Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32392 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32392 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/septite le conclusioni del PG RAGIONE_SOCIALE c…A. ,, Cu , a..0 rtyr RAGIONE_SOCIALE 4244 – , t c–“tit1)9
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 29 maggio 2023 il GIP del Tribunale di Roma – quale giudice della esecuzione – ha respinto l’opposizione introdotta da COGNOME NOME in tema di confisca (avverso una precedente decisione del 7 settembre 2022).
1.1 La vicenda esecutiva riguarda una autovettura marca Porsche modello Carrera oggetto di sequestro in data 23 ottobre 2007. Secondo il GIP non vi è alcuna incertezza sul fatto che tale vettura è stata oggetto di confisca definitiva in una procedura correlata al delitto di riciclaggio e non può, pertanto, essere restituita allo COGNOME.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME.
2.1 Il ricorrente premette di essere proprietario della vettura marca Porsche modello Carrera sequestrata nel 2007, avente telaio con numeri finali 1045 . L’acquisto della vettura sarebbe stato del tutto regolare (provenienza americana, con importazione tedesca). Il telaio non sarebbe stato in alcun modo alterato (si deposita consulenza di parte del 2016), e la analoga vettura Posche avente telaio con numeri finali TARGA_VEICOLO era, in realtà, un mezzo diverso. Dunque nessun motivo valido di confiscare la vettura dello COGNOME sarebbe mai esistito. Ciò posto si deduce violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali in tema di tutela della proprietà.
In particolare si evidenzia che, non essendo stata dimostrata l’alterazione del telaio «TARGA_VEICOLO», la statuizione di confisca – che impedisce la restituzione del veicolo – è frutto di un errore e di una ‘confusione’ tra due vetture marca RAche in realtà tral> loro diverse.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Dal tenore letterale della decisione sembra, effettivamente, che le vetture Porsche di cui si discute siano due distinte entità, il che alimenta l’equivoco coltivato dai ricorrente COGNOME NOME.
3.2 Tuttavia è lo stesso GIP a richiamare la informativa di polizia giudiziaria del 10 gennaio 2023, i cui contenuti (valutabili perché espressamente richiamati) portano a ritenere che la vettura di cui si discute, sequestrata in data 23 ottobre 2007, è sempre la stessa. Il telaio con numeri finali TARGA_VEICOLO è risultato frutto di alterazione e
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la vettura aveva in origine il telaio con numeri finali TARGA_VEICOLO. Dunque non esistono «due» distinte vetture ma una vettura Pcgche che il 23 ottobre 2007 è stata sequestrata in ragione della avvenuta alterazione dell’originario numero di telaio. In particolare la vettura con telaio TARGA_VEICOLO (finali) risulta essere stata oggetto di una falsa denunzia di furto in data 1 ottobre 2007 e risulta ‘fisicamente’ rinvenuta presso una officina in Roma in data 23 ottobre 2007 con il numero di telaio ‘alterato’ in quello TARGA_VEICOLO (finali). La documentazione relativa all’acquisto del veicolo da parte dell’attuale ricorrente COGNOME è stata ritenuta non genuina.
3.3 Va pertanto rilevato che nessuna incertezza può dirsi sussistente sul bene (unico) oggetto di confisca definitiva, il che comporta il rigetto del ricorso.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 11 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidesite