Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28920 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28920 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GIUDICE DI PACE GENOVA nei confronti di:
TRIBUNALE GENOVA
con l’ordinanza del 05/02/2024 del GIUDICE DI PACE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letteieeRt4te le conclusioni del PG NOME COGNOME (0 · “”
udito ildifensore
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 15/03/2023 il Tribunale di Genova dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Giudice di pace di Genova, in ordine al reato di c all’art. 651 cod. pen., ascritto a COGNOME NOME.
Il Giudice di pace di Genova, investito del processo a seguito della suddetta declaratoria incompetenza, ritenendo la propria incompetenza in ordine al suddetto reato e la competenza del Tribunale, con ordinanza in data 5/02/2024, ha sollevato conflitto negativo di competenz trasmettendo gli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso.
Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 23 del d. I. 28 o 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, AVV_NOTAIO, ha chiesto, con requisitoria scritta, di risolversi il conflitto dich competenza del Tribunale di Genova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando così luogo alla situaz prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle no successive.
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal G remittente.
Invero, il d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274 ha disciplinato la figura del Giudice di penale, assegnando allo stesso la competenza per materia in relazione ad alcuni particolar reati, riconducibili soprattutto a fenomeni di microconflittualità tra privati. L’art. decreto individua specificamente i reati, disciplinati dal codice penale, la cui competen stata devoluta al Giudice di pace. Tra gli stessi non risulta indicata, tutta contravvenzione di cui all’art. 651 cod. pen., che pertanto permane di competenza del Tribunale.
Va, pertanto, dichiarata la competenza per materia del Tribunale di Genova, al quale vanno trasmessi gli atti per l’ulteriore corso.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Genova, cui trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024.