Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43739 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43739 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a GOTTOLENGO il 20/05/1966
avverso la sentenza del 11/06/2024 del GIUDICE COGNOME di BRESCIA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, provvedendo a rideterminarla nella misura minima edittale di anni uno, e dela mancata confisca del veicolo di proprietà dell’imputato, sospendendone l’efficacia fino all’esito positivo dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Brescia ha applicato su richiesta a NOME COGNOME imputato del reato p. dall’art. 186, comma 7, codice strada , una pena che ha sos con il lavoro di pubblica utilità, altresì disponendo la pena accessoria della sospension patente di guida per mesi sei all’esito positivo dei lavori di pubblica utilità i con estinzione del reato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello Brescia, deducendo erronea applicazione della legge penale per non avere I Tribunale dispost in merito alla confisca del veicolo di proprietà dell’imputato e per avere erroneamente s la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prima conseguendo obbligatoriamente per legge, la seconda essendo stata individuata al di sot del minimo legale (che ha indicato in anni uno), non potendo neppure ritenersi che il gi abbia calcolato la riduzione per il caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità.
Il Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, in persona della sostituta NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento senza r dell’impugnata sentenza limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria de sospensione della patente di guida, con rideterminazione nella misura minima edittale di uno e alla mancata confisca del veicolo di proprietà dell’imputato, con sospensione dell’eff sino all’esito positivo dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Considerato in diritto
Il ricorso è ammissibile, nonostante i limiti imposti dall’art. 448 comma 2-bis, od. proc. pen., come introdotto dall’art. 1 comma 51 della legge n. 103 del 2017 e ratione temporis applicabile al caso di specie. Infatti, tale deve considerarsi il ricorso avverso sen “patteggiamento”, con il quale si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazi di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279349). Se è vero che la novella ha limitato la proponibilità dell’impugnazione ai motivi conce l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e l’erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di nella specie, la violazione dedotta riguarda una statuizione (le sanzioni amministr accessorie, per l’appunto), che presenta carattere autonomo, non riconducibile alle categ della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (sez. 4, n. 2917 23/5/2018, P., Rv. 273091).
Il ricorso, tuttavia, va accolto solo limitatamente alla confisca del veicolo (indi imputazione come intestato all’imputato, trattandosi di sanzione imposta dalla norma di cu all’art. 186, comma 7, codice strada, cosicché la sentenza va annullata senza rinvio in pun omessa statuizione su tale specifica sanzione, statuizione che può essere assunta da questa Corte di legittimità, in assenza di profili di valutazione discrezionale, ai sensi dell’art. I), cod. proc. pen.
Quanto alla residua censura, invece, se ne rileva /li infondatezza. Infatti, nella specie, si procede per il reato di cui all’art. 186, comma 7, codice strada quale la legge prevede espressamente la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, indicando un periodo che va da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni, il rinvio al comma 2, lett. c) del medesimo articolo riguardando soltanto pena e le modalità della confisca del mezzo.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della confisca del veicolo Peugeot 107 targato TARGA_VEICOLO, intestato a COGNOME NOME, sanzione amministrativa accessoria che va, dunque, disposta in questa sede e il rigetta , nel resto del ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della confisca del veicolo Peugeot 107 targato TARGA_VEICOLO, intestato a COGNOME NOME, sanzione amministrativa accessoria che dispone. Rigetta nel resto il ricorso.
Deciso il 6 novembre 2024.
Il p’residente,
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La Consigliera est.
NOME COGNOME
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