Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45840 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45840 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE DI CATANIA nei confronti di:
GIP TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, GIP TRIBUNALE DI GENOVA
con l’ordinanza del 07/06/2023 del GIP TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
preso atto delle conclusioni rassegnate per iscritto, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 de 2020 e succ. modd., dal PG, NOME COGNOME, che ha chiesto pronunciarsi la declaratoria di competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Si premette che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, con decreto del 15 aprile 2023, aveva disposto il fermo di alcune persone, indagate in ordine al reato di associazione per delinquere (capo 1) e a molteplici reati di cui all’art. 12, commi 3 e 3-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Il provvedimento di fermo era stato eseguito in diverse zione del territorio italiano, con conseguenti convalide emesse dai Giudici per le indagini preliminari di vari Tribunali (Cuneo, Ivrea, Asti, Rimini, Pavia), nonché con provvedimenti di diniego di convalida resi dai Giudici per le indagini preliminari di altri Tribunal (Savona, Genova e La Spezia). Alcune delle indicate Autorità giudiziarie avevano applicato ai fermati misure cautelari, ma in ogni caso erano seguite la dichiarazione di incompetenza per territorio e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.
1.1. Con particolare riferimento a questo procedimento, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza del 26 maggio 2023, aderendo alle indicazioni formulate dal Pubblico ministero presso quella sede, dopo aver applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a conoscere del procedimento per essere competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania anche in ordine ai reati riferiti al suddetto indagato, ossia il reato associativo di cui al capo 1) e i reati fine 46), 53), 62) 63) e 64): ciò, innanzi tutto, perché il reato più risalente fra quelli connessi d pari gravità, ossia il reato di cui al capo 2), risultava consumato in Catania.
1.2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, investito dal Procuratore della Repubblica presso quella sede, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., con la richiesta di misura cautelare nei confronti dell’indagato, ha proposto, reiterandolo, conflitto di competenza con ordinanza del 7 giugno 2023.
In tale direzione ha, anzitutto, rilevato che, in relazione ai fatti oggetto dell richiesta da esitare, il Pubblico ministero aveva già formulato in precedenza una parziale autonoma richiesta di adozione di misura cautelare nei confronti del medesimo indagato, all’epoca non attinto da fermo, e in quel procedimento era stata emessa il 5 maggio 2023 ordinanza con cui era stato sollevato conflitto negativo di competenza: e, siccome le ragioni poste a base del conflitto erano esattamente le stesse, delle medesime ha fatto richiamo.
Secondo la corrispondente prospettazione, tra il reato associativo e i reati scopo sussiste la connessione prevista dall’art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., poiché dall’imputazione emerge che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall’adesione a esso, un determinato soggetto aveva già individuato,
nell’ambito di un generico programma criminoso, uno o più specifici fatti di reato, da lui effettivamente commessi, inserendosi l’apporto di ciascun associato nell’ambito di un progetto criminale esattamente individuato e dal contenuto definito, sussistendo gli indicatori di una programmazione unitaria (la violazione della medesima norma, avvenuta in rapida successione, in tempi e in luoghi sempre identici, il medesimo modus operandi, il riferimento, in larga parte, agli stessi agenti).
Si è aggiunto che l’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. prevede una deroga degli ordinari criteri della competenza territoriale, esercitando una vis attractiva nei confronti dei delitti connessi anche quando questi risultino di maggiore gravità, attribuendoli alla competenza della procura distrettuale; quando, poi, non sia possibile individuare il luogo ove si è costituita o radicata l’associazione, vanno presi in esame, ex art. 16 cod. proc. pen., i reati connessi, in ordine di decrescente gravità; se neppure per essi è possibile individuare il luogo di realizzazione della condotta o di parte di essa, occorre applicare i criteri suppletivi indicati dall’art. 9, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Posta tale base, dal momento che il reato oggetto di contestazione al capo 1) è stato annoverato tra quelli contemplati dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e che esso è stato ritenuto connesso con ì reati contestati dal capo 2) al capo 70), si è concluso dal suddetto Giudice per le indagini preliminari che la competenza dovesse stabilirsi secondo il criterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 1, cod. proc. pen., ovvero con riferimento all’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’emissione, luogo individuato in Ventimiglia, ultimo luogo del territorio nazionale in cui era avvenuta una parte dell’azione, atteso che il programma associativo aveva a oggetto il sistematico trasferimento dei migranti in altro Stato proprio INDIRIZZO, con conseguente competenza, rispetto al reato associativo, del Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Genova, che, in tale prospettiva, dovrebbe attrarre, ai sensi degli artt. 12 e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., anche i reati satellite di cui ai capi da 2) a 70).
Siccome, rispetto alla prospettata competenza dell’Autorità giudiziaria di Genova, aveva già sollevato il conflitto, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ne ha, con l’ordinanza in esame, replicato la proposizione.
1.3. Il Procuratore generale, ha rassegnato la requisitoria scritta, ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall’art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché, ulteriormente, dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e, dato atto di avere prospettato la medesima soluzione nei procedimenti paralleli, ha reiterato la richiesta di declaratoria di competenza del Giudice per le indagini preliminari di Catania.
Il conflitto è carente di attualità dovendo – la competenza territoriale reputarsi già regolata a seguito della decisione intervenuta in precedente conflitto con individuazione del giudice competente nel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, decisione avente effetto per il complessivo procedimento, comprendente anche ai reati per i quali esso è stato riproposto.
2.1. Deve, invero, prendersi atto che, con sentenza n. 43675 del 13/07/2023, questa stessa Sezione della Corte di cassazione, risolvendo il conflitto fra il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania e i Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, sollevato con la richiamata ordinanza del 5 maggio 2023, ha affermato la competenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania.
Per opportuna completezza si segnala che la richiamata decisione ha affermato, fra l’altro, quanto segue: in ipotesi di reati connessi, la competenza per territorio si stabilisce tenendo conto della contestazione formulata dal Pubblico ministero, salvo che questa contenga errori di portata macroscopica e immediatamente percepibili; dall’imputazione provvisoria, nel caso in esame, si trae che fra i reati fine e la fattispecie associativa sussiste un rapporto di connessione rilevante ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., tale da legittimare lo spostamento della competenza per territorio, a prescindere dall’identità fra gli autori dei reati fine e quelli del reato mezzo; essend contestato uno dei reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., unitamente ad altre fattispecie connesse, assume preminenza la competenza stabilita per detto reato, idoneo a esercitare la vis attractiva nei confronti di quelli connessi, anche se più gravi; non essendo, tuttavia, possibile determinare la competenza per territorio con riferimento al reato associativo, essa deve essere determinata secondo le regole dell’art. 16, comma 1, cod. proc. pen., in base al luogo di commissione dei reati via via più gravi e – in caso di pari gravità – in relazione al primo reato; siccome i reati fine concernono la medesima fattispecie incriminatrice, aggravata dalle stesse circostanze (ovvero quella di cui all’art. 12, commi 3, lett. d, e 3-ter, lett. b, d.lgs. n. 286 del 1998), deve aversi riguardo alla più risalente fra le condotte contestate, individuata in quella descritta al capo 2) della rubrica, commessa in Catania nei mesi di marzo e aprile dell’anno 2021. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Tanto assodato, è da ricordare che, in tema di conflitto negativo di competenza, la Corte di cassazione non è vincolata, sotto il profilo oggettivo, all’osservanza dei limiti connaturati alle prospettazioni contenute negli atti che propongono la questione di competenza. Tale proposizione è corroborata dalla considerazione che l’attribuzione ordinamentale della potestà regolatrice della
competenza (ex art. 65, primo comma, r.d. n. 12 del 1941) – per la peculiare funzione istituzionale che le è propria, connotata sul piano processuale da incisivi poteri di accertamento ufficioso (ex art. 32, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.) – affranca la Corte di cassazione, quando sia investita del conflitto dal giudice territoriale, dall’osservanza dei limiti connaturati al principio dell domanda. Effetto coerente e ulteriore di tale rilievo è che il regolamento deve investire – non solo gli specifici reati e le specifiche posizioni giuridiche oggett delle reciproche declinatorie della competenza, bensì – anche ogni altra imputazione ad essi connessa (cfr. Sez. 1, n. 33379 del 23/06/2015, Marketing, Rv. 264619 – 01; Sez. 1, n. 19390 del 13/12/2016, dep. 2017, confl. comp. in proc. Albertini, non mass.).
Conseguenza coerente del principio ora riaffermato è che, con la sentenza n. 43675 del 13/07/2023, la Corte ha già regolato la competenza nell’intero procedimento sopra identificato, prendendo in esame la questione e risolvendola con l’affermazione della competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania.
2.3. Alla stregua delle svolte considerazioni il conflitto deve essere dichiarato inammissibile nel senso che – essendo stata già regolata in forza della precisata sentenza la competenza territoriale – l’ulteriore contrasto fra i giudici suindicati non è suscettibile di essere ulteriormente coltivato, in quanto la statuizione pronunciata dalla citata sentenza spiega effetti per l’intero procedimento.
Gli atti vanno, dunque, trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, già dichiarato territorialmente competente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il conflitto per essere stata la competenza territoriale già regolata, con sentenza del 13.07.2023, dalla Corte di cassazione a favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania a cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 15 settembre 2023