Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47049 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47049 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata in Germania il 06/10/1972
COGNOME NOME in qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE
avverso il decreto del 27/05/2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Firenze, a seguito di appello proposto dai terzi interessati NOME COGNOME e NOME COGNOME quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, in sede di giudizio di rinvio disposto da questa Corte, ha confermato il decreto emesso il 22 settembre 2022 con il quale era applicata a NOME COGNOME e NOME COGNOME la misura patrimoniale della confisca, per quanto in questa sede di interesse, dell’immobile sito in Prato, INDIRIZZO n. 4, intestato alla società RAGIONE_SOCIALE
Avverso il decreto hanno proposto ricorso per cassazione i predetti terzi interessati a mezzo dei rispettivi difensori e procuratori speciali.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deduce violazione degli artt. 24, 25, 26 cl. leg.vo n. 159/2011 e mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza delle interposizione fittizia della ricorrente e all’effettiva titolarità dell’abitazione. Ri essere stato provato dalla ricorrente che:
il contratto di rent to buy avente ad oggetto l’immobile fosse stato stipulato nel 2015 e non nei due anni antecedenti la richiesta della misura di prevenzione;
lo stesso contratto fosse l’unico adatto alle condizioni economiche della ricorrente, in quanto al termine del pagamento dei canoni di locazione avrebbe acquistato la proprietà;
tale contratto fosse un negozio giuridico ad effetti obbligatori e non reali, come tale idoneo a superare la presunzione di complicità;
tutti i pagamenti fossero tutti tracciati, anche nei mesi in cui non potendo la ricorrente provvedere chiedeva aiuto ai parenti;
il prezzo dell’appartamento oggetto di confisca fosse di euro 150.000.
La Corte distrettuale ha valutato sulla base del pregiudizio dell’esistenza di una sorta di complicità tra la madre e i proposti.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deduce violazione degli artt. 24 e 25 d. leg.vo n. 159/2011 e art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e mancanza della motivazione in ordine ai motivi di gravame dedotti dal terzo interessato.
Risultano apodittiche le affermazioni poste a base della decisione impugnata e non idonee a giustificare la denegata buona fede del terzo coinvolto, in particolare con riguardo:
Al mancato trasferimento di proprietà e alla attuale perdurante disponibilità dell’immobile in capo alla famiglia COGNOME con il pagamento delle rate del corrispettivo;
Alla corresponsione di due rate da parte di NOME COGNOME e alla inverificabilità delle provviste;
L’assunzione da parte della venditrice di una funzione di schermo rispetto alla effettiva proprietà dell’immobile;
Agli indubbi vantaggi conseguiti dalla parte venditrice spiegabili solo con la piena consapevolezza circa i redditi del promittente acquirente.
La Corte di appello ha omesso di considerare la natura di contratto obbligatorio rent to buy che esclude qualsiasi intestazione fittizia senza considerare che:
le operazioni di pagamento diverse da quelle della COGNOME, affittuaria prima, proponente l’acquisto poi, sono riferibili a uno dei fratelli estraneo alla procedura e incensurato;
la tipologia di accordo preso con il contratto del 2015 era ed è riconducibile a normale prassi commerciale come alternativa al pagamento contestuale, del quale è stato rispettato il piano di ammortamento;
la fatturazione avveniva regolarmente con la causale “pagamento rata”;
non può ascriversi colpa al terzo in relazione alla conoscenza della provenienza dei capitali e della pericolosità sociale dei due Curto estranei al contratto a meno di una illegittima inversione dell’onere della prova.
Si richiama, poi, l’orientamento espresso da Sez. VI n. 2110 del 29/11/2023 in ordine alla tutela dei terzi interessati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
Il decreto impugnato ha ritenuto l’immobile confiscato nella effettiva disponibilità dei proposti NOME COGNOME e NOME COGNOME figurando il contratto preliminare di vendita stipulato tra la RAGIONE_SOCIALE, madre dei predetti, e la società RAGIONE_SOCIALE il 18.6.2015 – dopo la risoluzione del contratto di locazione in data 15.6.2015 – come mero schermo, facendosi leva sul pagamento di due rate per il corrispettivo dell’immobile da parte di NOME COGNOME attingendo da provviste del conto della società RAGIONE_SOCIALE le cui quote sono al 100% del proposto NOME COGNOME l’altra volta utilizzando carta ricaricabile con provviste giunte in prossimità della scadenza della rata di natura non verificabile, per giustificare l’acquisto del bene con proventi illeciti. A sostegno della riconducibilità dell’immobile ai proposti si ricollega, inoltre, l’inizio della locazione a una fitta ser di furti nei cinque mesi a cavallo tra il 2011 e il 2012 commessi da NOME e la
stipula del preliminare con i furti e rapine commessi a cavallo tra il 2014 e il 2015 da NOMECOGNOME
Quanto alla buona fede del terzo promittente venditore, la si esclude sulla base del mancato perfezionamento della vendita alla scadenza prevista del 30.6.2018 e della percezione dei ratei da soggetti non obbligati, tale da giustificare la consapevolezza della percezione di redditi non leciti da parte della COGNOME e dei suoi familiari.
Ritiene questa Corte che sia la interposizione fittizia dell’immobile sia il giudizio di rimproverabilità del terzo promittente venditore sono sostanzialmente a pod ittici.
Alla radicale mancanza di motivazione, dopo il doppio giudizio di merito, in ordine ai necessari presupposti della confisca del bene intestato al terzo ricorrente, consegue l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato e di quello emesso il 22 settembre 2022 dal Tribunale di Firenze limitatamente alla confisca dell’immobile in Prato, INDIRIZZO del quale dispone dissequestro e la restituzione all’avente diritto.
Invero, quanto alla riconducibilità dell’immobile ai proposti, come condivisibilmente affermato dal Procuratore generale, non vi è un’argomentazione effettiva circa la simulazione del contratto “rent to buy”, tale da dimostrare che la titolarità dell’appartamento in capo al COGNOME sia fittizia e non il frutto di una regola operazione commerciale. Nel provvedimento impugnato si afferma apoditticamente che l’avere omesso di vendere il bene allo spirare del termine, di avere accettato qualche pagamento del canone dai figli della donna sarebbero sintomatici della consapevolezza che NOME COGNOME ed i suoi familiari non percepivano redditi leciti, e che indubbi erano i vantaggi per la parte promittente venditrice. Il ragionamento di inferenza logica non è corretto, posto che dalla prima affermazione deriva, al più, la consapevolezza della limitata capacità economica del nucleo familiare, non già quella dell’illiceità dei proventi. Inoltre, non è spiegato quali siano i vantaggi economici tratti dal COGNOME (si afferma che il canone è fuori mercato senza indicare quale sia il canone di mercato), avendo egli spiegato come la prosecuzione della locazione senza acquisto era accettabile perché gli consentiva di pagare la rata del mutuo a suo tempo contratto per la ristrutturazione dell’intero immobile, del quale quello confiscato era parte. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Deve essere disposta l’esecuzione del presente provvedimento da parte del PM presso il Tribunale di Firenze.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato nonché il decreto emesso in data 22 settembre 2022 dal Tribunale di Firenze limitatamente alla confisca dell’immobile in Prato, INDIRIZZO, del quale dispone il dissequestro e la restituzione all’avente diritto. Manda al PM presso il Tribunale di Firenze per l’esecuzione.