Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44536 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44536 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nata a Vimercate il 20/11/2003
avverso la sentenza del 18/10/2023 del Tribunale di Roma
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto di rigettare il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 ottobre 2023 il Tribunale di Roma ha applicato a NOME NOME COGNOME la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, perché deteneva illecitamente, per la cessione a terzi, Kg 1.8 lordi di sostanza stupefacente. Ha disposto la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro nonché la confisca del telefono cellulare e del motoveicolo, tipo TARGA_VEICOLO, targato TARGA_VEICOLO, di proprietà della ricorrente.
Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 240 cod. pen. in relazione alla confisca del motoveicolo. Il Giudice non avrebbe “offerto alcuna motivazione a supporto della confisca del mezzo”, non specificando alcun nesso specifico tra il bene e la commissione del reato. Precisamente, non risulterebbe accertato che il motoveicolo fosse stato in qualche modo modificato strutturalmente o munito di particolari accorgimenti per il sistematico trasporto dello stupefacente, sicché si sarebbe dovuto ritenere che esso fosse stato solo occasionalmente utilizzato per l’attività di trasporto dell’anzidetta sostanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
Questa Corte ha avuto modo di affermare che, in ipotesi di confisca facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen., il giudice non può motivare, con formula astratta, il provvedimento, che ne dispone l’applicazione in relazione al bene utilizzato per commettere un reato, con la sola indicazione della finalità di prevenire la commissione di altri reati, ma è tenuto ad argomentare, in concreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell’illecito, sia le modalità di realizzazione del reato (ex multis, di recente Sez. 3, n. 33432 del 3/07/2023, COGNOME, Rv. 285062 – 01).
Si è anche precisato che, ai fini dell’applicazione della confisca facoltativa di cui all’art. 240, comma primo, cod. pen., per la dimostrazione di tale nesso di strumentalità in concreto tra la cosa e il commesso reato, non sono richiesti requisiti di “indispensabilità”, volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l’una e l’altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per l’esecuzione del secondo (Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280991 -01).
Con riguardo specifico alla misura ablativa di autoveicoli, si è affermata la legittimità della confisca, disposta in sede di patteggiamento, ex art. 240, comma primo, cod. pen., di un’autovettura utilizzata dall’autore di una rapina e dotata di targhe non originali, atteso che la modifica del bene era sintomatica dell’uso del veicolo appositamente per la realizzazione di condotte illecite e dimostrava lo stretto nesso strumentale con la commissione del reato (Sez. 2, n. 29457 del 5/06/2019, COGNOME, Rv. 276671 – 01. Per l’applicazione del medesimo principio in materia di utilizzo di vettura appositamente modificata
e utilizzata per il trasporto di stupefacenti v. Sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012, COGNOME NOME COGNOME, Rv. 252591 – 01).
Va precisato che, ai fini della confisca di un’autovettura utilizzata per i trasporto della droga ai sensi del comma primo dell’art. 240 cod. pen., non è però necessaria, come pare prospettarsi nel ricorso, la modifica strutturale del mezzo. Ciò che è richiesto è il collegamento stabile del veicolo con l’attivtà criminosa, che può essere evinto, ad esempio, da modifiche strutturali apportate al veicolo stesso ma che può trarsi anche da altre circostanze.
2.1. Di tali principi ha fatto corretta applicazione il Tribunale di Roma.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata, nel disporre la confisca del mezzo, ha posto in evidenza che la ricorrente aveva scambiato molteplici messaggi, estrapolati dal suo telefono, con un ignoto soggetto, i quali dal loro tenore palesemente si riferivano a numerose consegne di droga, che l’imputata doveva effettuare con la moto di cui trattasi nella città di Roma. L’interlocutore, infatti, aveva fornito alla ricorrente gli indirizzi ove effettuare le consegne, p volte sincerandosi che la stessa utilizzasse la propria moto per gli spostamenti necessari.
Il Tribunale ha quindi ritenuto esistente uno stretto ed evidente nesso di strumentalità del motociclo con il contestato delitto, atteso che era emerso che l’imputata, su espressa direttiva dello stesso complice, abitualmente si era servita del veicolo sequestrato per le consegne di cannabinoidi che le venivano richieste, stipando la droga in tale mezzo.
In tal modo la sentenza impugnata ha correttamente dato atto della sussistenza dei requisiti richiesti per la confisca, avendo evidenziato che gli elementi emersi portavano a ritenere che il motociclo era un bene abitualmente destinato a commettere reati in materia di stupefacente.
Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., l condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il TrefIdnte