Confisca Veicolo Patteggiamento: La Cassazione Sottolinea l’Obbligo di Motivazione
Con la recente sentenza n. 20590/2024, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale nel diritto processuale penale: anche in caso di patteggiamento, il giudice che dispone la confisca di un bene deve fornire una motivazione adeguata. La pronuncia chiarisce che la confisca veicolo patteggiamento non è una conseguenza automatica dell’accordo sulla pena, ma una decisione autonoma che incide sui diritti di proprietà e, come tale, deve essere sempre giustificata.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza del G.u.p. del Tribunale di Rimini, con la quale un imputato vedeva applicata la pena concordata con il Pubblico Ministero per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Oltre alla pena, il giudice disponeva però anche la confisca dell’autovettura di proprietà dell’imputato, che era stata precedentemente sequestrata.
Ritenendo illegittima tale statuizione, l’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso in Cassazione. La doglianza principale era incentrata sulla totale assenza di motivazione riguardo alla confisca del veicolo, una misura che non faceva parte dell’accordo di patteggiamento raggiunto tra le parti.
La Decisione della Corte e la Confisca Veicolo Patteggiamento
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Gli Ermellini hanno stabilito che la decisione sulla confisca, essendo estranea all’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, doveva essere supportata da un adeguato percorso argomentativo. Nel caso di specie, tale motivazione era “del tutto assente”.
Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto della confisca, rinviando il caso al G.u.p. del Tribunale di Rimini, in diversa composizione, per un nuovo giudizio sul punto.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un solido orientamento giurisprudenziale. Il punto centrale è che l’accordo di patteggiamento riguarda esclusivamente l’applicazione della pena. Qualsiasi altra misura, come la confisca facoltativa prevista dall’art. 240 del codice penale, è una decisione che spetta unicamente al giudice e che non può essere inclusa nell’accordo tra accusa e difesa.
I giudici hanno richiamato un proprio precedente (sentenza n. 17266/2010), sottolineando come l’estensione dell’applicabilità della confisca a tutte le ipotesi previste dalla legge (e non più solo a quelle obbligatorie) imponga al giudice un preciso dovere di motivazione. Egli deve spiegare le ragioni per cui ritiene necessario disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro. In subordine, deve anche motivare le ragioni per cui non considera attendibili le eventuali giustificazioni fornite dall’imputato circa la legittima provenienza dei beni.
In sostanza, il patteggiamento non crea una “zona franca” in cui il giudice può omettere di giustificare le proprie decisioni ablative. La mancanza di una spiegazione rende la statuizione sulla confisca illegittima e, quindi, annullabile.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un importante baluardo a tutela dei diritti patrimoniali dell’imputato, anche nell’ambito di un procedimento speciale e semplificato come il patteggiamento. La decisione sulla confisca veicolo patteggiamento non può essere un atto arbitrario o implicito, ma deve scaturire da un percorso logico-giuridico trasparente e verificabile. Per gli operatori del diritto, ciò significa che è sempre necessario verificare la presenza di una specifica motivazione sulla confisca nelle sentenze di patteggiamento e, in sua assenza, impugnare la decisione per far valere i diritti del proprio assistito.
La confisca di un bene è una conseguenza automatica del patteggiamento?
No, non è automatica. La confisca è una decisione distinta dall’accordo sulla pena, che spetta al giudice e deve essere sempre supportata da una motivazione specifica, in quanto non rientra nell’accordo tra le parti.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha annullato la confisca dell’autovettura?
La Corte ha annullato la confisca perché il giudice di primo grado aveva omesso completamente di motivare le ragioni di tale provvedimento. Essendo una decisione autonoma e non compresa nel patteggiamento, la sua imposizione richiedeva un’adeguata giustificazione, che nel caso specifico era del tutto assente.
Cosa accade dopo l’annullamento parziale della sentenza?
La causa è stata rinviata al G.u.p. del Tribunale di Rimini, ma con un giudice diverso. Questo nuovo giudice dovrà riesaminare esclusivamente la questione della confisca del veicolo e decidere se disporla o meno, fornendo questa volta una motivazione completa e adeguata per la sua scelta.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20590 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20590 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMENOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 19/09/2023 dal G.u.p. del Tribunale di Rimini visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell’autovettura
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19/09/2023, il G.u.p. del Tribunale di Rimini – per quanto qui rileva – ha applicato a COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di giustizia in relazione al reato di detenzione di cocaina ed hashish a lui ascritto in concorso; il G.u.p. ha altresì disposto la confisca dell’autovettura i sequestro, di proprietà del COGNOME.
Quest’ultimo ricorre in cassazione, a mezzo del proprio difensore, censurando la totale mancanza di motivazione in ordine alla statuizione di confisca dell’autovettura. Si evidenzia la necessità di motivare adeguatamente su detto profilo, rimasto estraneo all’accordo raggiunto ex art. 444 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Risulta in effetti del tutto assente la motivazione in ordine alla disposta confisca dell’autovettura, decisione che – essendo estranea all’accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell’art. 444 cod. pen. – doveva invece essere supportata da un adeguato percorso argomentativo.
D’altra parte, con specifico riferimento alla confisca, questa Suprema Corte ha costantemente affermato che «in tema di patteggiarnento, l’estensione dell’applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte ipotesi previste dall’art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati» (Sez. 6, n. 17266 del 16/04/2010, Trevisan, Rv. 247085 – 01).
Quanto fin qui esposto impone l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del veicolo, con rinvio al G.u.p. d& Tribunale di Rimini (in diversa composizione) per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del veicolo con rinvio per nuovo giudizio sul punto al G.u.p. del Tribunale di Rimini in diversa persona fisica.
Così deciso il 3 aprile 2024
Il Consiglire
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Il Presidente