Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45554 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45554 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Ravenna nei confronti del Giudice di pace di Ravenna con ordinanza del 26/03/2024
visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Ravenna;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ravenna, investito del giudizio carico di NOME COGNOME, imputato del reato di tentata violenza privata, sollevato conflitto positivo di competenza nei confronti del Giudice di pace Ravenna -che procede a carico del medesimo imputato per il reato di minaccia- e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen.
Il Tribunale rileva che, dinanzi ad esso, COGNOME è accusato di av compiuto atti idonei di natura minatoria, diretti in modo inequivoco a costring la vittima, sua dipendente, a tenere un determinato comportamento.
Di una singola condotta di minaccia, contestuale e causalmente orientata nella stessa direzione, COGNOME è chiamato a rispondere dinanzi al Giudice 2 pqce.
Il Tribunale rimettente rivendica a sé, ratione materiae, la competenza a procedere, sul presupposto dell’assorbimento del secondo reato nel primo avente dimensione fattuale più ampia e riservato alla cognizione del giudi funzionalmente superiore.
La trattazione si è svolta in forma scritta, ai sensi dell’art. 23, com d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto, in presenza di più giudici ordinari, che prend contemporaneamente cognizione del medesimo fatto, attribuito alla stessa persona, risulta ammissibile.
Si tratta, in effetti, della medesima vicenda storica.
La minaccia, per cui procede il Giudice di pace di Ravenna, plausibilmente s iscrive nell’ambito della più ampia condotta intimidatoria, che -in accusatoria- COGNOME avrebbe messo in atto ai danni della persona offesa, il luglio 2021, nella unitaria prospettiva finalistica di imporle una determi azione; condotta più ampia, di cui già conosce il Tribunale di Ravenna.
Sussistendo l’identità ontologica del fatto -che, frazionato in più parti dato luogo in distinte sedi giudiziarie ad altrettanti procedimenti- si verif fenomeno di continenza di regiudicande, che determina la necessaria concentrazione dei procedimenti medesimi dinanzi al giudice presso il quale pende quello di maggiore ampiezza, in quanto riferito a un più lungo arc
temporale e ad una pluralità di episodi (Sez. 1, n. 21883 del 2021, Tribunale Teramo, Rv. 281563-01).
La competenza deve essere pertanto assegnata al Tribunale di Ravenna, cui gli atti debbono essere per l’effetto trasmessi.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Ravenna, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso 1’08/10/2024