Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45818 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 3 Num. 45818 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore avverso l’ordinanza del 18/03/2024 del Tribunale di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per la qualificazione del ricorso come art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione atti al opposizione ex Tribunale di Torino, nonché, in subordine, per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 18 marzo 2024, e depositata il 19 marzo 2024, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con la quale la società “RAGIONE_SOCIALE“, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, aveva chiesto: a) la revoca del provvedimento di confisca sui suoi beni per un importo pari a 219.063,00 euro, disposta
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sentenza del G.i.p. del Tribunale di Torino in data 15 dicembre 2022; b) la sospensione dell’esecutività di tale sentenza.
La confisca è stata disposta nell’ambito del procedimento nei confronti di NOME COGNOME con riferimento al reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE” all’epoca dei fatti, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non aveva presentato, pur essendovi obbligato, le dichiarazioni fiscali per l’anno 2014, con evasione dell’IVA pari a 81.038 euro, e per l’anno 2015, con evasione dell’IRES pari a 52.054 euro e dell’IVA pari a 85.971 euro. La confisca è stata disposta sui beni della società “RAGIONE_SOCIALE” per l’importo di 219.063,00 euro e, in subordine, sui beni di cui il reo ha la disponibilità, fino a concorrenza di tale somma.
L’istanza di revoca della confisca è stata rigettata in quanto la “RAGIONE_SOCIALE” non può ritenersi estranea al reato, siccome beneficiaria dell’evasione di imposta, e la misura deve qualificarsi come diretta, perché ha ad oggetto somme di denaro presenti sul conto corrente della società, costituenti profitto del reato.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe la società “RAGIONE_SOCIALE“, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME con atto a firma dell’Avv. NOME COGNOME articolando due motivi.
Con i due motivi, sviluppati congiuntamente, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancanza di presupposti per procedere alla confisca diretta dei beni della società.
Si deduce che l’ordinanza impugnata ha illegittimamente sottoposto a confisca i beni appartenenti alla società ricorrente, per diversi ordini di ragioni.
In primo luogo, si rappresenta che la confisca sui beni appartenenti alla società potrebbe essere legittima solamente qualora sia impossibile reperire i beni costituenti il profitto del reato in capo al reo, ex art. 322-ter (si cita: Sez. 3 n. 30930 del 05/05/2009, COGNOME, Rv. 244934 – 01).
In secondo luogo, si osserva che la confisca di beni appartenenti alla società, per reati tributari commessi dai suoi organi, può essere disposta solamente qualora la società sia priva di autonomia e rappresenti esclusivamente uno schermo attraverso cui opera l’amministratore come effettivo titolare; situazione che, considerata l’attività ultra-quinquennale dell’azienda nel settore del commercio di prodotti elettronici, non è dato ravvisare nel caso di specie.
In terzo luogo, si evidenzia che non vi sono disposizioni da cui inferire l’ammissibilità della confisca nei confronti di un ente, se non nei casi previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001, e che il denaro sequestrato alla società è estraneo al profitto del reato. In proposito, si sottolinea che vi è stato un totale mutamento dell’assetto societario della “RAGIONE_SOCIALE” dopo la commissione dei reati
per cui è stata disposta confisca e che le somme sequestrate alla società sono state depositate in conti correnti aperti in un momento ancora successivo, quando il precedente amministratore, condannato per i predetti reati, non rivestiva più alcuna carica nell’impresa collettiva, per cui sono da considerarsi frutto dell’attività (lecita) della nuova società. Si aggiunge che non vi è alcun collegamento tra le somme oggetto di confisca ed il profitto illecito dei reati oggetto della condanna a carico del precedente amministratore anche perché la società “RAGIONE_SOCIALE, al momento dell’acquisto delle quote nel gennaio 2019, aveva una posizione debitoria, e, successivamente, in data 17 giugno 2023, ancora ignara del processo penale a carico del precedente amministratore, aveva aderito alla “definizione agevolata” presso l’Agenzia delle Entrate(cd. rottamazione quater), al fine di porre rimedio all’omesso pagamento di debiti tributari, tra cui anche le somme di IVA e IRES evase per l’anno 2014 e 2015. Sulla base del dato appena indicato, si richiama anche l’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui dispone: «La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Per le ragioni di seguito precisate, il ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e, di conseguenza, gli atti debbono essere trasmessi al Tribunale di Torino.
La questione del rimedio proponibile avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia rigettato l’istanza di restituzione di un bene confiscato con sentenza pronunciata all’esito cui l’istante sia rimasto estraneo ha dato luogo a divergenti soluzioni giurisprudenziali.
2.1. Secondo una decisione, in caso di confisca ordinata con sentenza irrevocabile, contro il decreto o l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che abbia rigettato l’istanza promossa dal terzo estraneo al reato ed interessato alla restituzione del bene, è esperibile direttamente ricorso per cassazione (così Sez. 3, n. 47473 del 02/10/2013, Corsano, Rv. 258078 – 01).
Ad avviso di questa pronuncia, la procedura risultante dal combinato disposto di cui agli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., in forza del quale contro il provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione in materia di confisca è dato lo specifico mezzo di reclamo costituito dall’opposizione ex art. 666 cod. proc. pen., si riferisce al caso in cui la confisca è stata disposta dal giudice dell’esecuzione e non al caso in cui al giudice dell’esecuzione si è chiesto di provvedere su una confisca già ordinata con sentenza. Si osserva, precisamente,
che, nel caso in cui al giudice dell’esecuzione si è chiesto di provvedere su una confisca già ordinata con sentenza, questi procede a norma dell’art. 666 cod. proc. pen., e contro la decisione emessa in tale sede il rimedio previsto è quello del ricorso per cassazione.
3.2. Secondo altre decisioni, invece, nel caso di confisca disposta con sentenza irrevocabile, il terzo titolare del bene confiscato rimasto estraneo al giudizio che abbia promosso per la prima volta, con esito negativo, istanza di restituzione al giudice dell’esecuzione può proporre opposizione innanzi allo stesso giudice ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., al fine di far valere compiutamente le proprie doglianze di merito nel contraddittorio (cfr.: Sez. 5, n. 28344 del 12/04/2019, De Pasquale, Rv. 276136 – 01; Sez. 3, n. 31971 del 04/05/2017, Murlí, non mass.; Sez. 1, n. 32418 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 267478 – 01).
A fondamento di questo indirizzo interpretativo, si osserva che occorre riconoscere, anche alla luce delle fonti sovranazionali, particolare attenzione alle esigenze del terzo e al dato della sua mancata partecipazione al processo di cognizione all’esito del quale è stato disposto il provvedimento ablatorio, e che, quindi, «la particolare tutela derivante dalla articolata sequenza di cui agli artt. 676 e 667 co.4 cod. proc. pen. finisce con il rappresentare strumento di minima contropartita, anche in chiave di costituzionalità, – rispetto all’assenza di diritti partecipativi al giudizio penale di merito» (così Sez. 1, n. 32418 del 016, cit. ).
E nella stessa prospettiva, sia pure con affermazione incidentale, si sono espresse anche le Sezioni Unite (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270938 – 01; cfr., inoltre, Sez. 3, n. 5844 del 04/10/2018, S.I.E.M., s.p.a.).
Il Collegio ritiene di aderire all’orientamento favorevole all’applicabilità, anche nel caso di istanza al giudice della esecuzione di revoca della confisca disposta con sentenza, il procedimento di cui al combinato disposto degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen.
Il dato testuale dell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., nel prevedere le ipotesi in cui si applica la disciplina di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., non sembra necessariamente riferibile ai soli casi in cui il giudice dell’esecuzione dispone la confisca.
L’art. 676, comma 1, cit., precisamente, statuisce: «Il giudice dell’esecuzione è competente a decidere in ordine all’estinzione del reato dopo la condanna, all’estinzione della pena quando la stessa non consegue la liberazione condizionale o l’affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell’esecuzione provvede a norma dell’art. 667 comma 4».
Ora, il sintagma «decidere in ordine alla confisca», da un punto di vista semantico, ben può estendersi a tutte le decisioni che hanno come termine di riferimento la confisca, e non solo a quelle che la dispongono.
Sembra poi ragionevole che alla richiesta di revoca della confisca, siccome diretta alla restituzione di quanto sottoposto ad ablazione definitiva, siano applicabili le più ampie garanzie procedimentali previste per la restituzione delle cose in sequestro, ossia di quanto sottoposto a vincolo provvisorio, espressamente indicate dall’art. 676, comma 1, cod. proc. pen. in quelle di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., invece che quelle, più contratte, ex art. 666 cod. proc. pen.
Non va trascurato, ancora, che la soluzione dell’applicabilità della disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen. anche nel caso di istanza al giudice della esecuzione di revoca della confisca disposta con sentenza, come evidenziato dalle decisioni precedentemente citate, assicura una maggiore tutela alle ragioni del terzo nei confronti di un provvedimento pronunciato in assenza di qualunque contraddittorio con lo stesso.
Una volta ritenuto applicabile, anche nel caso di istanza al giudice della esecuzione di revoca della confisca disposta con sentenza, il procedimento di cui al combinato disposto degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., deve procedersi alla qualificazione del ricorso esaminato in questa sede come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.
Costituisce, infatti, principio ampiamente consolidato quello secondo cui, in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, NOME COGNOME Rv. 284403 – 01, nonché Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 – 01).
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli attrai Tribunale di Torino. Così deciso l’11/09/2024.