Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3341 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3341 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/06/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tri- bunale di Teramo
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta, depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, relativamente al primo motivo.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
In data 04/06/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo pronunciava sentenza, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicando ad NOME COGNOME la pena di mesi 3, giorni 20 di arresto ed euro 2.300,00 di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale e applicazione, altresì, delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida per 1 anno nonché della confisca del veicolo Kia intestato all’imputato, per il reato di cui al l’art. 186 -bis , in relazione all’art. 186, comma 2, lett. b) , e 2 -s exies , d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver circolato alla guida di un ‘autovettura in stato di ebbrezza per abuso di sostanze alcoliche, con tasso alcolemico pari a 1,33 g/l alla prima rilevazione ed a 1,24 g/l alla seconda, con l’aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno e nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida.
Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, NOME COGNOME, deducendo violazione di legge per avere il giudice applicato la sanzione amministrativa della confisca del veicolo, non prevista dall’art. 186, comma 2, lett. b ), cod. strada, e per errore nel calcolo della pena.
Il motivo riguardante l’erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo è fondato.
3 .1. L’art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, cui rinvia, per il trattamento sanzionatorio, l’art. 186 -bis , comma 3, medesimo decreto, prevede la sanzione accessoria della confisca del veicolo solo nella ipotesi di cui al comma 1 lett. c), qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Per l’ipotesi, come quella in esame, in cui sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro, l’unica sanzione accessoria è quella della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
3.2. Deve ricordarsi che in tema di ricorso per cassazione, nei confronti della sentenza di applicazione della pena, deve ritenersi «illegale» la misura di sicurezza disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge per la sua applicazione (Sez. 3, Sentenza n. 4252 del 15/01/2019, COGNOME, Rv. 274946 -02); dunque, anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., ad opera dell’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l’applicazione della confisca, essendo la stessa un’ipotesi di «illegalità della misura di sicurezza» rilevante come «violazione di legge»
ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. (v., tra le più recenti, Sez. 4, sentenza n. 22864 del 07/05/2024, non massimata).
3.3. La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio, limitatamente alla disposta confisca.
4 . Il motivo riguardante l’erroneità del calcolo risulta proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
4 .1. Dall’esame degli atti risulta che la richiesta ex art. 444 cod, proc. pen., oggetto dell’accordo tra le parti, prevedeva l’applicazione della pena di giorni 110 di arresto ed euro 2.300,00 di ammenda (da convertire in euro 10.550,00 di ammenda) così determinata: pena base, giorni 120 di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, aumentata per la circostanza aggravante di cui all’art. 186 -bis cod. strada, a giorni 160 di arresto ed euro 3.400,00 di ammenda, ridotta, nella misura indicata, per il rito. La richiesta era subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
4.2. Nel provvedimento impugnato il giudice, pur applicando la pena finale concordata dalle parti (ad eccezione della richiesta conversione, su cui, però, nessuna censura risulta avanzata) ed il beneficio della sospensione richiesto, nell’indicare in motivazione il computo eseguito per calcolare la pena, faceva riferimento, per la pena base, al trattamento sanzionatorio previsto per il reato di cui all’art. 186bis , in relazione all’art. 186, comma 2, lett. b) , d.lgs. n. 285 del 1992 (che le parti avevano erroneamente indicato come aggravante), senza però indicarne il quantum . Faceva, poi, riferimento all’aumento conseguente all’aggravante di cui al l’art. 186, comma 2sexies, d. lgs. n. 285 del 1992, determinando la pena in mesi 3 di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, per poi indicare la pena finale, conseguente alla riduzione per il rito, in mesi 3, giorni 20 di arresto ed euro 2.300,00 di ammenda, da sospendersi alle condizioni di legge.
4.3. Da quanto esposto, risulta palese che si è in presenza di un errore riguardante le operazioni di calcolo intermedie, funzionali alla determinazione della pena concordata, che non ha inciso sulla legalità della pena finale applicata (in termini conformi a quelli richiesti dalle parti), in quanto tale non deducibile ex art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915 -01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell’autovettura KIA TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO; statuizione che elimina. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
Così deciso, l’ 08/01/2026.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME