Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2191 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2191 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
Sul conflitto di competenza sollevato da:
Tribunale Napoli Nord con ordinanza del 25.6.2025
nel procedimento penale a carico di
NOME, nato in Grecia DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Maratea il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
Buonvino NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Napoli, il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOMENOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a San NOME Vesuviano il DATA_NASCITA
Casertano NOME, nato a Villaricca il DATA_NASCITA
NOMECOGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Villaricca il DATA_NASCITA
Del COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
NOME, nato a Afragola il DATA_NASCITA
NOME, nato a Formia il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Itri il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Vimercate il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
NOME, nato a Mugnano di Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOMENOME nato a Casal di Principe il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
Scacco NOME, nata a Velletri il DATA_NASCITA
COGNOME NOMENOME nato a Casa! di Principe DATA_NASCITA
NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
Comune Di Casal Di Principe
avverso l’ordinanza del 7.10.2024 del Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di Napoli Nord
RITENUTO IN FATTO
1.A seguito delle decisioni emesse dal Tribunale di Napoli il 7 ottobre 2024 e dal Tribunale di Napoli Nord con ordinanza del 25 giugno 2025, è sorto conflitto negativo dì competenza nel procedimento in origine iscritto al n. 29594/NUMERO_DOCUMENTO RGNR (cui sono stati riuniti i procedimenti n. 37367/2017, n. 4636/2019 e n. 3405/2021 RGNR) della Procura Distrettuale Antimafia di Napoli.
Al fine di una migliore comprensione, deve premettersi che nel procedimento in oggetto è stata originariamente esercitata l’azione penale avanti il Tribunale di Santa Maria C.V. nei confronti di più soggetti, imputati di plurime ipotesi di reato. Il menzionato Tribunale ha dichiarato l’incompetenza territoriale per i reati contestati ai capi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 42, 44 e 45. Di seguito, vengono sinteticamente riportati i capi di imputazione oggetto della trasmissione per competenza, con i relativi imputati:
11) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME., COGNOME NOME., COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.- art. 416 comma 1, 2, 3, 5, 416 bis comma 1 cod. pen. – In Caserta, Napoli e Roma ed altri luoghi sino a tutto il 2019
12) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.- artt. 319, 321, 416 bis comma 1 cod. pen. Commesso in Villa Literno (CE) il 19.7.2018
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME. – artt. 110, 81 cpv, 323, 318, 319, 320, 321, 416 bis comma 1 cod. pen. – In Napoli, Roma ed altri luoghi dal gennaio 2018 all’aprile 2019
COGNOME NOME e COGNOME NOME – artt. 110, 629 e 416 bis 1 cod. pen. – In Napoli dal gennaio 2018 all’aprile 2019
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME V., COGNOME M. – artt. 81, 319, 320, 321, 416 bis.1 comma 1 cod. pen. – In Napoli e altri luoghi nel settembre 2018
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME. COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME – artt. 81 cpv, 318, 319, 320, 321, 416 bis.1 comma 1 cod. pen. – In Napoli e Roma in plurime occasioni sino al 2020
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME L. – artt. 81, 110, 512 bis, 416 bis comma 1 cod. pen. – In Napoli nelle date indicate
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME F. – artt. 81 cpv, 110, 512 bis, 416 bis comma 1 cod. pen. In Napoli 1’11.3.2016 e per COGNOME NOME il 16.10.2018
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME V. – artt. 81 cpv, 110, 512 bis, 416 bis comma 1 cod. pen. – In Napoli nelle date indicate
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME L. – artt. 81 cpv, 110, 512 bis, 416 bis comma 1 cod. pen. – In Napoli nelle date indicate
COGNOME NOME, COGNOME NOME, Buonvino G. – artt. 81 cpv, 110, 512 bis, 416 bis comma 1 cod. pen. – In Napoli 17.2.2014
COGNOME NOME, COGNOME SNOME, Scacco D., COGNOME V., COGNOME G. -artt. 81 cpv, 110, 512 bis, 416 bis comma 1 cod. pen. – In Napoli e Roma il 15.1.2019
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME., COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.- artt. 81 cpv, 110, 112 nn. 1, 2, 648 ter.1, 416 bis.1 cod. pen. -In Caserta, Napoli e Roma ed altri luoghi dall’anno 2015 e almeno sino a tutto l’anno 2019
COGNOME NOME – artt. 81, 326, 378, 416 bis.1 comma 1 cod. pen. In Torre del Greco e Napoli il 7 e 8 dicembre 2018
COGNOME NOME, Casertano M. e NOME NOME – artt. 81, 110, 326, 378, 416 bis.1 comma 1 cod. pen. – In Napoli e Giugliano dal 9.12.2018 al 7.1.2019.
Il Tribunale ha ritenuto che, tra quelle elencate, la fattispecie più grave fosse quella di cui al capo 14) relativa al reato di estorsione aggravata commesso in Napoli dal gennaio 2018 al 2.4.2019. Poiché, ai sensi dell’art. 16 comma 1 cod. proc. pen., in caso di più giudici competenti, la competenza va individuata con riferimento al reato più grave e, nel caso di pari gravità, con riferimento al reato
commesso per primo, ha individuato il giudice territorialmente competente nel Tribunale di Napoli, al quale ha disposto la trasmissione degli atti.
2. La decisione del Tribunale di Napoli
Il Tribunale di Napoli ha osservato che la lettura dell’imputazione di cui al capo 14) evidenzia che il Pubblico ministero ha contestato solo l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., con la conseguenza che la fattispecie più grave non è quella menzionata, bensì quella di cui agli artt. 110, 318, 319, 416-bis cod. pen. contestata ai capi 12 (in Villa Literno – CE, il 19.7.2018), 13 (In Napoli, Roma e altri luoghi dal gennaio 2018 al 2.4.2019), 15 (In Napoli nel settembre 2018), 16 (In Napoli e Roma fino all’aprile 2020) dell’imputazione.
Tra gli episodi corruttivi contestati, il primo in ordine di tempo, è quello commesso in Villa Literno nel luglio 2018. Poiché Villa Literno rientra nella competenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord, ha dichiarato la propria incompetenza rispetto a detti reati e ne ha disposto la trasmissione al Tribunale di Napoli Nord.
3. La diversa decisione del Tribunale di Napoli Nord
Il Tribunale di Napoli Nord ha rilevato che la sentenza del Tribunale di Napoli che ha dichiarato l’incompetenza per territorio è stata appellata dall’imputato COGNOME NOME. La Corte di Appello di Napoli ha annullato la sentenza del Tribunale di Napoli cui ha disposto trasmettersi gli atti. Rispetto a detto imputato, pertanto, la competenza rimane radicata presso il Tribunale di Napoli.
Ha, quindi, osservato che non condivisibile è la motivazione del Tribunale di Napoli in quanto il reato più grave deve ritenersi quello di cui al capo 14) dell’imputazione. Rileva che, dalla descrizione della condotta, si evince che il Pubblico ministero ha inteso contestare anche l’aggravante di cui all’art. 628 comma 3 n. 3 cod. pen., in quanto il fatto è stato commesso da COGNOME NOME, soggetto facente parte di associazione mafiosa e, in particolare, del RAGIONE_SOCIALE. Ne consegue che, essendo la pena massima del delitto di estorsione aggravata pari ad anni 20, tale reato deve ritenersi più grave rispetto alla fattispecie corruttiva che è punita con pena massimo di anni 15 nella forma aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen.
Ha aggiunto che, in ogni caso, ove volesse ritenersi più grave il delitto di corruzione, tra le fattispecie corruttive contestate, quella commessa in precedenza non sarebbe quella di cui al capo 12) bensì quella di cui al capo 13) nel quale il delitto viene contestato come commesso dal gennaio 2018 al 2.4.2019 in Napoli e Roma e nella quale il primo episodio corruttivo è del gennaio 2018.
Il Tribunale di Napoli Nord ha, infine, aggiunto talune argomentazioni relative all’individuazione della prima notitia criminis, tema già affrontato avanti il Tribunale di S. Maria C.V. Avanti detto Tribunale era emerso che in atti esisteva
una relazione di servizio del 21.12.2012, trasmessa dalla Polizia Penitenziaria alla DDA di Napoli il 18.1.2013, nella quale si segnalava che, dall’ascolto dei colloqui tra il detenuto NOME COGNOME e il figlio NOME, emergeva l’invito a recarsi da “NOME” per regolamentare alcune questioni economiche. Ebbene, la DDA sosteneva che tale segnalazione costituiva la ‘notitia criminis dalla quale era scaturito il procedimento che aveva portato all’iscrizione della notizia nel 2018. Il Tribunale argomentava da ciò che il procedimento non poteva essere di competenza del Tribunale di Napoli Nord, posto che detto Ufficio è stato istituito in data 13.9.2013 e che la costante interpretazione delle disposizioni transitorie di cui al decreto legislativo n. 155 del 2012 è nel senso che la modificazione delle circoscrizioni territorialé non influisce sui procedimenti penali pendenti e che la pendenza deve essere determinata con riferimento alla data in cui la notizia di reato è pervenuta agli uffici del P.M.. Nel caso di specie, pertanto, poiché la notizia di reato costituita dalla segnalazione è pervenuta alla DDA di Napoli il 18.1.2013 e, quindi, prima della istituzione del Tribunale di Napoli Nord, la competenza dovrebbe eventualmente rimanere al tribunale di S. Maria C.V.
Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di Napoli Nord.
Il difensore di COGNOME ha depositato due memorie. Nella prima, depositata il 24.9.2025, premesso di condividere l’orientamento espresso dal Tribunale di Napoli Nord in ordine alla competenza del Tribunale di Napoli, ha eccepito la carenza dei requisiti di precisione e determinatezza della richiesta di rinvio a giudizio, chiedendo a questa Corte di rimettere gli atti al Pubblico ministero procedente per effettuare le necessarie emende.
Con la seconda memoria, depositata il 24.10.2025, in replica alle conclusioni del Procuratore generale, ha ribadito la condivisione delle argomentazioni del Tribunale di Napoli Nord ed ha chiesto a questa Corte di volersi pronunciare in via incidentale sulla indeterminatezza della richiesta di rinvio a giudizio con riferimento ai fatti contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
A seguito delle ordinanze del Tribunale di Napoli e del Tribunale di Napoli Nord è sorto conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 28 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., avendo più giudici ordinari rifiutato di prendere cognizione dei medesimi fatti, attribuiti alle medesime persone.
Ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., la competenza per territorio rispetto a procedimenti connessi in relazione ai quali più giudici sono competenti, appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. Il comma 3 della norma citata dispone che, fra
delitti o fra contravvenzioni, si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo.
Nel caso in esame, il reato di cui al capo 12) (corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1, comma 1 cod. pen.) è punito con la pena massima di anni 15 di reclusione (10 anni oltre l’aggravante ex art. 416-bis.1 comma 1 c.p.); il reato di cui al capo 14), è punito con la pena di anni 15 di reclusione ove si consideri contestata la sola aggravante di cui all’art. 416bis.1 (10 anni + 5 anni per effetto dell’aggravante). È, invece, di anni venti (oltre l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1) se si considera contestata qualcuna delle aggravanti di cui all’art. 628, comma 3 cod. pen.
La soluzione del conflitto risiede, pertanto, nella interpretazione del capo 14) dell’imputazione, dovendo verificarsi se possa ritenersi contestata in fatto l’aggravante di cui all’art. 628, comma 3 n. 3) cod. pen.
Questa Corte (Sez. 4, sentenza n. 26798 dell’11/06/2024, Rv 286650-01) ha ritenuto che « per «contestazione in fatto» deve intendersi, conformemente ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità con particolare riguardo alle circostanze aggravanti, una formulazione dell’imputazione che non sia espressa nell’enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell’indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all’imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi (sez. 1, n. 51260 del 8/2/2017, Archinito, 3 Rv. 271261; sez. 6, n. 4461 del 15/12/2016, dep. 2017, Quaranta, Rv. 269615; sez. 2, n. 14651 del 10/1/2013, COGNOME, Rv. 255793; sez. 6, n. 40283 del 28/9/2012, COGNOME, Rv. 253776; sez. 5, n. 38588 del 16/9/2008, COGNOME, Rv. 242027), in maniera che sia coerente anche con il principio di correlazione tra accusa e sentenza.»
Gli elementi di fatto che integrano l’aggravante di cui all’art. 628 c. 3 n. 3 cod. pen. sono costituiti dalla qualità del soggetto agente che deve «fare parte dell’associazione di cui all’art. 416 bis cod. pen.>>
Nel caso in esame, l’imputazione così recita: << COGNOME NOME, quale artefice dell'attività estorsiva in tutte le sue forme, COGNOME NOME, funzionario di RFI e direttore dei lavori, quale suo coautore che ne assecondava il volere sotto il profilo della gestione della procedura amministrativa relativa all'esecuzione dei lavori, approfittando delle difficoltà economiche della società RAGIONE_SOCIALE, venuto a conoscenza che quest'ultima si era aggiudicata il predetto Accordo quadro, e nel totale disinteresse della mandataria PSC ai lavori appaltati, indicando alle persone offese, per un importo stimabile in euro 46.300 la società RAGIONE_SOCIALE quale azienda "di gradimento a RAGIONE_SOCIALE", e prospettando che in
mancanza non si sarebbe dato corso ai contratti applicativi e che in ogni caso i buoni auspici dello COGNOME sarebbero stati forieri della possibilità di continuare a lavorare con RAGIONE_SOCIALE anche in futuro, li costringeva, ad affidare il predetto subappalto, pari al 30% delle lavorazioni TARGA_VEICOLO per un valore complessivo di euro 46.300 alla RAGIONE_SOCIALE, senza che ve ne fosse ragione o utilità per l'appaltatore. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi del clima di intimidazione proveniente dall'appartenenza di NOME COGNOME al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE…circostanza nota ai germani COGNOME, imprenditori campani, ed al fine di agevolarne l'attuazione del programma criminoso, essendone COGNOME NOME capo, nella qualità di imprenditore di riferimento dei capi del RAGIONE_SOCIALE, fazione COGNOME.»
Alla luce del nitido tenore letterale della contestazione, che, nell'ultima parte, descrive tutti gli elementi che integrano l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 cod. pen., precisando che la condotta di minaccia è stata posta in essere da persona, NOME COGNOME, facente parte del RAGIONE_SOCIALE, associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., deve ritenersi che il Pubblico ministero abbia contestato in fatto la menzionata aggravante.
Il reato più grave tra quelli contestati è, quindi, l'estorsione aggravata di cui al capo 14) dell'imputazione commesso in Napoli dal gennaio 2018 al 2.4.2019.
Ne consegue che la competenza territoriale per detto reato e per i reati connessi dinnanzi elencati, si radica presso il Tribunale di Napoli.
Quanto all'istanza della difesa, si osserva che la valutazione in ordine all'osservanza dei requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio sotto il prof della chiarezza e precisione del fatto contestato è del giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 421 cod. proc. pen. ovvero del giudice monocratico ai sensi dell'art. 554-bis comma 5 cod. proc. pen. Nessuna valutazione spetta sul punto, a questa Corte nella presente fase.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti.
Così è deciso, 06/11/2025