Conflitto di Competenza: Quando la Questione è Già Risolta
Nel complesso scenario della procedura penale, il conflitto di competenza territoriale rappresenta un momento cruciale che richiede l’intervento della Corte di Cassazione per stabilire quale giudice abbia il diritto e il dovere di procedere. Una recente sentenza ci offre un interessante spunto di riflessione non tanto sul merito della competenza, quanto su un principio fondamentale del nostro ordinamento: la definitività delle decisioni giudiziarie.
I Fatti del Caso: Un Procedimento Conteso tra Due Tribunali
La vicenda processuale ha origine da un procedimento penale per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. A seguito dell’arresto in flagranza di tre indagati nel circondario del Tribunale di Reggio Emilia, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di tale sede, dopo la convalida, si dichiara territorialmente incompetente. Secondo il GIP di Reggio Emilia, il reato più grave, ovvero la detenzione della droga, era stato commesso a Sassuolo, in provincia di Modena. Di conseguenza, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché li inoltri alla Procura di Modena.
Tuttavia, il GIP del Tribunale di Modena non condivide questa interpretazione. Ritenendo che il reato più grave fosse stato commesso nel territorio di Reggio Emilia, solleva un conflitto negativo di competenza, chiedendo l’intervento della Corte di Cassazione per dirimere la questione.
Il Conflitto di Competenza e le Argomentazioni contrapposte
Il cuore del conflitto di competenza risiedeva nell’interpretazione del luogo di commissione del reato più grave, un criterio fondamentale per determinare il giudice territorialmente competente.
* La posizione del GIP di Reggio Emilia: Il giudice riteneva che l’attività criminale principale avesse avuto luogo nel modenese, e che il passaggio nel suo territorio fosse solo una fase di trasporto.
* La posizione del GIP di Modena: Al contrario, questo giudice sosteneva che la detenzione di un’ingente quantità di stupefacenti, elemento qualificante del reato più grave, si fosse consumata nel territorio di Reggio Emilia, rendendo competente quel tribunale.
Anche il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con la sua requisitoria scritta, aveva espresso il proprio parere, chiedendo di attribuire la competenza al GIP del Tribunale di Modena.
Le Motivazioni: La Precedente Risoluzione del Conflitto
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, non entra nel merito delle argomentazioni dei due giudici. La sua decisione è puramente processuale e si fonda su un presupposto dirimente: la questione era già stata decisa.
Gli Ermellini rilevano, infatti, che lo stesso identico conflitto di competenza, sorto nell’ambito del medesimo procedimento, era già stato risolto da un’altra sentenza della stessa Corte, emessa solo pochi giorni prima, il 9 aprile 2024. Quella precedente pronuncia, divenuta definitiva, aveva già stabilito che la competenza spettava al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena.
Poiché le ragioni del conflitto sollevate nella nuova procedura erano esattamente le stesse di quelle già esaminate e decise, la Corte non può fare altro che prenderne atto. La questione è già stata risolta con una pronuncia definitiva.
Le Conclusioni: Il Principio del ‘Ne Bis in Idem’ Processuale
La decisione della Corte si traduce in una declaratoria di “non luogo a provvedere per essere stato già risolto il conflitto”. Questa formula sancisce un principio cardine dello stato di diritto: l’efficacia del giudicato e, in senso lato, il principio del ne bis in idem (non due volte sulla stessa cosa). Una volta che un’autorità giudiziaria competente si è pronunciata in via definitiva su una questione, quella stessa questione non può essere nuovamente messa in discussione.
Questa sentenza, pur nella sua brevità, ribadisce l’importanza della certezza del diritto e dell’economia processuale. Evitare di pronunciarsi nuovamente su un punto già chiarito impedisce la proliferazione di procedimenti inutili e garantisce che le decisioni giudiziarie abbiano un valore stabile e definitivo, un presupposto essenziale per il corretto funzionamento della giustizia.
Perché la Corte di Cassazione non ha deciso quale tribunale fosse competente nel merito?
Perché la stessa identica questione di competenza, tra gli stessi uffici giudiziari e per lo stesso procedimento, era già stata decisa con una precedente sentenza definitiva della stessa Corte.
Cosa significa la formula ‘non luogo a provvedere per essere stato già risolto il conflitto’?
Significa che la Corte non emette una nuova decisione nel merito perché la controversia è già stata risolta in modo definitivo, e quindi non c’è più materia su cui pronunciarsi.
Quale tribunale è stato quindi ritenuto competente per il caso?
La sentenza chiarisce che una precedente pronuncia della Corte di Cassazione aveva già attribuito la competenza al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25512 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25512 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE MODENA nei confronti di:
GIP TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
con l’ordinanza del 15/02/2024 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo attribuirsi la competenza al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 15 febbraio 2024 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha sollevato conflitto negativo di competenza territoriale con il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, in relazione al procedimento penale n. 954/24 R.G. (già n. 778/24 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Reggio Emilia) e n. 647/24 R.G.GIP. a carico di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME, indagati per i reati di cui agli artt. 73, comma 1 e 4, 80, d.P.R. n. 309/1990, ed altri, commessi in Sassuolo (MO) e in Baiso (RE).
Il g.i.p. del Tribunale di Modena ha rilevato che il procedimento è iniziato davanti al g.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia, essendo stati i tre indagati arrestati in quel circondario nella flagranza del delitto indicato, ma quel giudice, ritenuto che anche tale delitto, come gli altri contestati, fosse stato commesso in Sassuolo, territorio di competenza del Tribunale di Modena, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ed ha restituito gli atti al pubblico ministero, per la trasmissione al pubblico ministero presso il Tribunale di Modena.
Secondo il g.i.p. del Tribunale di Modena è errato l’assunto su cui è fondata la dichiarazione di incompetenza, potendo ritenersi dimostrata la commissione in territorio di Reggio Emilia del reato più grave, quello di detenzione di una ingente quantità di hashish e di cocaina.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia ha inviato le proprie osservazioni, ai sensi dell’art. 31, comma 2, cod.proc.pen., affermando che non vi sono elementi per sostenere la propria competenza, essendo presumibile che la detenzione di tutte le sostanze stupefacenti sia iniziata in territorio di competenza del g.i.p. del Tribunale di Modena, essendosi verificato nel territorio della provincia di Reggio Emilia solo il loro trasporto, non essendo l’individuazione di una base operativa in luogo diverso un elemento sufficiente per spostare tale competenza.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’attribuzione della competenza al g.i.p. del Tribunale di Modena.
Il conflitto risulta essere stato risolto da questa Corte, nell’ambito del procedimento n. 5992/2024 R.G., con la sentenza emessa in data 09 aprile 2024, che ha attribuito la competenza al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena.
Le ragioni del conflitto erano le stesse evidenziate nella presente procedur Deve, pertanto, dichiararsi che non vi è luogo a provvedere sulla questione essendo stata la stessa già risolta, con pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere per essere stato già risolto il conflitto.
Così deciso il 16 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il P esid nte