Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22864 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22864 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORTONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 del TRIBUNALE di PALMI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 7 dicembre 2023, il Tribunale di Palmi applicava a NOME COGNOME in ordine al reato contestatogli al capo a) (d.Igs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. b) e 2 sexies, per avere guidato, in data 1.06.2022, la propria autovettura in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico di gr/I 1,44 alla prima prova e di gr/I 1,42 alla seconda prova) ed al capo b) (danneggiamento aggravato dall’aver commesso il fatto su edificio pubblico), la pena pecuniaria complessiva di euro 2.400,00, così ottenuta: per il capo a) pena base di mesi tre di arresto ed euro 1200 di ammenda, aumentata ad euro 1800, ridotta ex art. 62 bis cod.pen., a mesi due di arresto ed euro 1200 di ammenda, ridotta per il rito a mesi uno e gg. 10 di arresto ed euro 800 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria in complessivi euro 1600; per il capo b) mesi sette di reclusione, ridotta art. 62 bis cod.pen. a mesi 5 di reclusione, ridotta per l’avvenuto risarcimento del danno a mesi 4 di reclusione, ridotta per la scelta del rito a mesi tre di reclusione, con sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria. Disponeva altresì la sospensione della patente di guida dell’imputato per il periodo di anni uno e la confisca del mezzo TARGA_VEICOLO.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, sulla base di un unico motivo, con il quale deduce la violazione e l’erronea applicazione della legge penale, posto che era stata disposta la confisca del mezzo, non prevista per l’ipotesi di reato contestata ma per quella prevista dalla lettera c) dell’art. 186 cod. strada, e concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’ipotesi contestata sub a), art. 186, secondo comma, d.lgs. n. 285 del 1992, lett. b), prevede che la condotta sia punita con l’ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
La successiva lettera c), prevede, invece, la sanzione dell’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5
grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio.
Con la sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter cod.proc.pen.
La confisca, dunque, è prevista per l’ipotesi di reato considerata dalla lettera c), ma non per la fattispecie di cui alla lett. b).
Deve ricordarsi che in tema di ricorso per cassazione, nei confronti della sentenza di applicazione della pena, deve ritenersi “illegale” la misura di sicurezza disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge per la sua applicazione (Sez. 3, Sentenza n. 4252 del 15/01/2019 Cc. (dep. 29/01/2019) Rv. 274946 – 02), dunque, anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l’applicazione della confisca, essendo la stessa un’ipotesi di “illegalità della misura di sicurezza”, rilevante come “violazione di legge” ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
La sentenza va dunque annullata senza rinvio, limitatamente alla disposta confisca.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca dell’autovettura Alfa Romeo Giulia TARGA_VEICOLO, che elimina disponendo la restituzione all’avente diritto.
Così deciso in Roma, il -maggio 2024.