Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34726 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34726 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE POTENZA nei confronti di:
CORTE APPELLO LECCE
con l’ordinanza del 11/03/2024 del GIP TRIBUNALE di POTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del COGNOME, che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte Appello GLYPH di Potenza e l’annullamento senza rinvio della sentenza del 16.01.2023 della Corte Appello di AVV_NOTAIO; uditi i difensori:
AVV_NOTAIO, che si associa alle conclusioni del P.G.;
AVV_NOTAIO COGNOME NOME, che si associa alle conclusioni del P.G.; AVV_NOTAIO COGNOME NOME, che conclude riportandosi alla memoria già depositata; AVV_NOTAIO COGNOME NOME, che conclude riportandosi alla memoria già depositata; AVV_NOTAIO COGNOME, che conclude riportandosi alla memoria già depositata;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 gennaio 2023, la Corte di appello di AVV_NOTAIO ha annullato quella sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, il 9 luglio 2020, aveva condannato NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenendoli responsabili di taluni reati – quanto al solo COGNOME, anche di natura associativa – ed aveva loro irrogato pene comprese tra due anni ed otto mesi (per COGNOME) e dieci anni (per COGNOME) di reclusione.
L’annullamento è derivato dal rilievo della sopravvenienza, in epoca successiva all’emissione della sentenza di primo grado, di un procedimento, derivato, per stralcio, da altro già pendente dal 2018, promosso presso l’autorità giudiziaria di Potenza e relativo, tra l’altro, ad un reato – quello di cui al capo c), in origine qualificato come concussione ex art. 317 cod. pen. – che la Corte di appello ha ritenuto effettivamente connesso, secondo quanto esposto, in specie, alla pag. 12 della sentenza del 16 gennaio 2023, con quelli contestati a COGNOME nel procedimento pendente a AVV_NOTAIO in fase di appello e che egli avrebbe asseritamente commesso in concorso, fra gli altri, con NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali sono coinvolti anche nel procedimento già pendente presso la Corte di appello di AVV_NOTAIO e sono stati separatamente giudicati nel troncone del procedimento svoltosi con il rito ordinario, COGNOME ed altri imputati avendo, invece, optato per il giudizio abbreviato.
La Corte di appello di AVV_NOTAIO ha, specificamente, ritenuto che tra i reati ivi contestati e quello per il quale COGNOME è stato iscritto, a Potenza, nel registro degli indagati sussiste connessione per continuazione, giacché la condotta ivi descritta – consistita nel costringere NOME e NOME COGNOME, indagati in un procedimento penale pendente a Trani, a rivolgersi a professionisti da loro indicati, tra cui NOME COGNOME (il quale, va incidentalmente ricordato, rispondeva a AVV_NOTAIO di una ipotesi corruttiva, commessa nel 2017 in concorso, tra gli altri, con COGNOME, COGNOME e COGNOME), ed a corrispondere loro determinate somme di denaro – è, scrive la Corte salentina, «ictu oculi del tutto sovrapponibile, se solo si pone mente alle (articolate) modalità di esecuzione, a quelle oggetto di imputazione nel processo di cui si occupa questa Corte e, segnatamente, al capo 4, lett. a), b), c), d), e), f), reati fine del reato associati di cui al capo 1, contestato – unitamente a COGNOME NOME – a COGNOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, sodalizio dedito alla commissione seriale di attività corruttive ed all’illeci ‘aggiustamento’ di processi (aggiustamenti compiuti, o da compiersi, attraverso false testimonianze, calunnie, falsi ideologici, corruzioni, ecc.)».
Dalla ritenuta connessione tra i reati – coinvolgente la posizione di COGNOME e, sotto un diverso aspetto, quella di COGNOME – discende, a giudizio della Corte di appello, la necessità che i due processi vengano trattati unitariamente, ai sensi dell’art. 11, comma 3, cod. proc. pen., presso l’ufficio giudiziario potentino, competente a trattare il procedimento promosso a carico, tra gli altri, di NOME COGNOME.
L’annullamento della sentenza di primo grado e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza hanno determinato la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, al cui esito il rappresentante della pubblica accusa ha eserc’ l’azione penalen, I 1,/, +
W GLYPH AfteirA,z, culi ,A , GLYPH i ” , .5-f , k, All’udienza preliminare, il Giudice’ ; coh or inakjza del marzo 024, ha sollevato conflitto negativo di competenza, sviluppando un duplice ordine di considerazioni.
2.1. Da un canto, ha dedotto l’insussistenza della connessione tra il reato ex art. 317 cod. pen., originariamente contestato dall’autorità giudiziaria lucana, e quello di associazione a delinquere ascritto, tra gli altri, ad NOME COGNOME.
In proposito, ha rilevato che la condotta concussiva risulta posta in essere in un periodo storico antecedente ai fatti che supportano l’addebito associativo e con modalità diverse da quelle che contraddistinguono i reati fine dell’associazione citata, in questo senso militando indirettamente, ma univocamente, la circostanza che il Giudice per le indagini preliminari potentino, con la sentenza declaratoria della prescrizione, ha riqualificato tale condotta nell’ipotesi di induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen., sul postulato che gli imputati, in quell’occasione, non hanno agito in un contesto di sistematica reiterazione di condotte criminose analogo a quello, che, al contrario, ha caratterizzato l’azione illecita posta in essere in un periodo storicamente successivo.
Ha, quindi, ipotizzato che il reato (di concussione, poi riqualificato in induzione indebita) contestato a Potenza sia del tutto slegato dal fenomeno associativo emerso in epoca posteriore e frutto, con ogni probabilità, di una evoluzione del modus operandi degli imputati.
Ha, infine, segnalato che, in relazione a quello specifico reato, l’autorità giudiziaria lucana ha emesso sentenza di prescrizione (previa, si è detto, riqualificazione) in data 11 gennaio 2023, id est appena cinque giorni prima dell’annullamento, ad opera della Corte di appello, della sentenza del Giudice per le indagini preliminari di AVV_NOTAIO.
2.2. Il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Potenza ha, sotto altro aspetto, evidenziato che, in tema di competenza per connessione, l’ sito
della verifica compiuta in sede di udienza preliminare o, al più tardi, al momento dell’emissione del decreto che dispone il giudizio resta indifferente ad eventuali, successive modificazioni delle condizioni che regolano la competenza, dovendosi riconoscere preminenza al principio di economia processuale della perpetuatio iurisdictionis.
Al riguardo, ha evocato alcune pronunzie della giurisprudenza di legittimità, rese anche a Sezioni Unite (n. 48590 del 18/04/2019, COGNOME, Rv. 277304 – 01; n. 28908 del 27/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275869 – 01), che, a suo modo di vedere, confermano la necessità di ancorare, una volta per tutte, la determinazione della competenza, anche per connessione, al momento dell’esercizio dell’azione penale o, al massimo, a quello del rinvio a giudizio.
Ha, ulteriormente, richiamato una decisione, relativamente recente, della Seconda Sezione di questa Corte (n. 30199 del 30/06/2022, De Angelis, Rv. 283685 – 01), che, nel riaffermare la natura funzionale, anziché meramente territoriale, della speciale competenza sancita dall’art. 11 cod. proc. pen. per i procedimenti in cui sia, a vario titolo, coinvolto un magistrato, ha ribadito che, anche in questo caso, la competenza si determina stabilmente nell’indicato frangente processuale, restando irrilevanti eventuali sopravvenienze.
A seguito della proposizione del conflitto, sono state presentate osservazioni dalla Corte di appello di AVV_NOTAIO e da alcuni imputati.
4. La Corte pugliese ha, in particolare:
ribadito, preliminarmente, la natura funzionale della competenza ex art. 11 cod. proc. pen., il cui difetto, dunque, può essere fatto valere d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento;
dissentito dal giudice in conflitto in merito alla sussistenza della connessione qualificata tra i reati; sul punto, ha, in specie, rilevato che la costituzione dell’associazione a delinquere di cui al capo 1) del presente procedimento, reato la cui commissione è, quanto al termine iniziale, «aperta», non è, a dispetto di quanto sostenuto dal Giudice dell’udienza preliminare di Potenza, temporalmente successiva al reato di concussione contestato, tra gli altri, a COGNOME, che si assume essere stato perpetrato tra il 2011 ed il 2013, ed aggiunto che il tema della connessione è già stato affrontato con la sentenza del 16 gennaio 2023, in termini che, a questi fini, appaiono senz’altro esaustivi, essendo sufficiente, stando all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l’astratta configurabilit sulla base di elementi plausibili, del vincolo della medesimez0 del disegno criminoso tra i reati contestati.
La Corte di appello, preso atto del richiamo, da parte del Giudice dell’udienza preliminare potentino, all’indirizzo ermeneutico consacrato con la sentenza n. 30119 del 30/06/2022 della Seconda sezione di questa Corte, ha evidenziato che esso si è formato in relazione a fattispecie non assimilabile a quella qui in esame, che si connota per la sopravvenienza, rispetto alla sentenza di primo grado, di un elemento di fatto incidente sulla competenza funzionale per connessione.
Ha, al contempo, segnalato che, proprio con riferimento ad ipotesi analoghe, la giurisprudenza di legittimità si è, in passato, orientata in direzione conforme a quella indicata con la sentenza del 16 gennaio 2023.
Il riferimento attiene, in particolare:
alla sentenza n. 3766 del 1999, relativa ad un caso di diffamazione a mezzo stampa commessa in pregiudizio di un magistrato già in servizio presso la Corte di cassazione che, nella pendenza della fase di appello, era stato trasferito alla Corte di appello di Roma; in questo caso, la Cassazione ha individuato il giudice competente in ragione della prevalenza dell’incompetenza funzionale sulla perpetuatio jurisdictionis;
alla sentenza n. 16984 del 2008, pure relativa a procedimento in cui il magistrato, persona offesa, era stato trasferito, in fase di appello, presso il distretto che procedeva ex art. 11 cod. proc. pen., in cui la Cassazione ha adottato decisione di analogo tenore.
Ha, pertanto, ritenuto che, nella fattispecie, non possa adottarsi la soluzione prospettata dal Giudice dell’udienza preliminare potentino, il quale invoca l’applicazione di un principio che, se portato alle estreme conseguenze, condurrebbe, per di più, a conclusioni paradossali, e sollecitato l’attribuzione della competenza al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Potenza.
Da ultimo, la Corte di appello di AVV_NOTAIO ha rinvenuto un ulteriore – e, nella sua prospettiva, tranchant elemento di valutazione nella sentenza di questa Sezione n. 1569 del 9 novembre 2023, dep. 2024, che ha stabilito la competenza della Corte di appello di Potenza con riferimento al procedimento promosso a carico, tra gli altri, di NOME COGNOME, connesso a quello promosso nei confronti di NOME COGNOME in quanto conseguito, in sostanza, alla duplicazione – scaturita dall’opzione degli imputati, rispettivamente, per il giudizio ordinario e per quello abbreviato – di un procedimento in origine unico e comprensivo, tra l’altro, dell’addebito associativo, comune ai due magistrati.
NOME COGNOME, intervenuto con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ha dedotto, con atto dell’8 maggio 2024, l’abnormità della sentenza della Corte di appello di AVV_NOTAIO, dichiarativa della propria incompetenza funzionale, sotto t,T duplice profilo.
Da un canto, ha sostenuto che, una volta acclarata la competenza del giudice di primo grado, cioè del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di AVV_NOTAIO, la Corte di appello non avrebbe potuto legittimamente dichiarare, per ragioni sopravvenute alla decisione impugnata, la propria incompetenza, secondo quanto, del resto, attestato dalla Corte di cassazione con la menzionata sentenza n. 1569 del 09/11/2023, dep. 2024, e che la decisione della Corte salentina ha, pertanto, determinato l’indebita regressione del procedimento.
Sul punto, ha, ancora, eccepito che, non essendo stato proposto ricorso avverso detto, abnorme, provvedimento, esso è divenuto irrevocabile, in tal senso dissentendo dalle contrarie conclusioni raggiunte dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1569 del 09/11/2023, dep. 2024.
In seconda battuta, COGNOME ha lamentato che, a seguito della declaratoria di incompetenza, gli atti siano stati trasmessi al pubblico ministero anziché al giudice ritenuto competente, ciò che, a suo modo di vedere, ha determinato una concorrente ragione di abnormità funzionale della sentenza della Corte di appello di AVV_NOTAIO ed eccepito, anche sotto questo versante, la sopravvenuta irrevocabilità della sentenza di Corte di appello di AVV_NOTAIO, non impugnata, nei termini di legge, dal competente ufficio di Procura.
NOME COGNOME, intervenuto tramite gli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, ha depositato, l’8 e, quindi, il 9 maggio 2024.
Con la prima, pur prendendo atto dell’incidenza sulla fattispecie della sentenza n. 1569 del 09/11/2024, emessa dalla Corte di cassazione in relazione a caso in larga parte sovrapponibile a quello in esame, ha sostenuto, in primo luogo, che l’insorgenza della causa di incompetenza deve essere retrodatata, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di legittimità, al febbraiomarzo 2019, epoca della trasmissione a Potenza, da parte del pubblico ministero di AVV_NOTAIO, del verbale contenente le dichiarazioni di COGNOME e dell’instaurazione, mediante iscrizione nell’apposito registro, del procedimento penale promosso nei confronti di COGNOME per il reato di abuso di ufficio.
Richiama, in proposito, le disposizioni introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che hanno attributo al giudice più ampi poteri in materia di retrodatazione dell’iscrizione e ne caldeggia l’immediata applicabilità alla fattispecie, per ragioni di garanzia ed in deroga al principio tempus regit actum.
Dubita, sotto altro aspetto, della possibilità, per la Corte di cessazione, di annullare senza rinvio il provvedimento dalla quale il conflitto di competenza ha tratto origine – e che, ricorda, non è stata impugnata – e rimettere il giudizio ad un giudice diverso da quelli in conflitto; evoca, a questo proposito, la possibilità di investire, ai sensi dell’art. 618 cod. proc. pen., le Sezioni Unite.
Con lo scritto più recente, COGNOME, ha insistito, in primis, sulla retrodatazione dell’elemento di novità, determinante lo spostamento della competenza per connessione, ai primi mesi del 2019.
Ha riepilogato la vicenda processuale, nei suoi connotati fattuali, e dedotto, in particolare, che la connessione tra i fatti qui in contestazione e quello ascritto, tra gli altri, a COGNOME, era sussistente ed apprezzabile già all’epoca in cui l condotta contestata a COGNOME era qualificata ai sensi dell’art. 323 cod. pen., cioè già dall’i marzo 2019.
A tal fine, ha sottolineato che le condotte criminose rispettivamente configurate appaiono sostanzialmente coincidenti e derivano da un’unica fonte, costituita dall’interrogatorio reso da COGNOME il 2 febbraio 2019.
COGNOME ha, in secondo luogo, ribadito l’irrilevanza dell’intervenuto proscioglimento per prescrizione dall’addebito concussivo (infine riqualificato in induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen.), per effetto della sentenza dell’Il gennaio 2023, evento sopravvenuto che non esclude che, a seguito dell’avvio del procedimento per reato connesso, la competenza dell’autorità giudiziaria di AVV_NOTAIO sia definitivamente venuta meno.
Con il terzo punto della memoria ha, ulteriormente, opinato che l’esito di uno dei procedimenti connessi, qualora pendenti, non incide sulla competenza funzionale per connessione, il cui difetto può essere rilevato, anche d’ufficio, «in ogni stato e grado del processo».
Ha, infine, notato che le considerazioni svolte dal Giudice dell’udienza preliminare di Potenza in ordine alla perpetuatio jurisdictionis evocative dell’indirizzo giurisprudenziale formatosi in relazione al caso in cui la posizione processuale del magistrato sia già stata definita prima del rinvio a giudizio degli altri imputati, ciò che fa venir meno le esigenze di trasparenza ed imparzialità sottese alla competenza funzionale ex art. 11 cod. proc. pen. – trovano smentita nella nostra sentenza n. 1569 del 09/11/2023, dep. 2024, il cui dictum ha espressamente richiamato.
Ha, quindi, osservato che, definitivamente transitato il troncone processuale a carico, tra gli altri, di COGNOME nella competenza della Corte di appello di Potenza, sarebbe «alquanto incomprensibile sul piano logico e sistematico» la trasmissione degli atti, per gli imputati giudicati con il rito ordinario, a AVV_NOTAIO.
t 7. AVV_NOTAIO, intervenuto con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ha eccepito la nullità conseguente all’omissione, dopo la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria lucana, dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., avuto riguardo, specificamente, al deposito, da lui effettuato, presso la Procura della Repubblica di Potenza, prima del deposito della richiesta di rinvio agiudizio, d’
documentazione – diversa ed ulteriore rispetto a quella che era stata acquisita nella fase del procedimento svoltasi a AVV_NOTAIO – che avrebbe potuto portare, in caso di emissione di nuovo avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., ad un esito diverso dall’esercizio dell’azione penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I giudici in conflitto ed i soggetti intervenuti a seguito della sua proposizione hanno introdotto temi di indagine, in fatto ed in diritto, che, per la quasi totalità, sono comuni a quelli che la Corte di cassazione ha trattato nell’ambito di altro analogo incidente, sorto nel troncone del procedimento promosso a carico degli imputati che hanno optato per il giudizio ordinario e definito con la sentenza n. 1569 del 09/11/2023, dep. 2024, sulla scorta di un apparato argomentativo che ha costituito il punto di riferimento delle riflessioni qui sviluppate.
Il Collegio condivide integralmente la menzionata statuizione le perspicue considerazioni che la sorreggono, frutto di ponderata delibazione delle evidenze disponibili e corretta interpretazione degli istituti giuridici coinvolti, ed inten pertanto, mutuarne i contenuti, operando, con riferimento a ciascun profilo, gli opportuni rimandi, ribadendone pedissequamente, all’occorrenza, l’incedere e verificando, se del caso, la resistenza del ragionamento in quella sede articolato alle obiezioni in proposito qui sollevate; ferma restando, s’intende, l’autonoma valutazione degli aspetti – primo tra tutti quello concernente la sussistenza della connessione tra i reati contestati, tra gli altri, ad NOME COGNOME in different procedimenti – che incidono, specificamente, sulla questione di competenza dedotta.
Il conflitto appare, innanzitutto, ammissibile, sussistendo, in atto, una situazione di stasi processuale – derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, dal Giudice per le indagini preliminari di Potenza di conoscere del procedimento in relazione al quale la Corte di appello di AVV_NOTAIO, con la sentenza del 16 gennaio 2023, si è dichiarata incompetente, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen., ed ha, altresì, annullato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di AVV_NOTAIO sull’esplicito presupposto della carenza di competenza di quell’autorità giudiziaria e della competenza di quella di Potenza – che appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen..
Priva di pregio si palesa, al riguardo, l’obiezione, svolta da NOME COGNOME, in ordine alla pretesa irrevocabilità della sentenza della Corte di appello di AVV_NOTAIO,
che trascura come, in casi consimili, il provvedimento dichiarativo dell’incompetenza possa essere contestato esclusivamente mediante l’elevazione del conflitto, sicché l’omessa proposizione di ricorso per cassazione (che, ove presentato, sarebbe stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen.), non ha prodotto preclusione di sorta alla definizione della questione di competenza (in argomento, cfr. la sentenza n. 1569/2024, pag. 13).
Infondata è, del pari, l’eccezione, formulata da NOME COGNOME, afferente alla presunta violazione dell’art. 415-bis cod. proc. pen., questione che (cfr. la sentenza n. 1569/2024, pag. 14) potrà essere affrontata nella sede di merito ma che si rivela del tutto ininfluente sull’ammissibilità del conflitto.
Quanto, poi, all’individuazione del giudice competente, è utile ricordare che quando si verte in materia di conflitto negativo di competenza, la Corte di cassazione non è vincolata, nella soluzione del caso, alle indicazioni espresse dai giudici in conflitto e alla qualificazione giuridica del fatto storico e alla stessa n è precluso di individuare e determinare la competenza di un terzo giudice, il quale non abbia, o nei cui confronti non sia stato, promosso il conflitto di competenza (Sez. 1, n. 5610 del 26/01/2022, Confl. comp. in proc. COGNOME e altri, Rv. 282724 – 01).
Per quanto concerne la risoluzione del conflitto, occorre ribadire, in continuità con le considerazioni sottese alla precedente decisione (cfr. sentenza n. 1569/2024, pagg. 17-18), la natura funzionale, anziché meramente territoriale, delle disposizioni dell’art. 11 cod. proc. pen., che regolano l competenza con riferimento ai procedimenti che vedano il coinvolgimento, in qualità di parte, di un magistrato, cui consegue la rilevabilità, anche di ufficio, del relativo vizio in ogni stato e grado del procedimento.
Se è vero, poi, che l’accertamento della competenza derogatoria deve essere, in linea di principio, ancorato al momento dell’esercizio dell’azione penale o, al più, a quello del rinvio a giudizio, dovendosi rispettare, per il prosieguo, principio della perpetuatio iurisdictionis, non è men vero, per converso, che la peculiarità delle ragioni di trasparenza ed imparzialità che presiedono all’enucleazione della disciplina precipuamente dedicata agli appartenenti all’ordine giudiziario giustifica l’applicazione di un differente meccanismo, che conduce ad assegnare, in concreto, piena rilevanza alla sopravvenienza, in un frangente successivo al rinvio a giudizio o, addirittura, alla conclusione del primo grado, delle condizioni che impongono lo spostamento della competenza ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen..
In questo senso si pongono i pregnanti rilievi articolati dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 1569 del 09/11/2023, dep. 2024, in particolare alle pagg. 17-22, che valgono a smentire le considerazioni sviluppate dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Potenza al punto 2) dell’atto con cui ha sollevato il conflitto di competenza.
Quel giudice, invero, ha mostrato di muoversi lungo una traiettoria interpretativa già sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, che la ha disattesa seguendo un percorso motivazionale compiuto e coerente, dal quale egli ha, nondimeno, ritenuto di prescindere, sostenendo – in termini dai quali il Collegio, per le ragioni esposte, dissente – che, una volta disposto il rinvio a giudizio, la determinazione della competenza, ancorché funzionale, resta impermeabile agli accadimenti processuali sopravvenuti, che, a suo modo di vedere, risultano, pertanto, ininfluenti sull’apprezzamento del dato in verifica.
4. Reputa, poi, il Collegio che non possano sindacarsi, in questa sede, le valutazioni compiute, con la sentenza del 16 gennaio 2023, dalla Corte di appello di AVV_NOTAIO con riferimento alla connessione per continuazione tra il reato associativo contestato in quel procedimento e quello di concussione (successivamente riqualificato in induzione indebita ex art. 319 cod. proc.), oggetto di formale iscrizione nel gennaio del 2021.
Le obiezioni mosse, al riguardo, dal Giudice dell’udienza preliminare di Potenza, secondo cui la dedotta connessione dovrebbe essere esclusa in ragione della diversità dei periodi di commissione dei reati e della non coincidenza tra le modalità di commissione, rispettivamente, della concussione per la quale è sopraggiunta, nel 2021, l’iscrizione nel registro degli indagati, tra gli altri, NOME COGNOME e dei reati fine dell’associazione a delinquere della quale lo stesso sarebbe stato partecipe, trovano, infatti, adeguata confutazione nei contrari rilievi della Corte di appello di AVV_NOTAIO.
In punto di fatto, risulta, in particolare, da un canto, che l’addebito associativo è stato configurato senza l’indicazione di una data iniziale e, dall’altro, che l’architettura della fattispecie concussiva di cui al capo C) de procedimento iscritto a Potenza è, in effetti, imperniata su pilastri – il rapporto privilegiato tra magistrati e professionisti operanti nel circondario di Trani e l strumentalizzazione dell’attività giudiziaria al fine di conseguire indebiti risulta di natura patrimoniale – comuni a quelli che sostanziano l’ipotesi accusatoria incentrata sulla militanza di COGNOME in un sodalizio dedito alla commissione seriale di attività corruttive, precipuamente in ambito giudiziario.
In diritto, deve, d’altro canto, segnalarsi che è ricorrente, nella giurisprudenza di legittimità (ex pluribus, Sez. 2, n. 17090 del 28/02/2017, L I “
Bilalaj, Rv. 269960-01; Sez. 1, n. 5725 del 20/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254808-01; Sez. 1, n. 38170 del 23/09/2008, confl. comp. in proc. Schiavone, Rv. 241143-01) l’affermazione per cui, ai fini della sussistenza di un’ipotesi di continuazione, idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione ex art. 12, comma 1, lett, h), cod. proc. pen., sia sufficiente l’astratta configurabilità di un medesimo disegno criminoso tra i reati contestati (restando altresì irrilevante l’eventuale mancata menzione della continuazione nei capi d’imputazione: Sez. 1, n. 17458 del 30/01/2018, confl. comp. in proc. Liccardi, Rv. 273129-01).
Il requisito della configurabilità in astratto significa, tuttavia, soltanto ch siccome la continuazione è apprezzata al momento anticipato delle determinazioni sulla competenza, l’affermazione di essa non può avvalersi di un corredo informativo ampio, quale è quello consegnato dall’istruzione dibattimentale, e in ogni caso dal giudizio, capace di darle concretezza; tale formula non può invece valere come clausola di esonero dall’obbligo di un puntuale accertamento delle condizioni che, anche a questo titolo, radicano la competenza in ordine ai fatti per cui si procede (sul punto, cfr. Sez. 1, n. 17100 del 13/03/2019, Tribunale del riesame di Bolzano, Rv. 275482; Sez. 1, n. 30433 del 25/06/2018, COGNOME, Rv. 273524-01); accertamento che, nel presente caso, risulta essere stato compiuto in termini logicamente ineccepibili e coerenti con le informazioni disponibili e, dunque, in questa sede insindacabili.
Né, per giungere ad opposta conclusione, vale rimarcare, come fa il Giudice dell’udienza preliminare di Potenza, che il procedimento relativo all’addebito concussivo è stato definito, 1 1 11 gennaio 2023, con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, previa qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 319 -quater cod. pen., ciò che non esclude la contemporanea pendenza – alla data, posteriore di appena cinque giorni, di emissione della sentenza declaratoria dell’incompetenza – dei due procedimenti, in quel momento non essendo ancora sopraggiunta l’irrevocabilità della sentenza di proscioglimento.
5. Acclarata la sussistenza della connessione, per continuazione, tra i reati rispettivamente contestati nei due procedimenti, tale da giustificare l’applicazione della regola attributiva della competenza stabilita all’art. 11, comma 3, cod. proc. pen., devono essere disattese le doglianze che NOME COGNOME articola in relazione alla rilevanza dell’emersione processuale di tale connessione in epoca, il 15 gennaio 2021, successiva all’emissione della sentenza di primo grado del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di AVV_NOTAIO, risalente al 9 luglio 2020.
Non si dubita che la Corte di cassazione, quando è chiamata a dirimere il conflitto di competenza, ha titolo a delibare i fatti oggetto di contestazione e a verificare la qualificazione giuridica dei fatti stessi; ciò, muovendo peraltro dal principio di diritto, affermato in tema di verifica della competenza funzionale e della competenza per territorio, nell’ipotesi di reati connessi, secondo cui tale competenza va determinata avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici e immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 43675 del 13/072023, Confl. comp. in proc. RAGIONE_SOCIALE altri, non mass.; Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Confl. comp. in proc. Giugliano, Rv. 273484 – 01.; Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Confl. comp. in proc. Novarese, Rv. 264539 – 01).
Nel caso in esame, la Corte di appello di AVV_NOTAIO, alle pagg. 9-10 della sentenza del 16 gennaio 2023, ha mutuato le conclusioni raggiunte con la precedente sentenza dell’i aprile 2022 (resa nel troncone del procedimento promosso nei confronti degli imputati giudicati con il rito ordinario e con la quale, pure, è stata dichiarata l’incompetenza), cui ha fatto integrale rinvio, ed ha, in particolare, stimato che l’eccezione di incompetenza era stata correttamente respinta dal Giudice dell’udienza preliminare perché, nel momento in cui gli imputati la avevano sottoposta alla sua attenzione, non ne sussistevano i relativi presupposti, che si sarebbero concretizzati soltanto in fase di appello.
Nella sentenza dell’i aprile 2022 è stato, in particolare, spiegato, in modo argomentato, che, fino alla data del 15 gennaio 2021, non era statO iscritto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza un procedimento che potesse dirsi connesso con il processo pendente innanzi all’autorità giudiziaria di AVV_NOTAIO e che la precedente iscrizione riguardava il solo NOME COGNOME per un’ipotesi di abuso di ufficio non contestata in concorso con COGNOME COGNOME con alcun altro degli imputati tratti a giudizio innanzi al Giudice dell’udienza preliminare di AVV_NOTAIO, senza che emergessero ragioni di connessione, rilevanti ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen. (non essendo sufficiente il mero collegamento probatorio o investigativo) e, quindi, idonee a innescare l’applicazione del criterio attributivo della competenza derogatoria di cui all’art. 11, comma 3, cod. proc. pen..
Lo sviluppo del ragionamento svolto dalla Corte di appello appare privo di cesure logiche e, nel suo esito, adeguatamente dimostrativo della conclusiva affermazione che, pur a rendere noti tutti gli atti sino a quel momento disponibili, la questione di competenza nel corso dell’intero primo grado del giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di AVV_NOTAIO non era meritevole di accoglimento.
Viceversa, l’iscrizione nel registro degli indagati in data 15 gennaio 2021 di COGNOME, oltre che dei correi, quale concorrenti nel reato di cui all’art. 317 cod. pen., inerente al fatto descritto sub c) nella corrispondente rubrica, seguita dagli
atti susseguenti sino all’esercizio dell’azione penale, ha integrato la pendenza innanzi a quell’Ufficio giudiziario di un procedimento avente ad oggetto il reato di concussione, configurato in modo tale da far emergere la sua connessione, ai sensi dell’art. 12, lett. b), cod. proc. pen., con i reati ascritti a COGNOME nel processo intanto divenuto pendente innanzi alla Corte di appello di AVV_NOTAIO.
Stando alla relativa incolpazione, COGNOME avrebbe, in specie, cooperato con NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nel costringere NOME e NOME COGNOME, indagati, in Trani, per il delitto di riciclaggio, a rivolgersi, quali, rispettivame difensore di fiducia e consulente di parte, a professionisti loro indicati ed a corrispondere agli stessi, pur in assenza di attività attuativa del mandato, cospicue somme di denaro.
Dal complesso dell’ipotesi di accusa è emersa, come detto, la configurazione del vincolo della continuazione fra il suddetto delitto e quello di associazione per delinquere finalizzata a commettere, fra gli altri, reati di corruzione in att giudiziari contestato a COGNOME al capo 1) del processo pendente innanzi alla Corte di appello di AVV_NOTAIO in secondo grado.
Il tessuto argomentativo così richiamato non può, secondo il Collegio, essere superato dalla proposta della difesa di COGNOME di arretrare la sussistenza della pendenza del procedimento connesso.
Per contro, la sottolineatura, ribadita con la memoria del 9 maggio 2024, dello spessore indiziante riconnesso a determinati atti antecedenti al 15 gennaio 2021 – quali, fra gli altri, l’informativa dei Carabinieri di Barletta risalente 2017, l’interrogatorio di COGNOME in data 2 febbraio 2019 e la lettera inviata dal carcere da COGNOME a COGNOME, trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza il 27 febbraio 2019 – sollecita una rivalutazione della linea di azione seguita dai rappresentanti della pubblica accusa talmente intrusiva nella sfera di apprezzamento riservata ai titolari del potere-dovere di indagine da esorbitare dall’attività di verifica e qualificazione dei fatti pure consentita a Corte di cassazione nella materia della risoluzione del conflitto di competenza.
Di conseguenza, deve conclusivamente stimarsi che la connessione, per il vincolo della continuazione di cui all’art. 12, lett. b), cod. proc. pen., fra i due procedimenti, è insorta solo all’esordio del giudizio di appello e, certamente, dopo la conclusione del giudizio di primo grado con l’emissione, da parte del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di AVV_NOTAIO, della sentenza in data 9 luglio 2020.
6. Applicando a questa situazione processuale i principi man mano enucleati, deve considerarsi che la Corte di appello di AVV_NOTAIO ha accolto in modo fondato
l’eccezione sollevata dalle difese (fin dal primo grado e reiterata in grado di appello) per la parte di essa che aveva segnalato la sopravvenuta carenza di competenza funzionale di quel giudice di secondo grado in virtù dell’emersione del procedimento – connesso a quello in corso – per il quale operava il criterio di cui all’art. 11 cod. proc. pen..
Corretta, GLYPH pertanto, è stata l’individuazione dell’autorità giudiziaria competente in quella del distretto di Potenza.
Invece, la stessa Corte di appello ha tratto un’ulteriore, ma giuridicamente non corretta, implicazione dalla rilevazione suddetta allorché, pur avendo constatato che il giudizio di primo grado si era svolto in modo rituale innanzi al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di AVV_NOTAIO, giudice dotato di competenza, ha applicato in modo, per così dire, retrospettivo la sopravvenuta situazione di fatto a quel giudizio annullando la sentenza resa del Tribunale, con un’applicazione non consentita dell’art. 24 cod. proc. pen..
Questa norma (come incisa dalla Corte costituzionale) legittima il giudice di appello a pronunciare sentenza di annullamento della sentenza di primo grado, con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente, quando riconosce che il giudice emittente la sentenza di primo grado «era incompetente (..)», ma non legittima una siffatta pronuncia quando il giudice di primo grado non era incompetente: e nel caso in esame il Giudice dell’udienza preliminare leccese non era incompetente, essendo insorta la situazione di fatto determinativa dell’applicazione dell’art. 11 cod. proc. pen. quando quel grado del giudizio era stato definito.
Sulla base delle notazioni che precedono, è coerente affermare che, proprio alla stregua della peculiare disciplina che connota l’art. 11 cod. proc. pen., la situazione che determina la – sopravvenuta alla definizione del giudizio di primo grado – competenza funzionale, anche per connessione, del giudice di altro distretto rispetto a quello di riferimento del magistrato coinvolto nel processo, rileva (in deroga al criterio della perpetuatio) per l’individuazione del giudice di secondo grado cui è attribuita la cognizione del processo, ma non infirma in alcun modo il processo di primo grado e la sentenza emessa in esito alla sua celebrazione.
Corollario delle svolte considerazioni è la conclusione che la Corte di appello di AVV_NOTAIO avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la propria incompetenza a decidere l’appello avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di AVV_NOTAIO per essere sopravvenuta la competenza, ex art. 11 cod. proc. pen., della Corte di appello di Potenza.
L’annullamento della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di AVV_NOTAIO e la conseguente affermazione della competenza el
Tribunale di Potenza a decidere sulla complessiva imputazione che aveva costituito la regiudicanda integra, al contrario, una statuizione giuridicamente erronea, perché essa è stata resa dopo avere accertato che la competenza ex art. 11 cod. proc. pen. non aveva riguardato il giudizio di primo grado.
Se a determinare quest’ultima statuizione è stata la presupposizione che essa era necessariamente implicata dall’avvenuta affermazione della competenza per connessione dell’autorità giudiziaria di Potenza e dall’esigenza che per lo scrutinio del complesso delle accuse inerenti ai reati connessi necessitasse il simultaneus processus, deve osservarsi che questa presupposizione non meritava, né merita di essere condivisa.
L’autorevole orientamento di legittimità (Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv.255345 – 01) che ha rimarcato la natura di criterio originario e dir autonomo di attribuzione della competenza quello scaturente dalla competenza per connessione ha, nello stesso tempo, sottolineato che le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado.
E, chiarendo la portata di questa affermazione, l’arresto regolatore ha evidenziato la netta differenza intercorrente fra l’istituto della connessione fra procedimenti e quello della riunione, dando luogo, quest’ultimo, a un provvedimento ordinatorio riguardante, ex art. 17 cod. proc. pen., i processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice, provvedimento rimesso alla valutazione discrezionale del giudice e ammesso quando non determini un ritardo nella definizione dei procedimenti.
La giuridica necessità di applicare il criterio attributivo della competenza determinata da connessione, dunque, non viene meno quando i procedimenti non pendano nello stesso stato e grado, sicché la corrispondente regola opera a prescindere dalla possibilità di riunire al procedimento in cui la questione è stata formulata o rilevata a quello connesso.
Pertanto, il conflitto deve essere risolto con la declaratoria di competenza per il giudizio di appello della Corte di appello di Potenza, ossia un giudice diverso dai confliggenti: opzione giuridicamente consentita, secondo le notazioni già sviluppate in precedenza.
Inoltre, per pervenire a tale declaratoria di competenza riguardante il solo giudizio di appello, è propedeutica la caducazione, mediante annullamento senza rinvio, della sentenza emessa dalla Corte di appello di AVV_NOTAIO, Caratterizzata dall’erroneo annullamento della sentenza emessa in primo grado dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di AVV_NOTAIO e dal, conseguentemente viziato, atto di trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Potenza.
La restitutio del corso procedimentale all’originario grado di appello determina il prosieguo del processo nello stato in cui esso si trovava al momento della pronuncia demolitoria della Corte di appello di AVV_NOTAIO, pronuncia di cui questa sentenza determina la caducazione.
Ciò, ferma la regiudicanda pendente in secondo grado, da conoscersi e decidersi da parte della Corte di appello di Potenza, giudice individuato come competente, non interferisce con eventuali iniziative che gli organi titolari dell’esercizio dell’azione penale abbiano inteso o intendano assumere per ambiti non ricompresi da quello proprio del processo in corso.
In coerenza con le indicate statuizioni, infine, la disposizione di trasmissione degli atti deve essere enunciata in modo da farli pervenire alla Corte di appello di Potenza, che dovrà disporre per l’ulteriore corso, con la celebrazione del giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Potenza e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di AVV_NOTAIO del 16 gennaio 2023.
Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Potenza per la prosecuzione del giudizio di secondo grado.
Così deciso il 24/05/2024.