto inquadra correttamente gli snodi che vengono in rilievo ai fini della risoluzione della questione sulla competenza:
Ciò con particolare riguardo alla necessità di attenersi ai seguenti principi:
in tema di competenza territoriale, l’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., prevede, quanto ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva degli ordinari criteri determinativi della competenza; tale norma pertanto esercita una vis attractiva nei confronti dei reati per cui opera la connessione, anche quando essi risultino di maggiore gravità; da ciò consegue che la competenza della procura distrettuale e correlativamente del giudice per le indagini preliminari distrettuale, legittimamente radicata
in relazione a un delitto previsto dall’art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen., si estende anche a tutti i reati connessi e a tutti gli imputati per tali reati (Sez. 1, n. 12141 del 01/03/206, COGNOME, Rv. 233869);
l’operatività di tali principio però deve rapportarsi, nei procedimenti soggettivamente cumulativi, al successivo insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte, fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, ma solamente se le imputazioni, in relazione alle quali viene rilevato il vincolo della continuazione riguardino lo stesso o – se sono più di una – gli stessi imputati, (Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, Bianco, Rv. 275519 – 01); di contro, tale limite non opera nel caso della configurazione della connessione teleologica prevista dall’art. 12, lett. c), cod. proc. pen., essendo questa invece idonea a determinare lo spostamento della competenza, anche in assenza dell’identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Rv. 271223 01); quest’ultima ipotesi comporta la necessità di accertare che l’autore del reato-mezzo, al momento della consumazione, abbia avuto presente, in termini rappresentativi e volitivi, l’oggettiva finalizzazione della condotta alla commissione o all’occultamento del reato-fine (Sez. 2, n. 44678 del 16/10/2019, COGNOME, Rv. 278000 – 02);
la competenza in tutte le ipotesi e quindi anche in quella per connessione, va individuata avuto riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che essa non contenga rilevanti errori, macroscopici e immediatamente percepibili; ciò comporta che viene in rilievo un criterio oggettivo dell’individuazione ex ante della . competenza che in quanto tale non ammette valutazioni – tanto più in via prognostica e anticipatorie del possibile merito della decisione – compiute alla stregua dell’esame invece di altri atti (Sez. 3, n. 38491 del 20/06/2024, Silipo, Rv. 287050 – 02; Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Giugliano, Rv. N. 11047, Rv. 273484; Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Novarese, Rv. 264539 – 01; Sez. 4, n. 14699 del 12/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255498);
quanto all’iter dei separati procedimenti in cui possono trovarsi contestati i reati per i quali deve ugualmente operare il criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza costituito dalla connessione, non occorre che essi siano pendenti nello stesso stato e grado del giudizio e che, dunque, sia possibile una riunione tra i procedimenti, fermo restando però che detto criterio non può più operare quando il procedimento per il reato
che dovrebbe esercitare la vis attractiva sia stato già definito con sentenza passata in cosa giudicata, venendo meno in tal caso la coesistenza dei procedimenti (Sez. 2, n. 29110 del 03/05’12019, Salias, 277493-01).
Con riguardo a quest’ultima precisazione, va rilevato che, seguendo la ricostruzione delle vicende processuali esposte nel provvedimento che soleva il , conflitto, risulta che, al momento in cui ha avuto inizio l’udienza preliminare davanti al GUP del Tribunale di Bergamo e questi ha emesso la sentenza di incompetenza, era in corso il giudizio abbreviato davanti al GUP del Tribunale di Brescia per il reato di competenza “distrettuale” di cui all’art. 615-ter, cod. pen., contestato a COGNOME, essendo stata emessa la sentenza di primo grado solamente in data 31 maggio 2024, con riserva del termine di deposito di giorni trenta.
Ad ogni modo, dalla stessa ricostruzione di cui sopra, emerge che per la parte dell’imputazione di cui all’art. 615-ter, cod. pen., mossa in quella sede a Pistone e per cui è intervenuta condanna, la decisione neppure ora è divenuta irrevocabile.
Di talché, nel caso di specie, permane la coesistenza dei due procedimenti, in relazione ai quali, pur non avendosi la pendenza nello stesso stato e grado, deve operare il criterio di attribuzione originario e autonomo della competenza per connessione, in presenza dei presupposti che ne legittimano l’applicazione.
Ritornando alle condizioni in cui può riscontrarsi il “nesso teleologico” in sede di individuazione della competenza per connessione, va chiarito che se da un lato, come sopra osservato, occorre tener presente la sola descrizione dei fatti nelle imputazioni, rimanendo dunque al di fuori dall’esame quant’altro desumibile ns dagli atti di indagint dall’altro non solo non rileva la mancata contestazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 2, cod. pen., afferendo ciò alla sola qualificazione giuridica, ma anche si impone una lettura complessiva e coordinata del contenuto di tutte le imputazioni, quale riferimento oggettivo della completa ricostruzione contestata e all’esame del giudice, con la quale ci si deve confrontare.
La finalizzazione, alla base del nesso teleologico, non necessita che il reato fine, una volta posto in essere quello mezzo, venga integrato in tutti gli elementi costituitivi della fattispecie e che sia perseguibile penalmente; né la relazione richiesta risulta incompatibile con una sequenza di più reati-fine e/o reati-mezzo.
Tenendo conto di tutte le osservazioni che precedono, con riguardo alla imputazione di cui all’art. 615-bis, cod. pen., mossa nell’altro procedimento, ed a quelle mosse nel procedimento oggetto del conflitto ai capi A, B, C), D), H), O), P) e Q), è possibile individuare, seguendo il contenuto descrittivo delle imputazioni, un rapporto di mezzo-fine fra il primo reato e gli altri reati, in grado di determinare, per questi ultimi e per tutti gli imputati ai quali gli stessi sono stati contestati,
spostamento della competenza nella sede distrettuale, per effetto della vis attractiva da riconoscere al reato-mezzo di cui all’art. 615-bis, cod. pen.
Al riguardo, va anzitutto constatato che l’imputazione di tale reato configura condotte poste in essere da COGNOME, nell’attività di appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso la Polizia di frontiera dell’aeroporto Orio al Serio di Bergamo, costituite da accessi abusivi al sistema informativo “Banca dati SDIWEB2, all’esplicitato “fine di accedere a informazioni riservate relative a persone coinvolte a vario titolo nell’indagine di pui al P.P. 5028/2020 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia”, procedimento, questo, individuabile proprio in quello in cui risultano ora elevate le altre contestazioni in esame.
La suddetta rappresentazione del fine della condotta di cui all’art. 615-bis, cod. pen., va posta in relazione con quella che maggiormente la definisce, anzitutto nelle imputazioni di corruzione, rispettivamente mosse ai capi A e O, contestate anche al medesimo COGNOME quale pubblico ufficiale nelle stesse qualità di cui sopra, impegnato a favorire anche alcuni degli stessi cittadini stranieri la cui posizione di ingresso o permanenza irregolare, secondo quanto ancora specificato nelle imputazioni di cui ai capi A, B, C e D, era curata dalla coimputata degli stessi reati COGNOME titolare di un’agenzia di disbrigo pratiche in favore di cittadini stranieri, nonché, quanto ai capi C e D, anche da COGNOME, operante per la stessa agenzia.
I capi B, C e D, del resto, richiamano espressamente quale mezzo per la consumazione dei reati di favoreggiamento dell’immigrazione e della permanenza illegale ascritti anche a Pistone, proprio la sua tondotta di strumentalizzazione delle funzioni illustrata al capo A, comprendente, secondo la lettura coordinata del contenuto di tutte le imputazioni, pure quella di accesso abusivo al sistema informatico, nei modi e per i fini di cui all’addebito del reato di cui all’art. 615-ter cod. pen.
Il pactum sceleris con il pubblico ufficiale COGNOME, che nel caso dell’imputazione di cui al capo O coinvolgeva anche l’ispettore COGNOME in servizio presso lo stesso ufficio, viene rappresentato, in particolare nel capo A, in forma sistematica, tramite il doppio schema tipico del reato di corruzione, con ripetute dazioni – secondo la configurazione dell’esecuzione istantanea o frazionata individuate solo quanto alle date e, dunque riferibili all’intera prestazione del pubblico ufficiale, sempre nel periodo in cui egli effettuava le interrogazioni illegali ascritte ai sensi dell’art. 615-bis, cod. pen., riguardanti anche le stesse persone menzionate negli altri capi e con date di tali accessi anche corrispondenti a quelle delle operazioni di ingresso o permanenza illegale come indicate in tali capi.
Dunque, la descritta finalizzazione della condotta dell’accesso illegale al sistema informativo, ne rivela oggettivamente e secondo la rappresentazione della
volontà dei suoi autori, la natura di reato fine rispetto agli altri sopra menzionati, costituiti in successione da quelli di corruzione (capi A e O), di favoreggiamento dell’ingresso illegale dei cittadini stranieri (capi C e D), di permanenza illegale dei medesimi cittadini (capi B e P) e di falso ascritto ai soli pubblici ufficiali (capo Q), quale modalità esecutiva del pactum sceleris (in particolare descritto al capo O).
Per quanto riguarda, poi, l’imputazione del reato di cui all’art. 480 cod. pen., ascritta al capo H al solo COGNOME, la vis attractiva del reato di competenza distrettuale viene ad operare già per la connessione ai sensi dell’art. 12 lett. b), cod. proc. pen., alla stregua degli indicatori oggettivi del medesimo disegno criminoso che risultano chiaramente rappresentati dalla descrizione dei fatti.
Ne discende che la competenza per le imputazioni di cui ai capi A, B, C, D, H, O, P e Q deve essere attribuita all’Ufficio-GIP del Tribunale di Brescia.
Diversamente per i reati ascritti nei restanti capi di imputazione, nessuno dei quali vede imputato COGNOME non è dato cogliere la connessione ai sensi dell’art. 12 lett. c), cod. proc. pen., la sola che potrebbe consentire lo spostamento della competenza alla sede di Brescia da quella di Bergamo, presso cui, secondo l’applicazione degli ordinari criteri, risulta il radicamento della competenza.
Ed invero, la descrizione contenuta nelle imputazioni contestate ai capi E, F, G, L, M, N, e S, anche quando fa riferimento a diverse operazioni in cui talvolta compare anche menzione dell’Ufficio di polizia di frontiera o di incombenze ad esso astrattamente riferibili, non delinea un chiaro e oggettivo rapporto di mezzo -fine riferibile proprio alla strumentalizzazione dell’accesso al sistema informativo addebitato a Pistone con l’imputazione del reato di cui all’art. 615-bis, cod. pen.
Sicché, in tal caso il “nesso teleologico” potrebbe essere rilevato solamente attraverso non consentiti apprezzamenti valutativi basati su atti di indagine.
Ne deriva che, quanto alle imputazioni mosse ai capi E, F, G, L, M, N, R e S, va dichiarata la competenza dell’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Bergamo.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Brescia per le imputazioni di cui ai capi A), B, C), D), H), O, P), Q) e dichiara la competenza del Tribunale di Bergamo per le imputazioni di cui ai capi E), F), G), L, M, Dispone la trasmissione degli atti ai Tribunali di Brescia e Bergamo. Così deciso il 03/12/2024.