Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34299 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3   Num. 34299  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Curatela del fallimento “RAGIONE_SOCIALE“, in persona del curatore NOME COGNOME avverso l’ordinanza dell’8/4/2025 del Tribunale di Brindisi;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, anche con memoria
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’8/4/2025, il Tribunale di Brindisi dichiarava inammissibili le istanze con le quali la curatela del fallimento “RAGIONE_SOCIALE” aveva chiesto la revoca della confisca urbanistica disposta nel procedimento penale già celebrato a carico di NOME COGNOME ed altri, con riferimento ad immobili appartenuti alla società e sottoposti a misura ablatoria.
Propone ricorso per cassazione il curatore fallimentare, deducendo i seguenti motivi, a seguito di una breve premessa:
inosservanza degli artt. 125 e 666 cod. proc. pen.; erronea applicazione degli artt. 42 e 43 I. fall.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. L’ordinanza avrebbe dichiarato inammissibili le due istanze di revoca travisandone il contenuto: in particolare, sarebbe del tutto errata l’affermazione secondo cui la curatela avrebbe chiesto la restituzione degli immobili nell’interesse dei promissari acquirenti, e facendosi portavoce di questi. Le due istanze, infatti, sarebbero state proposte esclusivamente in favore ed a tutela della massa creditoria, come si evincerebbe dal petitum; ciò sarebbe confermato, peraltro, dal fatto che le richieste avrebbero ad oggetto anche residence invenduti, un albergo in costruzione ed il relativo terreno, beni con riguardo ai quali non vi sarebbero promissari acquirenti. Richiamata la giurisprudenza in materia, si ribadisce dunque che l’ordinanza conterrebbe un’interpretazione distorta del contenuto delle domande, che, peraltro, non avrebbero mai trattato il tema della buona fede dei promissari citati e della loro estraneità al processo penale; l’unico oggetto di entrambi gli incidenti, infatti, sarebbe la violazione del principio di proporzionalità della confisca urbanistica, evidente in quanto disposta anche su aree non interessate dalla lottizzazione abusiva oggetto del processo;
la violazione di legge ed il triplice vizio motivazionale sono dedotti anche con riguardo al passo dell’ordinanza secondo cui l’oggetto delle istanze sarebbe stato già trattato in una precedente fase esecutiva, non potendo, pertanto, esser riproposto senza elementi di novità. Questo argomento sarebbe del tutto errato, in quanto, per un verso, gli immobili oggetto del presente incidente (si ribadisce, i 53 residence, l’albergo e le relative aree di pertinenza) sarebbero diversi da quelli precedentemente trattati, e, per altro verso, l’unica questione qui proposta verterebbe sul tema della proporzionalità della confisca, mai interessato dalla precedente istanza di parte. Ad uno stesso petitum (revoca della confisca urbanistica), corrisponderebbe, dunque, una differente causa petendi (la violazione del principio più volte richiamato), sulla quale l’ordinanza non si sarebbe pronunciata. Lo stesso provvedimento, peraltro, sarebbe in evidente contrasto logico con la perizia disposta dal giudice dell’esecuzione (in persona di un magistrato diverso da quello che ha poi emesso il provvedimento qui impugnato), in quanto tale mezzo di accertamento presupporrebbe il positivo superamento del vaglio di ammissibilità;
inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 30 e 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 1, prot. 1 CEDU, come interpretato dalla sentenza GIEM/Italia della CEDU del 28/6/2018; vizio di motivazione. Ribadito il differente oggetto di questo incidente di esecuzione rispetto ai precedenti, il ricorso contesta la mancata
pronuncia sul tema della proporzionalità della confisca, che il giudice deve sempre verificare alla luce della citata pronuncia della Corte EDU, come affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità. Il motivo ribadisce quanto già in precedenza affermato, ossia che la confisca disposta nel procedimento penale riguarderebbe anche beni immobili estranei al reato, così come al precedente incidente di esecuzione: in particolare, l’area qui interessata sarebbe stata separata da quella oggetto di lottizzazione prima che quest’ultima fosse realizzata, dal che l’evidente violazione del principio di proporzionalità;
mancata assunzione di prova decisiva. Pur disposta la perizia, l’ordinanza non ne avrebbe valutato affatto gli esiti, né la relativa attività istruttoria: anzic ampliarne l’indagine quanto all’albergo e ai restanti residence, da qualificare prova decisiva, il Giudice avrebbe “accantonato” gli argomenti dei tecnici pronunciando una infondata decisione di inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato.
Occorre premettere che la vicenda di merito sottesa al presente incidente di esecuzione è stata definita con sentenza di questa Corte n. 14726/20 del 5/7/2019, che – pronunciandosi sui ricorsi proposti da numerosi soggetti avverso la decisione della Corte di appello di Lecce del 13/2/2013 – ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di tutti gli imputati per essere il reato estinto per prescrizione e confermato le statuizioni civili in favore della Regione Puglia, limitatamente ai ricorrenti COGNOME, COGNOME e COGNOME; ha altresì annullato la stessa sentenza con riguardo alla disposta confisca dei fabbricati di cui al compatto C, che ha revocato, ordinando la restituzione degli stessi agli aventi diritto.
4.1. Il comparto C – lo si precisa sin d’ora – è l’unico oggetto del ricorso in esame.
Con successiva ordinanza del 27/11/2020, la Corte di appello di Lecce ha disposto l’esecuzione della confisca di immobili considerati erroneamente restituiti – in esecuzione della citata sentenza della Suprema Corte – alla curatela del fallimento della società RAGIONE_SOCIALE
5.1. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione, che questa Corte – con sentenza n. 32891 del 27/5/2021 – ha dichiarato inammissibile, non riscontrando l’abnormità denunciata. Nell’occasione, si è precisato che “Con la sentenza del 5 luglio 2019, n. 1907, la Suprema Corte di Cassazione oltre ad avere annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti degli imputati, per essere il reato di lottizzazione estinto per prescrizione,
a fronte dei ricorsi proposti anche dalle parti civili acquirenti di beni del cd comparto C, ha rigettato parzialmente gli stessi, accogliendoli solo con riguardo alla disposta confisca delle unità immobiliari oggetto di contratto di compravendita. In tal senso appare chiaro e conforme alla predetta decisione il conseguente dispositivo, per cui la corte “annulla altresì la sentenza impugnata con riguardo alla disposta confisca dei fabbricati di cui al comparto C che revoca, ordinando la restituzione degli stessi agli aventi diritto. Rigetta nel resto i ricorsi delle p civili”. Consegue che la decisione impugnata, assunta ai sensi degli artt. 676 e 667 comma 4 cod. proc. pen., non ha fatto altro che confermare in realtà quanto già espressamente e chiaramente disposto dalla Suprema Corte in dispositivo, correggendo di conseguenza una erronea esecuzione di quanto ordinato in dispositivo”.
Da ultimo, è sorto l’incidente di esecuzione oggetto di questo ricorso, c origina da due istanze riunite, a data 14/5/2024 e 14/3/2025, entrambe propos dalla curatela fallimentare; le stesse hanno concluso per la revoca parziale d confisca, con particolare riguardo: a) ad immobili già appartenuti alla curate oggetto di contratti preliminari di vendita; b) a 15 residence non oggett preliminare di vendita, e già della fallita; c) all’albergo in costruzione ed a
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pertinenti. Ebbene, con queste istanze la curatela ha evidenziato, tra l’altro, che “la confisca definitivamente disposta con la sentenza della Corte di Cassazione del 5.7.2019 (…), per come successivamente interpretata dalla Corte di appello di Lecce in funzione di Giudice dell’Esecuzione, ha attinto, per quel che qui interessa alla deducente Curatela Fallimentare, i beni immobili estranei all’operazione lottizzatoria”, perché mai oggetto di frazionamento (sul presupposto che il reato di lottizzazione abusiva si sarebbe consumato, in termini materiali e negoziali, “solo dopo che era avvenuta la separazione dell’area poi destinata alla edificazione delle 53 villette, mai oggetto di rogito ma solo di 31 preliminari di vendita, dell’albergo e delle sue pertinenze”).
7.1. Soltanto questi ultimi immobili – si precisa – costituiscono oggetto del presente ricorso.
L’incidente di esecuzione è stato dichiarato inammissibile. In particolare, rilevato il difetto di legittimazione del curatore fallimentare quanto a revoca della confisca e restituzione dei cespiti nell’esclusivo interesse dei promissari acquirenti (facendo valere la loro buona fede ed estraneità al processo di merito), il Giudice ha evidenziato che, “a tutto voler concedere”, una richiesta avanzata in proprio dalla curatela sarebbe comunque inammissibile: la questione, infatti, sarebbe stata già trattata nel precedente incidente cautelare, nel quale sarebbe stato sottolineato il “ruolo” ricoperto dalla fallita nella vicenda lottizzatoria, co conseguente divieto di restituzione alla stessa dei beni rivendicati come propri.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva che il ricorso risulta fondato nella parte in cui contesta la carenza di motivazione con riguardo ad uno specifico e definito profilo dell’incidente di esecuzione, quello relativo al mancato rispetto del principio di proporzionalità con riguardo ai beni – esclusivamente quelli di proprietà della ricorrente curatela – sottoposti a confisca. Come si legge nella sintesi dei motivi redatta dallo stesso Giudice dell’esecuzione, infatti, la curatela ha presentato l’istanza deducendo (tra l’altro): a) la violazione del principio di proporzionalità di derivazione eurocomunitaria sulla scorta della sentenza G.I.E.M.”; b) l’estraneità dei beni immobili in parola all’operazione lottizzatoria.
9.1. Ebbene, con riguardo (soltanto) a quest’ultimo, specifico profilo, invero assente nel giudizio di merito e nella precedente vicenda esecutiva, l’ordinanza qui impugnata risulta in effetti priva di motivazione; in particolare, il richiamo alla sentenza GIEM/Italia è presente soltanto in riferimento al tema generale della confiscabilità dei beni della fallita ed al ruolo da questa coperto nella vicenda lottizzatoria, non anche quanto all’effettiva pertinenza di tutto il compendio confiscato alla medesima fattispecie illecita. Anche in questi termini, tuttavia, si sviluppava l’incidente di esecuzione, sul presupposto che la confisca avrebbe concretamente attinto anche beni – di proprietà esclusiva della fallita – estranei
alla lottizzazione (e, dunque, alle sentenze di merito), la cui ablazione sarebbe, pertanto, contraria al principio di proporzionalità.
Sul punto, dunque, si riscontra il difetto di motivazione.
9.2. Proprio in tal senso, ancora, deve esser letta la perizia disposta il 30/9/2024 dallo stesso Giudice dell’esecuzione (in diversa persona) nel procedimento in esame, volta ad “accertare l’attuale situazione urbanistica e catastale di quanto oggetto di confisca”, evidentemente al fine di verificarne l’esatta corrispondenza agli esiti del giudizio di merito. Con riguardo allo stesso profilo, peraltro, il relativo motivo di ricorso (n. 4) deve essere rigettato, non riscontrandosi nel caso di specie alcuna mancata assunzione di prova decisiva, a fronte – per costante e condiviso indirizzo – di un mezzo di prova “neutro”, rimesso alla discrezionalità del giudice e, pertanto, sottratto alla disponibilità delle parti mente dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., che si riferisce esclusivamente alle prove a discarico aventi carattere di decisività (tra le molte, Sez. 4, n. 9455 del 9/1/2025, Lettieri, Rv. 287734).
9.2. L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio limitatamente allo specifico profilo di proporzionalità della confisca sopra richiamato, concernente l’effettiva pertinenza di tutti i beni confiscati alla vicenda lottizzatoria, con rigetto nel resto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla proporzionalità della confisca con rinvio al Tribunale di Brindisi. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2025
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