Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17054 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17054 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/06/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza n. 16057 del 14/02/2023 la I Sezione di questa Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del 14 settembre 2022 della Corte d’assise k” .d 4 k d’appello di Reggio Calabria ?aveva respinto l’opposizione proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME, avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della confisca del terzo piano di un’unità immobiliare in località Fontanelle di Catona, disposta con decreto del 21/3/2006.
La confisca era stata adottata ai sensi dell’art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. con I. n. 356 del 2022, nei confronti di NOME COGNOME, coniuge di NOME COGNOME, condannato per partecipazione ad associazione mafiosa ex art. 416 bis cod. pen. Il giudice dell’esecuzione aveva confermato il provvedimento ablativo, respingendo la tesi difensiva che indicava nel padre delle ricorrenti, NOME COGNOME, il soggetto che – con redditi derivanti da evasione fiscale sugli introiti percepiti dall’attività di taxista – aveva edificato l’immobile in cui situava la porzione sottoposta a confisca, ritenendolo a sua volta incapiente. Il dato che l’istanza di condono fiscale fosse stata presentata da NOME COGNOME e che fosse assodato che detto appartamento era stato destinato ad abitazione della famiglia COGNOME – COGNOME, nucleo privo di redditi dal 1986 al 1998, e successivamente dotato di redditi insufficienti, sono gli elementi in base ai quali il cespite era stato ricondotto al COGNOME.
La I sezione di questa Corte, nel disporre l’annullamento del provvedimento impugnato, ha precisato che il giudice del rinvio avrebbe dovuto riconsiderare il profilo attinente ai presupposti dell’operata confisca, con specifico riferimento alla posizione del dante causa delle sorelle COGNOME, eredi di NOME COGNOME, proprietario del fondo sul quale era stato costruito l’immobile di cui il cespite confiscato costituisce una porzione. Infatti, costui era un terzo estraneo rispetto ad NOME COGNOME, ritenuto l’effettivo titolare del bene confiscato. Le sorelle COGNOME avevano invece allegato di avere ricevuto l’appartamento in qualità di eredi del padre NOME COGNOME, il quale disponeva di provvista derivante da evasione fiscale sui redditi della documentata attività di taxista. Ciò posto – ha osservato la sentenza di annullamento – il terzo estraneo ben può invocare tale fonte di provvista, che è inibita soltanto all’imputato o al condannato, ritenuto l’effettivo titolare del cespite. Inoltre, non opera nei confronti del terzo estraneo la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, che invece sussiste, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche per quelli intestati al coniuge e ai figli, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità di tali soggetti e l’attività lavorativa dagli stessi svolta, rapportata alle ulteriori
.., GLYPH circostanze del fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell’intestazione (Sez. 2, n. 23937 del 20/05/2022, COGNOME, Rv. 283177).
Con ordinanza del 21 giugno 2023 – 6 novembre 2023 la Corte d’assise d’appello di Reggio Calabria, decidendo quale giudice del rinvio, ha rigettato l’opposizione proposta dalle COGNOME.
Ciò posto in linea generale, il provvedimento impugnato ha sottolineato, come elementi indicativi della fittizietà dell’intestazione: a) l’avvenuta presentazione, da parte della moglie del COGNOME, NOME COGNOME, della domanda di condono edilizio, cui seguiva altra istanza integrativa per la realizzazione delle opere di rifinitura; b) il fatto che, secondo quanto emerso dalla relazione di c.t.u., la struttura portante del cespite era stata realizzata tra il 1991 – quando il nucleo familiare del COGNOME era stato da tempo costituito e l’uomo era stato raggiunto da misure cautelari nel contesto di procedimenti all’esito dei quali sarebbe stato condannato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. – e il
1992; c) l’appartamento era rimasto allo stato di rustico sino al febbraio 1996, per essere poi accatastato a nome di NOME COGNOME nel marzo 2000; d) che il costo totale di realizzazione del cespite era stato quantificato in euro 36.000,00, di cui euro 12.500,00 per le opere sino al 1992 e il resto per opere di rifinitura; d) che i modesti redditi dichiarati da NOME COGNOME dal 1993 al 2000 (in precedenza nulla era stato dichiarato) non erano sufficienti neppure per provvedere alle ordinarie esigenze di vita del nucleo familiare, che dal 1985 al 1996 annoverava una terza persona e, dal 1996 al 2000, altre due; e) che, tenuto conto che era stato realizzato un fabbricato di ben sei piani fuori terra, ben maggiore avrebbe dovuto essere la capacità di risparmio del COGNOME rispetto alle spese di costruzione e completamento del solo appartamento al terzo piano del quale si discute nel presente procedimento e che incontestatamente era sempre rimasto nella materiale disponibilità della moglie del COGNOME; f) che proprio il più ampio impegno richiesto per la realizzazione dell’intero fabbricato rendeva irrilevante l’introito, contenuto in 30.000,00 euro, derivato dalla vendita – peraltro nel 1994 – di altro immobile; g) che la titolarità di licenze per l’esercizio di attività di taxi in capo al COGNOME e alla moglie era inidonea, tenuto conto del contesto territoriale modesto e privo di indotto turistico o commerciale, a superare il dato della sperequazione tra le insufficienti disponibilità del terzo e l’investimento immobiliare oggetto di confisca.
Nell’interesse delle COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge per avere la Corte territoriale violato il principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, riproponendo le medesime argomentazioni utilizzate nella prima ordinanza annullata dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione.
Si osserva al riguardo: a) che la presentazione della domanda di condono edilizio era un dato non dimostrativo della proprietà dell’immobile, tenuto conto delle conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza civile in tema di applicazione della I. n. 724 del 1994; b) che il COGNOME era stato arrestato nel 1989 ed era rimasto detenuto da tale data, mentre l’immobile era stato realizzato dal 1991 in poi; c) che gli altri appartamenti dell’immobile rientravano nella incontestata titolarità del COGNOME; d) che è del tutto usuale che i genitori realizzino un fabbricato a più piani e che destinino ciascun piano ad un figlio; e) che l’attività di tassista non era accompagnata da tracce documentali sia in ragione del tempo trascorso sia perché si era svolta in totale violazione delle norme fiscali.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto
Procuratore generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. I ricorsi sono manifestamente infondati.
Come anche di recente ribadito da questa Corte (Sez. 5, n. 53449 del 16/10/2018, NOME, Rv. 275406 – 0; Sez. 2, n. 37880 del 15/06/2023, COGNOME, Rv. 285028 – 0), la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo e si assuma che esso si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata. In tal caso incombe sull’accusa l’onere di dimostrare l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell’acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Il giudice ha, a sua volta, l’obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (Sez. 5, n. 13084 del 06/03/2017, Carlucci, Rv. 2697110); in altri termini, la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale non opera se i beni siano formalmente intestati a terzi, soggetti estranei al rapporto processuale penale, per cui trova applicazione la regola generale che pone l’onere probatorio a carico dell’accusa, tenuta a dimostrare con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell’acquisizione del bene in capo al condannato e salvaguardarlo dal pericolo della confisca (Sez. 1, n. 6137 del 11/12/2013 – dep. 2014, Soriano, Rv. 259308; Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, COGNOME e altro, Rv. 254699; Sez. 1, n. 27556 del 27/05/2010, Buompane, Rv. 247722). In tale prospettiva, la sperequazione tra le disponibilità del terzo e le sue accumulazioni patrimoniali, lungi dal sancire presunzioni di legge quanto all’illiceità delle stesse accumulazioni, può costituire solo uno dei possibili elementi logici a sostegno dell’asserto accusatorio della natura fittizia dell’intestazione e della sostanziale disponibilità del bene in capo all’indagato o imputato, o, in contrapposizione a Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
tale asserto, un argomento difensivo di segno opposto per superare lo stesso, specie in presenza di collegamenti tra gli interessati, di parentela, affinità o convivenza, che possono favorire, a monte, la dimostrazione della prospettazione accusatoria della natura fittizia dell’intestazione del bene (Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012, cit.; Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, COGNOME Rv. 254699-01).
Ora, la Corte territoriale non ha affatto reiterato il medesimo percorso argomentativo censurato dalla sentenza rescindente, avendo affiancato agli indici dimostrativi della disponibilità dell’immobile da parte della famiglia del COGNOME e alle iniziative amministrative assunte in sede di condono edilizio, una serie di considerazioni, assertivamente criticate dalle ricorrenti, quanto all’inesistenza di qualunque ragionevole base giustificativa di un’attività che, ancorché svolta in totale evasione degli obblighi fiscali, potesse generare risorse idonee a consentire al COGNOME, oltre che di mantenere la propria famiglia, anche di realizzare un immobile con sei piani fuori terra. In questa prospettiva, non si tratta di soffermarsi sulle abitudini di donare un appartamento ai figli, ma di prendere atto che non sono in alcun modo state individuate tracce dei redditi che avrebbero consentito la realizzazione del cespite. Il fatto che il resto del fabbricato non sia stato attinto dalla misura ablatoria è del tutto irrilevante, poiché la confisca allargata non rappresenta la conseguenza dell’insussistenza, in caso all’intestatario, delle risorse per realizzare il bene, ma della dimostrata titolarità di quest’ultimo in capo al condannato. E siffatta dimostrazione è stata razionalmente ritenuta raggiunta solo per l’appartamento del quale si tratta.
Posto peraltro che si discute della disponibilità del bene e delle risorse impiegate per la sua acquisizione al patrimonio del condannato, il mero dato dell’esecuzione delle misure cautelari nei confronti del COGNOME in epoca anteriore alla realizzazione dell’immobile non scardina la tenuta delle conclusioni raggiunte.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod proc. pen. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 19/03/2024