Confisca Veicolo per Vano Segreto: L’Analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito importanti chiarimenti sui presupposti per la confisca veicolo utilizzato per commettere reati, in particolare quando il mezzo è stato appositamente modificato. La decisione sottolinea come la presenza di un vano segreto, creato per occultare sostanze stupefacenti, costituisca un elemento decisivo per giustificare tale misura, rendendo quasi impossibile un’impugnazione basata su motivi generici.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza che, tra le altre cose, disponeva la confisca della sua autovettura. Il provvedimento era stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale, il quale aveva riscontrato che il veicolo era stato utilizzato per il trasporto di sostanze stupefacenti. Elemento chiave della vicenda era la scoperta di un sottofondo occultato dietro il cruscotto, un vero e proprio vano segreto destinato a nascondere la droga.
I Motivi del Ricorso
L’imputato ha basato il suo ricorso in Cassazione su due motivi principali:
1. Una presunta violazione dell’art. 129 del codice di procedura penale, relativa ai presupposti per una sentenza di proscioglimento immediato.
2. Una contestazione specifica contro la legittimità della confisca dell’automobile, ritenuta ingiustificata.
Tuttavia, entrambi i motivi sono stati respinti dalla Suprema Corte, che ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile.
La Decisione sulla Confisca Veicolo
La Corte di Cassazione ha analizzato separatamente i due motivi, giungendo a una conclusione netta. Il primo motivo è stato ritenuto precluso, in quanto non rientrante nell’ambito di applicazione delle specifiche norme che regolano l’appello in Cassazione per questo tipo di procedimenti (art. 448, comma 2-bis c.p.p.), oltre ad essere formulato in maniera eccessivamente generica. Il secondo motivo, cuore della questione, è stato giudicato manifestamente infondato.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte offrono spunti cruciali. La legittimità della confisca veicolo è stata confermata sulla base del concetto di “strumentalità strutturale”. La presenza di un vano segreto non qualifica l’auto come un semplice mezzo di trasporto occasionalmente usato per un’attività illecita. Al contrario, tale modifica la trasforma in uno strumento specificamente e strutturalmente predisposto alla commissione del reato. Questa alterazione fisica e funzionale crea un legame intrinseco e permanente tra il bene e l’illecito, rendendo la confisca una conseguenza diretta e corretta.
La Corte ha inoltre sottolineato come le argomentazioni difensive sul punto fossero del tutto generiche, senza contestare nel merito l’esistenza del vano né la sua finalità. Di fronte a una prova così evidente della strumentalità del veicolo, un’impugnazione priva di profili specifici e circostanziati non può che essere respinta.
Conclusioni
La pronuncia stabilisce un principio chiaro: quando un veicolo viene modificato strutturalmente per facilitare la commissione di reati, la sua confisca è una misura ampiamente giustificata. La decisione serve da monito: i ricorsi in Cassazione devono essere fondati su motivi specifici e pertinenti, altrimenti non solo vengono dichiarati inammissibili, ma comportano anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con l’addebito di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Quando è legittima la confisca di un veicolo usato per il trasporto di droga?
La confisca è legittima quando il veicolo presenta una “strumentalità strutturale” con il reato. Nel caso specifico, la presenza di un vano segreto (sottofondo occultato) creato appositamente per trasportare la droga ha reso il veicolo uno strumento destinato stabilmente alla commissione dell’illecito, giustificandone la confisca.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era legalmente precluso e formulato genericamente, mentre il secondo motivo, relativo alla confisca, è stato ritenuto manifestamente infondato. Le argomentazioni contro la confisca erano generiche e non contestavano efficacemente la prova della modifica strutturale del veicolo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria (tremila euro) a favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nella proposizione di un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3616 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3616 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LOCRI il 27/01/1986
avverso la sentenza del 15/05/2024 del GIP TRIBUNALE di COSENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo, incentrato sulla valutazione dei presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen., è precluso in quanto non riconducibile all’ambito di applicazione dell’art. 448, comma 2-bis cod. pen. e risulta comunque genericamente formulato, non essendo dedotto alcuno specifico profilo che potesse rilevare a quel fine;
Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la confisca della vettura è stata correttamente fondata sul rilievo della presenza di un sottofondo occultato dietro il cruscotto per il trasporto della droga, elemento tale da conferire strutturale strumentalità al veicolo rispetto alla commissione del reato, risultando generiche le deduzioni sul punto formulate nel motivo di ricorso;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024