Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47367 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47367 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE TREVISO nei confronti di:
GIP TRIBUNALE PORDENONE
con l’ordinanza del 23/05/2023 del GIP TRIBUNALE di TREVISO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, la quale ha chiesto dichiararsi la competenza del GIP di Pordenone quanto al reato di cui al capo a e del GIP di Treviso per il capo b).
Trattazione scritta.
Ritenuto in fatto
Il GIP presso il Tribunale di Treviso ha sollevato conflitto negativ competenza per territorio nei confronti del GIP presso il Tribunale di Pordenone
1.1. Questa la vicenda alla base del conflitto.
In data 13 maggio 2023 NOME veniva arrestato in flagranza del reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto 19,508 gr di marijuana e 56,141 gr di cocaina; fatto commesso a Pravisdomini (Pordenone).
Il GIP presso il Tribunale di Pordenone convalidava l’arresto ed emetteva la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a tale reato, nonché a quello di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 contestato in relazione a circa 10 cessioni di 1 gr di cocaina ciascuna in favore di NOME, commesse tra il 1.1.2020 e il 31.12.2021, in più luoghi in provincia di Treviso. Contestualmente all’emissione della misura, il GIP, ritenuta sussistente la continuazione tra tali reati, e considerati i medesimi di pari gravità, riteneva che la competenza spettasse, ex art. 16, comma 1, cod. proc. pen. al GIP presso il Tribunale di Treviso dove erano stati commessi i primi reati in ordine temporale. Dichiarava, pertanto, la propria incompetenza per territorio in favore del GIP di Treviso.
1.2. Quest’ultimo giudice, su conforme richiesta dal PM, ha sollevato conflitto negativo, senza provvedere a rinnovare la misura ex art. 27 cod. proc. pen. In proposito ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha escluso la configurabilità di un conflitto negativo di competenza qualora il giudice per le indagini preliminari ritenuto competente per territorio ex art. 27 cod. proc. pen., anziché ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., applichi, comunque, una misura cautelare, atteso che il compimento dell’atto non determina una situazione di stallo del procedimento.
Nel motivare il conflitto, il GIP di Treviso ha affermato che il reato commesso nel circondario di quel Tribunale sarebbe meno grave, perché ricorrerebbe l’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, secondo la qualificazione operata dal pubblico ministero. Sicché, essendo più grave il reato commesso a Pravisdomini, ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., sarebbe competente il GIP di Pordenone.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha prospettato la declaratoria di competenza del GIP presso il Tribunale di Pordenone in relazione al reato sub 1) e quella del GIP presso il Tribunale di Treviso in relazione al reato sub 2), dal momento che non emergerebbero elementi tali da far ritenere sussistente l’identità del disegno criminoso.
Considerato in diritto
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto.
Invero, il GIP di Treviso – culli GIP di Pordenone, dopo aver applicato la misura cautelare, ha trasmesso gli atti per competenza ex art. 27 cod, proc. pen. – non ha rinnovato la misura ma ha sollevato conflitto negativo di competenza, attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il giudice della cautela, che riceva gli atti già trasmessi per competenza dal primo giudice dichiaratosi incompetente, deve -alternativamente- provvedere ai sensi degli artt. 27 e 292 (o 317 o 321) cod. proc. pen., così rinnovando, e stabilizzando, il provvedimento già emanato, ovvero declinare la propria competenza, ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., senza assumere altra decisione che suoni come esercizio della competenza stessa, che minerebbe in radice l’insorgenza del conflitto a norma del successivo art. 29 cpp (Sez. 1, n. 39874 del 03/10/2012, Rv. 253693 – 01; Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, Rv. 279328 – 01; Sez. 1, n. 28980 del 10/09/2020, Rv. 279727 – 01; Sez. 1, n. 13988 del 28/02/2020, Rv. 278940 – 01).
2. Ancora in via preliminare, va ricordato che la competenza per territorio, nell’ipotesi di reati connessi, si determina in relazione alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici e immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Confl. comp. in proc. Giugliano, Rv. 273484 – 01; Sez. 1, n. 36:336 del 23/07/2015, Confl. Comp. in proc. Novarese, Rv. 264539 – 01), ma pur sempre valutando gli ulteriori elementi che, in relazione alla contestazione, siano emersi e recepiti dai provvedimenti che hanno dato luogo al conflitto. Occorre peraltro considerare anche il principio secondo cui il conflitto va, in ogni caso, risolto sulla base della vicenda processuale ricostruita prima in fatto, non essendo – la corte di legittimità, allorché sia chiamata a scrutinarlo – vincolata alle motivazioni che sostengono i provvedimenti dei giudici confliggenti. Al fine di decidere sulle questioni di competenza, la Corte di cassazione ha il potere-dovere di esaminare gli atti processuali relativi al giudizio di merito, non essendo vincolata dal normale limite istituzionale di giudice di legittimità e, in quanto non opera quale giudice dell’impugnazione, neppure essendo vincolata alle indicazioni sulla competenza devolutele o alle argomentazioni in diritto dei giudici in conflitto, ben potendo tener conto, fermi i limiti della propria cognizione, di quanto emerge dagli atti e delle diverse ragioni esposte dalle parti (Sez. 1, n. 38873 del 12/06/2019, Conf. comp. in proc. Hamza, non mass.; Sez. 1, n. 43236 del 01/10/2009, Conf. comp. in proc. Mendico, Rv. 245122 – 01).
Si deve altresì considerare che, in sede di risoluzione del conflitto, la Corte di cassazione, una volta accertata la sussistenza della medesimezza del fatto sulla base della piena conoscenza degli atti e delle vicende processuali pendenti innanzi
ai giudici in conflitto, è chiamata anche a valutare, discrezionalmente e in piena autonomia, se la qualificazione giuridica del fatto storico attribuita dall’uno o dall’altro giudice sia corretta, procedendo – in caso contrario – a delineare essa stessa l’esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente designazione dell’organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso (Sez. U, n. 18621 del 23/06/2016, dep. 2017, Conf. giur. in proc. Zimarmani, Rv. 269585, relativa a decisione su conflitto di giurisdizione, ma con considerazioni estensibili al conflitto di competenza; Sez. 1, n. 5610 del 26/01/2022, Gip Tribunale Pisa, Rv. 282724 01 che, in tema di conflitto negativo di competenza, ha affermato che la Corte di cassazione non è vincolata, nella soluzione del caso, alle indicazioni espresse dai giudici in conflitto e alla qualificazione giuridica del fatto storico, né ad essa preclusa l’individuazione e la determinazione della competenza di un “terzo giudice”, il quale non abbia, o nei cui confronti non sia stato, promosso il regolamento di competenza. Si veda, altresì, Sez. 1, n. 2050 del 27/10/2021, dep. 2022, non massimata).
In applicazione dei principi sopra richiamati deve essere affermata la competenza territoriale del GIP presso il Tribunale di Pordenone.
Occorre innanzitutto rilevare che, al di là dei dubbi espressi dal Procuratore generale, allo stato degli atti e sulla base della ricostruzione fattuale contenuta nell’incolpazione provvisoria, non risulta irragionevole la valutazione in ordine alla configurabilità del vincolo della continuazione tra i reati contestati, operata dal GIP di Pordenone e non esclusa da quello di Treviso.
Quanto alle condotte in contestazione, esse attengono alla detenzione di 19,508 gr. di sostanza stupefacente del tipo marijuana e 56,141 gr. di stupefacente del tipo cocaina, posta in essere in Pravisdomini (PN) (reato sub 1); alle cessioni, realizzate in circa 10 occasioni, ciascuna avente ad oggetto circa 1 gr. di cocaina, in diversi luoghi in provincia di Treviso (reato sub 2).
Il GIP di Pordenone, sulla base dell’incolpazione provvisoria formulata dal PM presso quel Tribunale, la quale configurava con riguardo ad entrambe le condotte il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ha ritenuto trattarsi reati di pari gravità ed ha applicato, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, il criterio di priorità temporale sancito dall’art. 16, comma 1, cod. proc. pen., affermando la competenza del GIP di Treviso in quanto in quel luogo era stato commesso il reato sub 2), temporalmente precedente.
Il PM presso il Tribunale di Treviso, cui sono stati trasmessi gli atti, nel formulare la richiesta di sollevare il conflitto di competenza e, in subordine, di applicazione misura cautelare ex art. 27 cod proc. pen., ha qualificato il reato sub 2), commesso in provincia di Treviso, come fattispecie di lieve entità, ai sensi del
comma 5 dell’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. Sulla base di tale qualificazione giuridica, il GIP di Treviso ha ritenuto i reati contestati di diversa gravità ed h valutato come più grave quello di cui al capo sub 1), commesso in Pravisdomini, in provincia di Pordenone.
Poiché, come già ricordato, la competenza per territorio, nell’ipotesi di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili, si osserva che nella specie tali macroscopici errori non sussistono, dal momento che l’ipotesi accusatoria, secondo cui il reato sub 2) commesso nel circondario del Tribunale di Treviso è riconducibile all’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è basata su concreti, Inu-nam,lpriei o, turtG . 1· 1 elementi, costituiti dal complessivo quantitativo di stupefacente ci-ftWe varie occasioni, pari a 10 gr di cocaina, secondo quanto riferito dall’acquirente.
Correttamente, dunque, il GIP di Treviso ha valutato come più grave il reato di detenzione di stupefacenti, contestato sub 1). Invero, ai fini della determinazione della competenza per territorio in ipotesi di procedimenti connessi, l’individuazione del reato più grave, ai sensi dell’art. 16, comma 1 e 3, cod. proc. pen., va effettuata con riferimento alla misura della pena vigente per ciascun reato e, in particolare, a quella relativa al momento dell’esercizio dell’azione penale (Sez. 1, n. 348 del 21/04/2017, dep. 2018, Confl. comp. in proc. Muto, Rv. 271995 01).
Va, pertanto, affermata la competenza per territorio del GIP presso il Tribunale di Pordenone, con la trasmissione degli atti a quell’Ufficio.
PQM
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 settembre 2023.