Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25083 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25083 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI TREMOSINE
avverso l’ordinanza del 04/07/2023 del TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.Si impongono alcune premesse, per la migliore intelligenza del ricorso.
La Corte di appello di Brescia con sentenza del 24 aprile 2018 ha confermato integralmente la decisione con cui il Tribunale di Brescia il 17 luglio 2017 ha riconosciuto NOME COGNOME e NOME COGNOME, già sindaci del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (BS), NOME COGNOME, procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, NOME COGNOME, redattore e progettista del piano urbanistico, e NOME COGNOME, rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, responsabili del reato di lottizzazione abusiva di cui all’art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, condannando ciascuno alla pena di giustizia e disponendo la confisca di terreni e di edifici di proprietà della RAGIONE_SOCIALE.
Proposto ricorso per cassazione, la RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 5508 del 02/10/2019, dep. 2020, ha annullato senza rinvio la condanna, per intervenuta prescrizione, ferme, tuttavia, le statuizioni in tema di confisca e sull’azione civile.
Con ordinanza del 15 novembre 2021, il Tribunale di Brescia, adito quale giudice dell’esecuzione dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, ha rigettato l’istanza con la quale tale RAGIONE_SOCIALE domandava la revoca della confisca in quanto terzo in buona fede rimasto estraneo al procedimento penale che l’aveva disposta, proprietario del bene già in sequestro e perciò legittimato a sollevare in sede di esecuzione tutte le questioni di fatto e di diritto non sollevate nel giudizio di merito.
Presentato ricorso di legittimità avverso l’ordinanza reiettiva da parte del commissario liquidatore della RAGIONE_SOCIALE, la S.C. (Sez. 3, n. 30602 del 11/05/2022, ric. NOME AVV_NOTAIO, non mass.), ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Brescia del 15 novembre 2021 con rinvio allo stesso Tribunale giudice dell’esecuzione, per nuovo giudizio, ritenendo non accertata la sussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, del reato di lottizzazione abusiva anche nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.Appare utile richiamare, in sintesi, la motivazione della decisione rescindente (v. nn. 1-3 del “considerato in diritto”, pp. 4-7), che prende le mosse dal richiamo alla pronunzia delle Sezioni Unite del 2020, ric. Perroni (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Rv. 278870) con cui si è precisato che la confisca urbanistica di cui all’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati; e che in
presenza di dichiarazione di estinzione del reato di lottizzazione abusiva il giudice può disporre la confisca urbanistica, pur mancando una sentenza di condanna formale, potendosi fondare su di un accertamento del fatto nei suoi componenti oggettivi e soggettivi, nel contraddittorio delle parti, purché vi sia stato un pien accertamento della responsabilità personale di chi è soggetto alla misura ablativa.
Quanto alla tutela dei terzi rimasti estranei al processo penale, la stessa sentenza ha chiarito che le questioni relative alla conformità della confisca al principio di protezione della proprietà di cui all’art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018 (causa RAGIONE_SOCIALE), possono essere proposte dagli interessati al giudice dell’esecuzione, anche chiedendo la revoca della misura limitatamente agli immobili di proprietà a soggetti estranei alla condotta illecita, sottolineando che in tale fase, al fine di compiere l’accertamento richiesto, il giudice gode di ampi poteri istruttori ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Dunque, il proprietario destinatario della misura ablativa che sia rimasto estraneo al procedimento penale avente ad oggetto il reato di lottizzazione abusiva, dichiarato estinto per prescrizione dopo lo svolgimento del dibattimento, può avanzare in sede di incidente di esecuzione, la richiesta di revoca della confisca, chiedendo l’accertamento del reato, nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, e deducendo tutte le questioni di fatto e di diritto che avrebbe potuto far valere nel giudizio di merito al quale non aveva partecipato.
Lo stesso principio deve valere – è stato affermato dalle Sezioni Unite – con riferimento all’ipotesi in cui il terzo estraneo sia una persona giuridica.
2.1.Ebbene, facendo applicazione di tali principi, la sentenza rescindente ha affermato che spetta al giudice dell’esecuzione accertare in modo autonomo la sussistenza del reato e l’estraneità ad esso della persona giuridica, nei confronti della quale non produrrebbe effetti la sentenza coperta da giudicato che aveva definito il processo penale, e che la questione che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto affrontare è stabilire se il terzo non partecipante al giudizio, nei confronti del quale la sentenza irrevocabile non fa stato, legittimato a far valere i suoi diritti sul bene confiscato davanti al giudice dell’esecuzione, sia estraneo ai fatti per cui si procede in sede penale e, appunto per questo, in linea di principio, e salvo prova contraria, sostanzialmente “in buona fede”.
Muovendo da tali premesse, Sez. 3, n. 30602 del 11/05/2022, ric. NOME AVV_NOTAIO, cit., ha ritenuto fondata l’impugnazione dell’ente, che lamentava il mancato accertamento della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva anche nei confronti del terzo rimasto estraneo al processo penale conclusosi con il provvedimento di confisca e destinato, poiché proprietario delle aree e degli
immobili, a sopportarne gli effetti. Al riguardo, si è sottolineato che il giudice d merito non può sottrarsi all’accertamento dei presupposti, oggettivi e soggettivi, del reato in capo al soggetto proprietario dei beni confiscati rimasto estraneo al procedimento penale che si era celebrato nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME (sindaci pro tempore del comune di RAGIONE_SOCIALE), di NOME COGNOME COGNOMEprofessionista procuratore di RAGIONE_SOCIALE), di NOME COGNOME (libero professionista, architetto) e di NOME COGNOME (legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
2.2. La RAGIONE_SOCIALE, inoltre, nella richiamata pronunzia ha censurato l’affermazione del Tribunale di Brescia secondo cui il giudizio si doveva concentrare sull’accertamento dell’assenza di buona fede rispetto al reato presupposto in capo alla RAGIONE_SOCIALE. A proposito – si è detto – il giudice di merito, sottolineando la preclusione derivante dalla formazione del giudicato in ordine alla configurabilità del reato di lottizzazione abusiva e alla legittimità della conseguente confisca, ha del tutto omesso, come sarebbe stato necessario alla luce delle contestRAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE proprietaria dei beni oggetto della statuizione di confisca, di accertare in contraddittorio la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato: in particolare – ha ritenuto la Corte di legittimità – il giud dell’esecuzione avrebbe dovuto tenere in maggiore considerazione i rilievi in ordine all’assoluzione disposta nel primo grado di giudizio dei legali rappresentanti della medesima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
E si è osservato che il processo penale si è svolto a carico di soggetti estranei alla RAGIONE_SOCIALE (quali: NOME COGNOME, ha agito in forza di mandato del 16 marzo 2006 conferito da RAGIONE_SOCIALE alla stipula della convenzione urbanistica con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con oggetto l’attuazione del piano particolareggiato per il recupero e la riqualificazione della frazione di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella sua qualità e in relazione al reato afferente terreni di proprietà della RAGIONE_SOCIALE ricorrente; NOME COGNOME, architetto incaricato della redazione del piano urbanistico) e che soltanto nel caso in cui sussista immedesimazione tra imputato e RAGIONE_SOCIALE proprietaria e la condotta illecita sia compiuta nell’ambito del rapporto organico e nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE è possibile ravvisare quel coefficiente psicologico che consente di attribuire a quest’ultima gli effetti vantaggiosi della condotta illecita, avendo l’imputato agito illecitamente in nome e per conto della stessa, salvo che non venga dimostrato il contrario.
Nel caso di specie – si è osservato – non può ritenersi sufficientemente motivata la decisione che radichi l’accertamento del reato a carico dell’ente sul fatto che è stata conferita procura speciale a NOME COGNOME, persona estranea
alla compagine sociale, per cui non opera il criterio della immedesimazione organica, che consentirebbe di riferire l’operato di tali soggetti all’ente; e si esclusa la sussistenza di un rapporto di immedesimazione organica con gli altri autori del reato, NOME COGNOME e NOME COGNOME (quest’ultimo legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE). Infatti, in assenza del criterio che fa perno sul rapporto di immedesimazione organica che lega la persona fisica all’ente, la riferibilità del reato commesso dalla persona fisica in capo all’ente, rimasto estraneo al procedimento, impone una più solida motivazione che dia conto delle ragioni per cui l’operato delle persone fisiche, pur estranee alla compagine sociale, debba essere riferito direttamente all’ente.
Nel caso di specie – ha rilevato la sentenza rescindente – il giudice di merito si è limitato a dare atto che i rappresentanti legali della RAGIONE_SOCIALE ricorrente coinvolta nella riqualificazione urbana, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, sottoposti a processo penale per l’abusiva lottizzazione, in forza delle deleghe assegnate, e in assenza di concreti atti a loro riferibili, erano rimasti estranei sotto il profilo sia mate che psicologico al reato e che sono stati assolti, tuttavia senza motivare sul rapporto tra i soggetti apicali e la RAGIONE_SOCIALE cui gli stessi appartengono (se siano stati sottoposti a processo in quanto tali o quali rappresentati legali della RAGIONE_SOCIALE), senza chiarire in che modo la RAGIONE_SOCIALE proprietaria dei beni possa avere agito autonomamente, e non per il tramite dei rappresentanti, e senza indicare a quali altri organi sociali, diversi dai legali rappresentanti, dovessero essere riferit gli effetti della condotta illecita del procuratore speciale.
E si è sottolineato anche essere rimasto inesplorato il profilo relativo alla riferibilità del vantaggio del reato in capo alla RAGIONE_SOCIALE, e non agli autori del reat che avrebbero potuto agire nel proprio esclusivo interesse.
Tali sono le ragioni per cui la RAGIONE_SOCIALE ha dato incarico al giudice del rinvio di «chiarire le ragioni per le quali la condotta di soggetti estranei alla compagine sociale possa essere imputata, sul piano oggettivo e soggettivo, direttamente e a prescindere da ogni profilo di colpa, all’ente» (così, testualmente, sub n. 2 del “considerato in diritto”, p. 7).
2.3. L’annullamento con rinvio ha riguardato anche un altro aspetto, relativo al profilo soggettivo del reato.
La S.C., infatti, ha rilevato non avere il Tribunale compiuto – ciò che era necessario – una autonoma valutazione in ordine alla sussistenza o meno della buona fede in capo alla ricorrente proprietaria dei beni, condizione che, in linea di principio, impedisce la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite (come affermato, tra le altre, da Sez. 3, n. 36310 del 05/07/2019, Motisi, Rv. 277346, da Sez. 3, n. 51429 del 15/09/2016, Brandi, Rv. 269289, e da Sez. 3, n. 15987 del 06/03/2013, COGNOME, Rv. 255416).
In particolare, si è notato non avere il Tribunale specificato a che titolo possa essere mosso il rimprovero di negligenza alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per essersi avvalsa delle prestRAGIONE_SOCIALE di COGNOME, che risulta avere redatto il Piano Particolareggiato ed avere realizzato opere edilizie sulle base di uno strumento urbanistico contrario alla normativa; per essersi avvalsa delle prestRAGIONE_SOCIALE di COGNOME, che ha richiesto il permesso di costruire sulle aree in questione e partecipato alla redazione del piano particolareggiato in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE, limitandosi la motivazione a riferire l’assenza di buona fede di COGNOME, per il quale manca un vincolo di immedesimazione organica e che ben avrebbe potuto agire in forza di un proprio personale ed esclusivo interesse.
Ancora: si, è notato come nessun profilo di colpa viene riferito in ordine al cattivo esercizio dei poteri di vigilanza della RAGIONE_SOCIALE in ordine all’operato de procuratore speciale COGNOME e che non può essere esaustiva la generica affermazione della negligenza o imprudenza della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell’avvalersi della prestazione dell’architetto COGNOME, soggetto estraneo alla compagine sociale, che non ha agito in rappresentanza dell’ente.
Infine, in aggiunta, la Corte di cassazione ha evidenziato la necessità da parte del giudice del rinvio di esplorare i rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE ricorrente e RAGIONE_SOCIALE, il cui rappresentante legale, dal 23 dicembre 2009, è NOME COGNOME, responsabile del reato contestato in qualità di legale rappresentante di detta RAGIONE_SOCIALE, proprietaria dal 2009 delle aree in questione, apparendo insufficiente il richiamo ai rapporti contrattuali tra le due RAGIONE_SOCIALE per fondare un accertamento in capo alla ricorrente sia sul piano oggettivo che soggettivo, non essendo stata accertata la veste di mero schermo della stessa dell’attività svolta dai soci della RAGIONE_SOCIALE.
3. Il Tribunale di Brescia, giudice del rinvio, con ordinanza del 4-19 luglio 2023, acquisiti i verbali delle prove assunte nel processo di merito e svolta in contraddittorio attività istruttoria, ha ritenuto non provata l’integrazione dell fattispecie di cui all’art. 44, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001 in capo alla RAGIONE_SOCIALE, essendo stata la lottizzazione abusiva realizzata da altri, non aventi ruoli nella RAGIONE_SOCIALE in questione (v. specc. pp. 12-17 dell’ordinanza) e, in conseguenza, ha disposto la revoca della confisca nei confronti della RAGIONE_SOCIALE – poi, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa limitatamente a determinati immobili, indicati nel provvedimento, siti nella frazione di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (BS) e, quindi, la restituzione degli stessi all’avente diritto.
Ciò premesso, ricorre per la cassazione della richiamata ordinanza – e anche di quella istruttoria del 10 dicembre 2022 con la quale non sono state ammesse determinate prove richieste dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE l’amministrazione municipale di RAGIONE_SOCIALE, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi con cui denunzia violazione di legge (tutti i motivi) e vizio di motivazione (il terzo e il quarto motivo). Li si enuncia secondo quanto disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
4.1. Con il primo motivo, ripercorsi i complessi antefatti, censura violazione di legge (artt. 190, 666, comma 5, 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) per mancata assunzione da parte del giudice dell’esecuzione di prove legittimamente richieste e, in conseguenza, per mancanza di motivazione.
Si rammenta avere richiesto di escutere numerose persone (ossia ex imputati, professionisti, dipendenti del RAGIONE_SOCIALE, dipendenti e/o collaboratori della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) ma avere il Tribunale con ordinanza del 1° dicembre 2022 ammesso soltanto due persone, escludendo la maggior parte o per motivi non previsti dalla legge (essere stati già imputati) o perché ritenuti (ma, si ritiene ne ricorso, a torto) contributi meramente esplorativi, mentre, ad avviso dell’ente ricorrente, le persone indicate avrebbero potuto fare chiarezza, tra l’altro, sui rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, ad essa subentrata.
4.2. Tramite il secondo motivo lamenta ulteriore violazione di legge (artt. 190, 666, comma 5, 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) per mancanza di motivazione conseguente alla mancata considerazione di prove.
Oltre alla lacuna determinata dalla decisione, censurata con il motivo precedente, di non approfondire, prove documentali e dichiarative già confluite in atti – e che si indicano nel secondo motivo di impugnazione – dimostrerebbero che NOME COGNOME, già legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, assolto in primo grado, era a conoscenza del vincolo idrogeologico presente nella frazione di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e che del vincolo idrogeologico sarebbero stati a conoscenza anche NOME COGNOME, già procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE nel cui interesse ha agito, NOME COGNOME, già rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME, redattore e progettista del piano urbanistico, tutti e tre in strettissimi legami con la RAGIONE_SOCIALE e già condannati in primo grado.
4.3. Con il terzo motivo il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE si duole promiscuamente di violazione ed erronea applicazione degli artt. 42, ultimo comma, 43, terza ipotesi, e 44, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, e di incompletezza, illogicità contraddittorietà della motivazione su punti decisivi in ordine alla addebitabilità del reato anche alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Infatti le prove pretermesse di cui si dà atto nei motivi precedenti e le stesse valutRAGIONE_SOCIALE che si rinvengono nelle sentenze di merito e persino nell’ordinanza impugnata avrebbero dovuto condurre a ritenere certamente prevedibile ed evitabile da parte dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nell’interesse della quale vi è chi ha agito di diritto (legali rappresentanti COGNOME e COGNOME) e chi di fatto (COGNOME ed altri), la realizzazione del reato di lottizzazione abusiva, che peraltro, essendo illecito contravvenzionale, può esser commesso – si evidenzia – sia con dolo sia con colpa; né potrebbe trascurarsi essere emerso che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era strettamente legata alla subentrante RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
4.4. L’ultimo motivo ha ad oggetto violazione degli artt. 42 e 43 cod. pen. e 44, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, e, nel contempo, incompletezza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi, con speciale riferimento ai profili di addebitabilità psicologica del reato contestato e poi accertato essere prescritto. In sostanza, tutte le argomentRAGIONE_SOCIALE critiche già svolte nel secondo e terzo motivo del ricorso integrerebbero, valutate da differente angolo prospettico, vizio di motivazione.
Si chiede, dunque, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il Procuratore Generale della RAGIONE_SOCIALEC. nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 24 gennaio 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile l’impugnazione.
L’Avvocatura erariale nella propria memoria ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Con memoria del 5 febbraio 2024 il Difensore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha proposto un motivo nuovo; ribadite le ragioni a sostegno dell’originaria impugnazione, con specifico riferimento al terzo ed al quarto motivo, assume essere sopravvenuto un “fatto notorio” di cui la RAGIONE_SOCIALE non potrebbe non tenere conto nel decidere, ossia l’essersi verificate sia il 16 dicembre 2023 che il 4 gennaio 2024 importanti frane nella falesia del Lago di RAGIONE_SOCIALE sovrastante la zona ove è avvenuta la lottizzazione abusiva. Tali fatti, dimostrati nella loro fenomenica verificazione da articoli di stampa allegati alla memoria e da “fonti aperte” agevolmente consultabili tramite la rete internet, comproverebbero la sussistenza di colpa da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’errore in cui è incorso il Tribunale per non avere considerato la specifica conoscenza/conoscibilità della pericolosità della situazione locale da parte della RAGIONE_SOCIALE, cui non mancavano competenze professionali specialistiche ed i cui ripetuti scambi di proprietà dimostrerebbero non già la buona fede quanto, piuttosto, manovre elusive.
Con memoria pervenuta il 13 febbraio 2024 il Commissario liquidatore della RAGIONE_SOCIALE, socRAGIONE_SOCIALE coopRAGIONE_SOCIALE in I.c.a., ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Con ulteriore memoria del 16 febbraio 2024 il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha replicato alla memoria avversaria, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni, con assorbimento degli ulteriori.
2. Va premesso che, con riguardo ai poteri del giudice dell’esecuzione, la giurisprudenza riconosce nella previsione dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. la fonte di poteri-doveri di accertamento, ai quali fa da pendant un mero onere di allegazione dell’interessato (cfr. Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, COGNOME Lexanie, Rv. 277793, che, con riferimento al procedimento di sorveglianza, ha ritenuto l’insussistenza di un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento favorevole, avendo questi un onere di allegazione, consistente nella prospettazione ed indicazione dei fatti sui quali la richiesta si fonda, incombendo poi sul giudice il compito di procedere, anche d’ufficio, ai relativi accertamenti; nello stesso senso v. gi Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, COGNOME, Rv. 248276; Sez. 1, n. 46649 del 11/11/2009, COGNOME, Rv. 245512; Sez. 5, n. 4692 del 14/11/2000, COGNOME, Rv. 219253).
Tali poteri non devono essere esercitati secondo le forme previste per l’istruzione dibattimentale; tuttavia, anche le decisioni assunte dal giudice dell’esecuzione non si sottraggono alla necessità che sia resa motivazione che non sia manifestamente illogica o viziata da erronea applicazione della legge.
3.Nel caso che occupa, il corretto esercizio del potere di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione demandata dalla Corte di cassazione al giudice dell’esecuzione deve essere verificato alla luce di ciò che la sentenza di annullamento aveva demandato di accertare. Va qui rammentato che la sentenza declaratoria della estinzione del reato per prescrizione è stata pronunciata nei confronti dell’allora sindaco del comune di RAGIONE_SOCIALE e nei confronti di NOME COGNOME, procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, di COGNOME NOME, redattore e progettista del piano urbanistico, e di COGNOME NOME, rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, che le sentenze di merito aveva ritenuto responsabili del reato di lottizzazione abusiva.
3.1. Orbene, su un piano generale la sentenza di annullamento ha impartito al giudice la direttiva ad «accertare in modo autonomo la sussistenza del reato e l’estraneità ad esso della persona giuridica» RAGIONE_SOCIALE in I.c.a.
Sul piano di un maggior dettaglio, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto accertare, «in assenza del criterio che fa perno sul rapporto di immedesimazione organica che lega la persona fisica all’ente», l «ragioni per le quali l’operato delle persone fisiche estranee alla compagine sociale debba essere direttamente riferito all’ente»; e andava anche chiarito «in che modo la RAGIONE_SOCIALE proprietaria dei beni possa aver agito autonomamente, e non per il tramite dei rappresentanti , e non per il tramite dei rappresentanti»; indicando «a quali altri organi sociali, diversi dai legali rappresentanti, dovessero essere riferiti gli effetti della condotta illeci del procuratore speciale»; si sarebbe poi dovuto accertare se il vantaggio procurato dal reato fosse riferibile alla RAGIONE_SOCIALE.
Sul piano soggettivo, il giudice del rinvio avrebbe dovuto accertare se la RAGIONE_SOCIALE fosse stata in buona fede: il che implicava approfondire se vi fosse stato cattivo esercizio dei doveri di vigilanza sull’operato del procuratore speciale ed accertare il tenore dei rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE in parola e la RAGIONE_SOCIALE, in particolare se questa fosse stato mero schermo a favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
3.2.A fronte di tale mandato, che impegnava a ricercare la sostanza, l’in sé, delle relRAGIONE_SOCIALE tra i diversi soggetti, persone sia fisiche che giuridiche, coinvolte a vario titolo nella vicenda, il giudice dell’esecuzione ha giustificato in modo manifestamente illogico la decisione di non assumere le dichiarRAGIONE_SOCIALE di testi che erano stati indicati come in grado di riferire sui rapporti, per così dire “sostanziali” e non meramente formali intercorsi tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE Ha affermato che gli impiegati del RAGIONE_SOCIALE erano stati estranei alla compagine societaria e con limitata visuale di campo sulla vicenda; che i dipendenti di RAGIONE_SOCIALE avevano avuto ruoli secondari e con irrilevante portato conoscitivo, come dimostrato dalla mancata citazione nel giudizio originario.
Peraltro, il provvedimento del Tribunale del 1° dicembre 2022 (ribadito alle pp. 16-17 dell’ordinanza del 4-19 luglio 2023) con il quale sono state ammesse soltanto due persone, tra le numerose che erano state richieste dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nella memoria del 3 novembre 2022, distinte per categorie (soggetti già imputati; professionisti a suo tempo interessati nelle vicende in questione; dipendenti del RAGIONE_SOCIALE; dipendenti e collaboratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) e con la indicazione per ciascuno di aspetti ipoteticamente pertinenti, escludendo la maggior parte delle richieste istruttorie avanzate, è motivato, in parte, da una ragione che non è prevista dalla legge, ossia essere state alcune persone già
imputate. Nel rito penale, infatti, non esiste nessuna preclusione, in qualsiasi fase procedurale, all’assunzione di informRAGIONE_SOCIALE da persone che hanno già rivestito la qualifica di imputato (arg. ex artt. 197, 197-bis e 210 cod. proc. pen.), differente essendo il piano, logicamente successivo all’assunzione, della valutazione circa l’attendibilità delle dichiarRAGIONE_SOCIALE rese da soggetti cui erano stati addebitati profili di responsabilità e che potrebbero essere non indifferenti all’esito del processo.
Quanto alla pretesa esploratività delle ulteriori richieste che sono state denegate, esploratività giustificata con l’essere state talune persone già escusse nelle fasi di merito, altre estranee alla compagine societaria, benchè dipendenti comunali, ed altre ancora dipendenti della RAGIONE_SOCIALE ma con ruoli secondari, tale succinta espressione e la conseguente radicale selezione delle possibili fonti di conoscenza non si concilia con il mandato che il giudice del rinvio aveva espressamente ricevuto dalla RAGIONE_SOCIALE, ossia accertare o meno la sussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, del reato di lottizzazione abusiva anche nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Coglie, pertanto, appieno nel segno il primo motivo di ricorso, laddove censura il vizio di motivazione (non ricorrendo, invece, alcun profilo di contrasto con gli artt. 190 e 666, comma 5, cod. proc. pen., peraltro, neppure indicato specificamente dal ricorrente), essendosi il Tribunale, in buona sostanza, limitato a ripercorrere nuovamente le emergenze istruttorie in precedenza acquisite, già giudicate inidonee nella sentenza rescindente.
4.Discende, di necessità, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia, che dovrà svolgere gli accertamenti di cui alla motivazione della sentenza di Sez. 3, n. 30602 del 11/05/2022, ric. AVV_NOTAIO, cit. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso il 21/02/2024.