Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30823 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30823 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 del TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, nel senso dell’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e confisca del motoveicolo;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Brescia ha applicato la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., RAGIONE_SOCIALE per le fattispecie di cui agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, d.lgs. n. 30 aprile 1992 (c.d. «cod. strada»).
La Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Brescia ha proposto ricorso articolando un unico motivo. Con esso si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dei citati artt. 1 comma 7, e 187, comma 8, cod. strada, per non aver il Tribunale disposto la confisca del motoveicolo nonostante di proprietà dell’imputato, per quanto emergerebbe dalla documentazione agli atti, in particolare dal provvedimento di sequestro del motoveicolo, dagli esiti degli accertamenti aventi a oggetto il numero di telaio e dalla carta di circolazione (nonostante l’intestazione della sola targa alla sorella del prevenuto).
La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati, oltre ch ammissibile, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc pen.
Le Sezioni Unite hanno difatti affermato l’ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606 cod. proc, pen., sia contro sentenza di c.d. «patteggiamento» Che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto ch imputazione (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348), sia, principio che rileva nella specie, contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa (Sez. U, n. 21369 dei 26/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279349). La ragione fondante gli approdi di cui innanzi è stata sostanzialmente ravvisata, all’esito di un inquadramento sistematico degli istituti, nell’impossibilità di ritenere immuni dal controllo di legittimità, secon criteri ordinari previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., i profili riservati a stat non comprese dall’accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all’art. 111, sesto e setti comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen.
Ciò posto, il motivo di ricorso oltre che specifico, in quanto indicante gli atti dai quali emergerebbe la proprietà del motoveicolo in capo all’imputato, è fondato.
3.1. Invero, occorre innanzitutto richiamare l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui, in caso di patteggiamento devono sempre essere applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto e, in particolare,
c, quella in oggetto (ex plurimis, Sez. U, n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981; si veda sul punto altresì Sez. U, n. 21369 del 2020, COGNOME, cit., in motivazione che, oltre a ritenere il principio positivamente riscontrato da Corte cost. n. 25 del 1999, fa esplicito riferimento al consolidato orientamento di legittimità citato per il quale si vedano, a titolo esemplificativo: Sez. 4, n. 6 del 19/10/2023, dep. 2024, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, nn. 5426, 5427 e 5428 del 21/12/2022, dep. 2023, in motivazione; Sez. 4, n. 37804 del 23/05/2018, Castiello, Rv. 273826; Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, COGNOME, Rv. 271326; Sez. 4, n. 8022 del 28/01/2014, NOME, Rv. 258622; Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871; Sez. 6, n. 40591 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 241359; Sez. 5, n. 12607 del 02/03/2006, COGNOME, Rv. 234543; Sez. 4, n. 12208 del 09/12/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 227910).
3.2. Orbene, il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha violato il principio di cui innanzi in quanto ha recepito l’accordo delle parti ma non ha provveduto, previo necessario accertamento della non appartenenza del motoveicolo a persona estranea alla violazione, in merito alla confisca obbligatoria ex artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada.
Ne consegue, trattandosi di confisca da applicarsi obbligatoriamente ma previo necessario accertamento della non appartenenza del motoveicolo a persona estranea alla violazione, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all’omessa statuizione della sanzione amministrativa accessoria della confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica. Deve infine essere dichiarata, ex art. 624 cod. proc. pen., l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica. Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Così deciso il 13 giugno 2024