Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33651 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33651 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE NAPOLI nei confronti di:
GIP TRIBUNALE SANTA MARIA DI CAPUA VETERE
con l’ordinanza del 10/04/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; Kette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
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-6-e-pa444-19.CODICE_FISCALE,
11-PQ conclude chiedendo volersi dichiarare la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 14/04/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Napoli, dopo avere disposto la separazione delle posizioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME limitatamente ai reati di cui ai capi e) e f) della richiesta di emissione di decret sequestro preventivo (capi 5 e 6 della richiesta di rinvio a giudizio) e avere rigettato d richiesta in ordine a detti capi (in relazione, quindi, rispettivamente alle fattispecie di cui agli artt. 81 cpv., 355 cod. pen. e 81 cpv., 323 cod. pen.), rileva conflitto negativo di competen ad emettere il decreto di sequestro preventivo in relazione ai reati di cui ai capi a), b), c (capi 1, 2, 3 e 4 della richiesta di rinvio a giudizio, rispettivamente per violazione a) deg 81 cpv., 110 cod. pen., 256, comma 1, lett. a) d. Igs. 152/2006, b) degli artt. 61, n.3, 81 c 113, 452-bis, commi 1 e 2, 452-quinquies cod. pen., c) 81 cpv., 113, 674 cod. pen., d) 81 cpv., 113, 734 cod. pen.), di cui alla richiesta del P.m. del Tribunale di Napoli di applicazio nuova misura cautelare a seguito di declaratoria di incompetenza (contestati oltre che ai suddetti anche a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME).
Premette il Giudice remittente che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Sant Maria Capua Vetere ha dichiarato, con sentenza in data 22/03/2024, la propria incompetenza territoriale in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio dei suddetti imputati in ordine summenzionati, ritenendo la sussistenza della connessione ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen., altresì evidenziata dallo stesso P.m. di detto Tribunale nella richiesta di rinvio a giudiz considerando quale reato più grave quello di cui all’art. 323 cod. pen., contestato al capo commesso in Napoli e Pozzuoli (diversamente dagli altri, tutti commessi in Castel Volturno); e che, a seguito di detta declaratoria, il P.m. del Tribunale di Napoli ha avanzato in d 8.4.2024 richiesta di applicazione di misura cautelare reale ex art. 27 cod. proc. pen.
Tanto premesso rileva che: – il suddetto G.u.p. ha errato ad individuare il reato più gra in quello di cui all’art. 323 cod. pen., dovendosi ritenere più grave quello di cui agli art bis, comma 2, 452-quinquies cod. pen.; – lo stesso ha, inoltre, ipotizzato in modo del tutt vago uno spostamento di competenza per connessione, trascurando anche l’inoperatività della disciplina del reato continuato tra fattispecie a base dolosa e fattispecie a base colposa; connessione va individuata solo per i reati di cui ai capi 5) e 6) ( e e f della richi applicazione di nuova misura cautelare), per i quali soltanto opera la competenza del Tribunale di Napoli e va disposta la separazione del procedimento, dovendosi, invece, ritenere l’incompetenza di detto Tribunale per i restanti reati, commessi in Caste! Volturno; – rispett reati di cui ai capi e) e f) non appare necessaria, né sorretta da nuove esigenze cautelari, c non siano già presidiate dal vincolo in atto, l’estensione del sequestro dell’impiant grigliatura sito alla foce dei Regi Lagni, emesso in relazione alle prime quattro ipotes competenza dell’autorità giudiziaria dichiaratasi per esse erroneamente incompetente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandat questa Corte dalle norme successive.
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal Giu remittente.
Invero, non solo la richiesta di misura cautelare reale ex art. 27 cod. proc. pen. si fonda sul fumus delicti in ordine ai reati di cui agli artt. 256 d. Igs. n. 152 del 2006 e 452-bis, quinquies cod. pen., di cui ai capi di imputazione della richiesta di rinvio a giudizio 1) e 2) b della richiesta di misura cautelare), commessi nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ma il G.i.p. del Tribunale di Napoli, a fronte della sentenza di incompetenza territoriale del G.u.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha ritenuto la prop competenza in ordine all’abuso d’ufficio di cui al capo 6) della richiesta di rinvio a giu commesso a Napoli e Pozzuoli (capo f della richiesta di applicazione di misura cautelare) e al connesso delitto di inadempimento di contratti di pubbliche forniture (capo e e 5), disponendo la separazione del procedimento in ordine a detti reati a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME, in relazione ai quali non ha ritenuto di disporre sequestro preventivo.
Il conflitto di competenza va, pertanto, individuato con riguardo alle restanti imputazion quindi con riguardo alla fattispecie di cui agli artt. 256, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 152 del 2006 (capo a o 1), 61, n.3, 81 cpv., 113, 452-bis, commi 1) e 2), 452-quinquies cod. pen. (capo b o 2), 81 cpv., 113, 674 cod. pen. (capo c o 3), 81 cpv., 113, 734 cod. pen. (capo d o 4), tutte commesse in Castel Volturno, facente parte del circondario di Santa Maria Capua Vetere. Ne consegue che la competenza è del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Peraltro, si osserva che il reato più grave veniva erroneamente individuato dal G.u.p. di Santa Maria Capua Vetere nell’abuso d’ufficio sub 6 (o f), punito cori la pena da uno a quattro ann piuttosto che nell’inquinamento ambientale colposo aggravato ai sensi del comma secondo dell’art. 452-bis cod. pen., punito con una pena massima detentiva equivalente alla quale però deve aggiungersi una pena pecuniaria (100.000 euro ridotti di un terzo).
Va, pertanto, disposta la trasmissione degli atti al G.u.p. del Tribunale di Santa Mari Capua Vetere per l’ulteriore corso.
Decidendo sul conflitto proposto dal G.i.p. del Tribunale di Napoli con riferimento ai reati cui ai capi a), b), c) e d) della richiesta ex art. 27 cod. proc. pen. del Procuratore Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dichiara la competenza del G.u.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2024.