Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34230 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34230 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/07/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 novembre 2022, il Tribunale di Torino ha condannato l’imputato alla pena sospesa di anni 1 e mesi 6 di reclusione – oltre alle pene accessorie – per il reato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 perché, in qualit di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non presentava, pur essendovi obbligato, le dichiarazioni annuali relative alla sola imposta IRES per gli anni 2012 e 2015 –
capi a) e c) dell’originaria imputazione – con evasione, rispettivamente, di C 51.506,13 ed C 55.116,05, nonché quelle riferite alle imposte IRES ed IVA per le annualità 2014 e 2016 – capi d’imputazione b) e d) – così evadendo C 75.348,63 di IRES ed C 52.918,68 di IVA, per il 2014, e C 154.334,95 di IRES ed C 81.287,13 di IVA, relativamente all’anno di imposta 2016.
In primo grado, l’imputato è stato altresì condannato per il reato previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 – capi e) ed f) dell’imputazione – per avere emesso, nel corso degli anni 2015 e 2016, in qualità di legale rappresentante della predetta società cooperativa, al fine di consentire a terzi l’evasione RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e sul valore aggiunto, fatture relative ad operazioni inesistenti, per un imponibile complessivo di C 200.422,22, con IVA di C 44.092,89 per l’anno 2015, e di C 561.217,75, con IVA di C 81.287,13 per il 2016.
Visto l’art. 12-bis del d. Igs. n. 74 del 2000, inoltre, il Tribunale di Torino ha disposto la confisca dei beni mobili ed immobili e RAGIONE_SOCIALE somme di denaro di cui l’imputato abbia la disponibilità sino alla concorrenza del profitto del reato, accertato nella misura di C 470.511,58.
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13 luglio 2023, ha parzialmente riformato il provvedimento di primo grado, disponendo l’assoluzione dell’imputato dai reati di cui ai capi a), c) e d), limitatamente ai fini IRES, perché il fatto no sussiste, rideterminando la pena in mesi 10 e giorni 10 di reclusione e riducendo, conseguentemente, l’ammontare della confisca per equivalente ad C 209.554,45.
Avverso la sentenza, l’imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1 Con un primo motivo di impugnazione, si lamentano vizi della motivazione in relazione al capo b) dell’imputazione, limitatamente all’evasione IRES, per avere la Corte di appello di Torino erroneamente determinato la materia imponibile, sulla base dell’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE prove versate in atti e RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dall’imputato.
Secondo la difesa, il provvedimento sarebbe affetto da manifesta contraddittorietà motivazionale nella parte in cui, ritenendo accertata la inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni sottese alle fatture attive – invero contestata ai capi e) ed f) dell’imputazione – soltanto in relazione agli anni di imposta 2015 e 2016, avrebbe erroneamente mancato di assolvere l’imputato anche per l’evasione IRES relativa all’anno di imposta 2014, omettendo di considerare che sia la documentazione prodotta che le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia, all’opposto, confermerebbero la sussistenza RAGIONE_SOCIALE predette fatture inesistenti anche per quell’anno. La documentazione relativa alla richiesta di riunione dell’odierno processo con il procedimento n. 23720/2023 – in seno al
quale si rileverebbe una contestazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, commesso nell’ambito della società RAGIONE_SOCIALE nell’anno di imposta 2014 da parte di un coimputato e nell’anno 2015 da parte dell’odierno ricorrente – nonché con quello n. 16156/2018 – nel cui ambito la RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata sospettata di consentire transito su conti di denaro sorretti da fatture a copertura – del resto, evidenzierebbe, a parere del ricorrente, una condotta ripetuta di emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di costui che, ancorché non diretta specificamente all’anno 2014, sarebbe comunque pertinente per assumere la falsità anche RAGIONE_SOCIALE operazioni relative a quell’anno. Inoltre, la circostanza che non vi sia nell’imputazione alcuna contestazione per l’emissione di fatture inesistenti in relazione all’anno di imposta 2014, ma solo una contestazione di omessa dichiarazione, non significherebbe, secondo l’imputato, che costui, asserendo la falsità RAGIONE_SOCIALE prestazioni sottese alle fatture da lui emesse, non abbia con ciò compreso tutte le fatture di rilievo nel presente processo, indipendentemente dal fatto che il Pubblico Ministero abbia inteso contestare per due annualità anche il delitto di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, senza tuttavia farlo anche per l’anno 2014.
2.2. Con un secondo motivo di censura, si deduce la violazione dell’art. 12bis del d.lgs. n. 74 del 2000, relativamente ai capi di imputazione b) e d), per avere la Corte di appello erroneamente determinato l’ammontare RAGIONE_SOCIALE somme sottoposte a confisca.
Per quanto concerne il capo d) – in relazione al quale la confisca riguarda esclusivamente l’omessa dichiarazione IVA, generata dall’emissione RAGIONE_SOCIALE fatture per operazioni inesistenti, avvenuta nel corso del 2016 – sostiene l’imputato che l’imposta evasa, come correttamente rilevato dalla tabella riportata al capo f) e riferita all’emissione di fatture per operazioni inesistenti relative a quell’anno, avrebbe un importo complessivo di C 74.391,45, diverso dunque da quello di C 81.287,13, erroneamente indicato in sentenza e nel connesso capo di imputazione.
Con riguardo al capo b) – riguardante il delitto di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 relativo all’anno di imposta 2014 – invece, precisa il ricorrente che, con esclusivo riferimento alla determinazione dell’IRES evasa, indicata nella somma di C 75.348,63, detta imposta sarebbe stata ricostruita dalla polizia giudiziaria applicando l’aliquota allora in vigore del 27,5% al maggiore imponibile IRES derivante dai ricavi non dichiarati, sulla base di due tabelle riportate a pag. 15 del p.v.c. 6 agosto 2018 e alle pagg. 2-3 dell’annotazione 7 agosto 2018. Sennonché l’amministrazione finanziaria, alla quale il p.v.c. sarebbe stato inviato, avrebbe ricostruito la base imponibile in maniera differente, così determinando un’imposta inferiore, pari ad C 75.067,00, ottenuta dall’applicazione dell’aliquota all’imponibile di C 272.971,00, importo equivalente alla differenza tra C 310.395,00 ed il costo
riconosciuto dalla RAGIONE_SOCIALE di € 37.424,00. Secondo la prospettazione difensiva, ne consegue che, mancando nel provvedimento qualsivoglia motivazione in ordine alle ragioni per le quali si sarebbe dovuto disattendere il riconoscimento di costo operato dall’amministrazione finanziaria, l’imposta complessivamente evasa per i fatti di cui ai capi b) e d) sarebbe pari ad € 202.377,44, costituendo la statuizione relativa alla disposta confisca per equivalente per un importo di € 209.554,45 un’ipotesi di pena illegale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di doglianza, con il quale si censurano i vizi della motivazione in relazione al capo b) dell’imputazione, limitatamente all’evasione IRES, per avere la Corte di appello di Torino erroneamente determinato la materia imponibile, è inammissibile.
La prospettazione difensiva – oltre che essere formulata in modo non specifico nella parte in cui non contrasta le affermazioni della Corte di appello in ordine alla mancata estensione, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni autoaccusatorie afferenti all’emissione di fatture per operazioni inesistenti anche all’anno 2014 attiene ad apprezzamenti meramente fattuali, diretti a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di un’alternativa rilettura del quadro probatorio, già adeguatamente vagliato dai giudici di merito, con argomentazioni coerenti e non manifestamente illogiche, allorché, a pag. 4 del provvedimento impugnato, si è ritenuto impossibile estendere la presunta sussistenza RAGIONE_SOCIALE fatture per operazioni inesistenti anche all’anno 2014, sulla base del fatto che, in relazione a tale annualità di imposta, non è stata sollevata alcuna contestazione specifica da parte della pubblica accusa.
Il controllo sulla motivazione operato dal giudice di legittimità, del resto, non può consistere in una diversa lettura degli elementi di fatto che sono stati posti a fondamento della decisione, né nella scelta di nuovi o diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fattí, essendo limitato al solo accertamento della congruità e coerenza dell’apparato argomentativo fornito dal giudice (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Rv. 252615).
1.2. Anche il secondo motivo di censura, riferito alla violazione dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, relativamente ai capi di imputazione b) e d), per avere la Corte di appello erroneamente determinato l’ammontare RAGIONE_SOCIALE somme sottoposte a confisca, è inammissibile.
Come riconosce lo stesso ricorrente, a pag. 5 dell’atto introduttivo del presente procedimento, fondando la statuizione della confisca sull’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, le sentenze di merito attestano che il profitto illecito è stato quantificato con riguardo agli importi dell’IRES e dell’IVA evase, come dettagliatamente accertato dalla Corte di appello, relativamente ai capi di imputazione b) e d), entrambi riferiti alla contestazione del reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000.
Ebbene, con la presente censura, innanzitutto, ci si duole, in maniera peraltro generica, del fatto che, in relazione al capo d) dell’imputazione, l’ammontare della confisca disposta dalla sentenza di primo grado nella misura di C 235.62,08, poi ridotta e rideterminata dal provvedimento di appello in C 81.287,13, non corrisponderebbe agli importi risultanti dalla tabella contenuta nell’imputazione relativamente al capo f), ma si trascura l’esclusiva riferibilità di tali dati al divers reato di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, concernenti l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e non già l’ammontare dell’imposta complessivamente evasa mediante l’omessa presentazione della dichiarazione di cui all’art. 5 del medesimo decreto. In altri termini, la prospettazione del ricorrente muove dall’erroneo presupposto secondo cui la tabella relativa agli importi RAGIONE_SOCIALE fatture emesse per operazioni inesistenti relativamente all’anno di imposta 2016 esaurirebbe completamente i suoi introiti, omettendo tuttavia di considerare che essa fa invece riferimento al solo, diverso, reato di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000; onde la manifesta impossibilità di prenderla in considerazione ai fini della censurata contestazione connessa all’art. 5. Quanto al medesimo capo d) dell’imputazione, peraltro, dalla lettura della sentenza di primo grado – con la quale l’apparato argomentativo del provvedimento di appello si salda dal punto di vista dell’accertamento della responsabilità penale in ordine ai capi per cui è intervenuta la condanna – emerge chiaramente che, per l’anno 2016, come specificamente riportato nelle tabelle di pag. 15 del verbale di constatazione del 6 agosto 2018, l’imposta IVA dovuta è effettivamente di importo pari ad C 81.287,13. Il primo profilo censurato dal ricorrente con la seconda doglianza è, dunque, manifestamente infondato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La seconda contestazione sollevata nell’ambito dello stesso motivo di ricorso, afferente all’erronea determinazione dell’ammontare della confisca relativa al capo b) dell’imputazione – riguardante il delitto di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 200 relativo all’anno di imposta 2014 – costituisce censura in fatto, come tale inammissibile in sede di legittimità.
La prospettazione difensiva oppone ad atti aventi contenuto certo nel determinare l’ammontare dell’imposta evasa di C 75.348,63 – il p.v.c. del 6 agosto 2018, pag. 15, e l’annotazione del 7 agosto – le pagine 4-6 dell’avviso di
accertamento relativo all’anno di imposta 2014, da cui non risulta espressamente una diversa determinazione dell’imposta IRES e che il ricorrente utilizza arbitrariamente quale base di un suo personale calcolo, fondato sull’applicazione dell’aliquota, a suo dire, applicabile al caso di specie.
Ebbene, anche a prescindere dalla genericità dell’assunto difensivo, la valutazione della congruità di tale calcolo, che prende le mosse dall’esame del predetto avviso di accertamento e della correttezza dell’aliquota, è valutazione di merito, come tale preclusa al sindacato di questa Corte.
Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 16/05/2024