Confisca Veicolo Reato Ambientale: Inammissibile il Ricorso Generico
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali in materia di confisca veicolo reato ambientale e sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. La vicenda riguarda un imprenditore, legale rappresentante di una società di trasporti, condannato per violazioni ambientali previste dal D.Lgs. 152/2006. La Corte ha dichiarato il suo ricorso inammissibile, confermando sia la condanna che la misura della confisca del mezzo aziendale.
I Fatti del Caso: dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
L’imprenditore era stato condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte di Appello alla pena di 3 mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda. L’accusa era relativa a un reato ambientale commesso nell’esercizio della sua attività, accertato il 1° ottobre 2020. A seguito della condanna, era stata disposta la confisca del veicolo commerciale utilizzato per commettere l’illecito.
Contro la sentenza di appello, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione basandosi su quattro motivi principali, volti a contestare:
* La mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale;
* La conferma del giudizio di colpevolezza;
* La mancata revoca del sequestro del veicolo.
L’Analisi della Corte di Cassazione: la confisca del veicolo nel reato ambientale
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, giudicandoli nel loro complesso manifestamente infondati. Secondo i giudici, le argomentazioni della difesa erano palesemente generiche e si limitavano a riproporre questioni già ampiamente discusse e decise nei precedenti gradi di giudizio.
I Motivi del Ricorso Ritenuti Inammissibili
La Corte ha sottolineato come i giudici di merito avessero già fornito adeguate motivazioni su tutti i punti sollevati. In particolare, era già stata spiegata la superfluità di una nuova istruttoria, così come erano state chiarite le ragioni che impedivano l’assoluzione dell’imputato. Presentare gli stessi argomenti in Cassazione, senza evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
La Natura Obbligatoria della Confisca
Un punto cruciale della decisione riguarda la confisca del veicolo per reato ambientale. La Cassazione ha ribadito che la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere l’azione illecita non è una scelta discrezionale del giudice, ma una misura di natura obbligatoria prevista dalla legge. Pertanto, la richiesta di revoca del sequestro non poteva trovare accoglimento, essendo una conseguenza diretta e necessaria della condanna per quel tipo di reato.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nell’applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, viene condannato a versare una somma alla Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito equitativamente dal giudice.
La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso non solo fossero infondati, ma che fossero anche stati presentati in modo da non superare il vaglio preliminare di ammissibilità. La genericità e la natura ripropositiva delle censure hanno quindi portato a una declaratoria di inammissibilità, con le conseguenti sanzioni economiche a carico del ricorrente, fissate in questo caso in 3.000 euro, oltre alle spese processuali.
Le Conclusioni
Questa pronuncia offre due importanti insegnamenti. In primo luogo, evidenzia l’importanza di formulare ricorsi specifici e non meramente ripetitivi di argomenti già respinti. Un ricorso in Cassazione deve individuare vizi logici o giuridici precisi nella sentenza impugnata, non limitarsi a contestare la valutazione dei fatti. In secondo luogo, conferma la severità della normativa ambientale: la confisca del veicolo per reato ambientale è una conseguenza automatica della condanna, rendendo il bene strumentale all’illecito definitivamente indisponibile per l’autore del reato.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, palesemente generici e si limitano a riproporre temi già affrontati e decisi dai giudici di merito, senza sollevare nuove e specifiche questioni di legittimità.
In caso di reato ambientale, la confisca del veicolo utilizzato è sempre obbligatoria?
Sì, la decisione della Corte chiarisce che la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere l’azione illecita ha natura obbligatoria. Non si tratta di una misura discrezionale del giudice, ma di una conseguenza prevista dalla legge in caso di condanna.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32392 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32392 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 3 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Noia il 24 aprile 2023, con la quale NOME COGNOME, concesse le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 1.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 259, primo comma, del d. Igs. n. 152 del 2006, reato a lui ascritto quale legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE“; fatto accertato in Noia il 1° ottobre 2020.
Rilevato che i quattro motivi di ricorso, con i quali si censurano unitariamente la manca rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imput e la mancata revoca del veicolo in sequestro, sono manifestamente infondati, in quanto palesemente generici e in ogni caso ripropositivi di temi già affrontati dai giudici di merito, hanno adeguatamente illustrato sia la superfluità della sollecitazione istruttoria avanzata dal difesa (pag. 2 della sentenza impugnata), sia le ragioni ostative all’assoluzione di COGNOME (pag. della decisione gravata), sia la natura obbligatoria della confisca del mezzo di trasporto utiliz per commettere l’azione illecita (pag. 3 della sentenza impugnata).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e rilevato ch alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2025.